INAIL - Sospensione termini per adempimenti e versamenti
INAIL ha pubblicato la Circolare n. 11/20 con la quale sono state fornite le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Si informa che INAIL ha pubblicato la Circolare n. 11/20 con la quale sono
state fornite le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi
agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In relazione alla sospensione per il periodo
23 febbraio - 30 giugno 2020 dei termini
di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi, in attuazione a
quanto disposto dall’art. 37 del D.L. n. 18/2020, avendo tale disposizione una portata generale, sono
sospese, a decorrere dal mese di marzo, le richieste di pagamento riguardanti
le sanzioni civili per ritardato pagamento. Sono sospesi inoltre i termini per la notifica delle note
di verifica dell’autoliquidazione
In attuazione a quanto previsto dall’art. 60
del D.L. n. 18/2020 sono state prorogate al 20 marzo le richieste di pagamento
con scadenza 16 marzo. La proroga, in particolare, interessa le richieste di
pagamento derivanti dalla lavorazione da parte delle Sedi delle denunce web di iscrizione, di
apertura di PAT e di variazione.
L’Istituto, in merito alla previsione di cui
all’art. 62, co. 2 del D.L. n. 18/2020,
che riconosce in favore delle imprese con un fatturato inferiore ai 2 milioni
di euro (anno di imposta 2019) la
sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso
tra l’8 ed il 31 marzo 2020, con una precisazione ricorda che non sono
previsti versamenti ai fini dell’autoliquidazione
per tale periodo.
Ai sensi dell’art. 68 sono inoltre sospesi i
versamenti scadenti nel periodo 8 marzo 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di
pagamento, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Sulla scorta di quanto comunicato in data 18
marzo 2020 dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, tutti i Durc che
riportano come scadenza di validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020
(compresi) mantengono la loro validità
fino al 15 giugno 2020. Nel caso in cui i richiedenti, ai quali fu già
notificata la disponibilità di esito positivo di regolarità, non fossero in possesso del documento,
l’interrogazione dovrà avvenire tramite la funzione “Richiesta di regolarità”
che consentirà di inserire i propri dati che potranno essere utilizzati anche
dall’Inps per le relative richieste.
Per quanto non espressamente richiamato
nella presente notizia, si fa rinvio alla circolare in oggetto.
EM.mb