Ingresso in Italia dall’estero – Nuova Ordinanza del Ministero della Salute
E' stata pubblicata, sulla G.U. n. 234 del 21 settembre 2020, una nuova Ordinanza del Ministero della Salute, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
Si richiama la Notizia n.
Ai fini di
limitare la diffusione del virus
COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale
e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato
in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni
Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova
Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione,
alternative tra loro:
a) obbligo
di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i
controlli dell'attestazione di
essersi sottoposti, nelle
72 ore antecedenti
all'ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo
di effettuare un test molecolare o
antigenico, per mezzo
di tampone, al
momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove
possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio
nazionale, presso l'azienda sanitaria locale di
riferimento; in attesa
di sottoporsi al
test presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento, le persone sono
sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o
dimora.
Per i territori della Francia diversi
da quelli summenzionati restano ferme
le disposizioni di cui al DPCM
7 agosto 2020, come prorogato e
integrato dal DPCM 7 settembre 2020.
Alle persone
che intendono fare ingresso
nel territorio nazionale
e che nei quattordici giorni antecedenti hanno
soggiornato o transitato negli Stati e territori di
seguito indicati si
applica la disciplina seguente:
a) Bulgaria:
disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco B dell'allegato 20
del DPCM 7 agosto 2020 (articoli
5 e 6 del citato DPCM);
b) Serbia:
disciplina prevista per i Paesi di
cui all'elenco E dell'allegato 20
del DPCM 7 agosto 2020 (articoli
5 e 6 del citato DPCM).
L’Ordinanza produce effetti dal 22 settembre
2020 e sino all'adozione di
un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.
EM.mb