Ingresso in Italia dall’estero – Nuova Ordinanza del Ministero della Salute

E' stata pubblicata, sulla G.U. n. 234 del 21 settembre 2020, una nuova Ordinanza del Ministero della Salute, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

23 settembre 2020 - 432

Si richiama la Notizia n. 410/2020 di Linea Diretta per informare che è stata pubblicata, sulla G.U. n. 234 del 21 settembre 2020, una nuova Ordinanza del Ministero della Salute, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

 

Ai fini di limitare la diffusione  del  virus  COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio  nazionale  e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a)    obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b)    obbligo di effettuare un test molecolare o  antigenico,  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale, presso l'azienda sanitaria locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso l'azienda sanitaria locale di riferimento, le persone sono  sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

 

Per i territori della Francia  diversi  da  quelli  summenzionati restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  DPCM  7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal DPCM  7 settembre 2020.

 

Alle  persone  che intendono  fare  ingresso  nel  territorio  nazionale   e   che   nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  negli Stati e territori  di  seguito  indicati  si  applica  la  disciplina seguente:

a)    Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco  B dell'allegato  20  del  DPCM 7 agosto 2020 (articoli 5 e 6 del citato DPCM);

b)    Serbia: disciplina prevista per i Paesi di  cui  all'elenco  E dell'allegato  20  del  DPCM 7 agosto 2020 (articoli 5 e 6 del citato DPCM).

 

L’Ordinanza produce effetti dal 22 settembre 2020 e sino  all'adozione  di  un  successivo  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

EM.mb