INPS - Circolare n. 45/2020 – Congedi e permessi, indicazioni operative - FAQ Ministero del Lavoro
L'INPS ha fornito indicazioni operative relativamente al “Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi
Si informa che l’Inps, con la Circolare n. 45 del 25 marzo scorso, ha
fornito indicazioni operative in merito
a quanto previsto dall’art. 23 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura
Italia”), relativamente al “Congedo per
emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della L. n.
Con il successivo Messaggio n. 1416 del 30/03/2020, l’Istituto ha poi comunicato
l’adeguamento delle procedure di compilazione e invio on line delle domande
relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti
del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n.
Ha altresì informato che sono state adeguate
le informative presenti nella procedura per l’acquisizione delle domande da
parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la fruizione dei
permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.
Con riferimento al congedo riconosciuto ai
datori di lavoro privati, per un periodo continuativo o frazionato, non
superiore a 15 giorni complessivi, l’Istituto, con la Circolare n. 45/2020 in
oggetto, ha chiarito che:
- l’indennità
pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo quanto previsto
dall’articolo 23 del D.Lgs. n.
-
il computo delle giornate ed il pagamento
dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del
congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate
intere e non in modalità oraria.
Per usufruire del congedo, sia a conguaglio
che a pagamento diretto, i genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni
dovranno presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto,
utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i
lavoratori dipendenti, mentre i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i
16 anni dovranno presentare la domanda solamente al proprio datore di lavoro e
non all’INPS.
Nelle more dell’adeguamento delle procedure
informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro dovranno
consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della
relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà
completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita
istanza all’Istituto.
E’ stato poi chiarito che la domanda potrà
riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione
della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I giorni di congedo parentale fruiti durante
il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23 saranno considerati come
congedo COVID-19 e non dovranno essere computati a titolo di congedo parentale.
L’Istituto ha, altresì, chiarito che per i
giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione della
circolare, i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia
utilizzando esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio istituiti per
il congedo COVID-19.
L’Inps ha ribadito, inoltre, che il congedo COVID-19 è fruibile alle seguenti
condizioni:
-
non sia stato richiesto il bonus alternativo
per i servizi di baby-sitting;
-
nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
-
non vi sia altro genitore disoccupato o non
lavoratore.
Con riferimento, poi, al congedo previsto al
comma 5 dell’articolo 23, per i genitori di figli con disabilità in situazione
di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in
centri diurni a carattere assistenziale, è stato ricordato che è prevista la
possibilità di fruirne anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai
commi 1 e 3 dell’articolo 23 del decreto.
E’ stato confermato, inoltre, che i genitori
potranno fruirne alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per
nucleo familiare, e in alternativa al bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting.
Unitamente alle condizioni sopra richiamate,
per usufruire di tale congedo sarà necessario dimostrare, inoltre, che:
-
la disabilità in situazione di gravità del
figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
-
il figlio è iscritto a scuole di ogni ordine
grado o in centri diurni a carattere assistenziale.
Tali condizioni devono essere
autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della
domanda.
In merito, poi, all’ampliamento dei permessi
ex legge n.
Sono stati, inoltre, confermati gli
algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n.
Viene altresì confermata la possibilità per
il lavoratore di assistere più soggetti disabili cumulando, per i mesi di marzo
e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso
mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma.
Analogamente, il lavoratore disabile che
assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile
2020, i permessi a lui spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di
permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).
Sono state, inoltre, fornite indicazioni
operative ai datori di lavoro, per la compilazione delle denunce contributive e
sono stati indicati i nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del
settore privato, per una corretta gestione dei congedi eccezionali introdotti
dal D.L. n. 18/2020 nel flusso Uniemens.
Per quanto non riportato nella presente si
rinvia alla circolare allegata.
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FAQ MINISTERO DEL LAVORO
Si informa infine che sul sito del Ministero
del Lavoro sono state pubblicate alcune FAQ relative alle misure per i
lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili,
ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 18/2020, c.d. “cura Italia”, che si
riportano di seguito per opportuna informativa.
D Sono estesi i giorni di permesso della
legge n.104/1992?
R Sì. In
aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n.104/1992 (3 per il mese
di marzo 2020 e 3 per il mese di aprile 2020) è possibile fruire di ulteriori
12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020. Questi giorni, possono
essere anche frazionabili in ore e possono essere utilizzati consecutivamente
nello stesso mese. I giorni di permesso di marzo 2020 non scadono il 31 marzo
2020, ma possono essere utilizzati anche ad aprile 2020. Ne hanno diritto:
- i
lavoratori dipendenti privati che assistono una persona con disabilità grave
(art. 33, comma 3, legge 104/1992);
- i
lavoratori dipendenti privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno
già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma
6, legge 104/1992).
Queste
due categorie possono presentare richiesta utilizzando le modalità già
esistenti. La domanda può essere inviata anche per periodi precedenti, fino al
5 marzo 2020.
I lavoratori che al momento hanno già
l’autorizzazione ai permessi per i mesi di marzo o aprile 2020 non devono
presentare una nuova domanda, ma possono fruire già delle giornate aggiuntive.
I datori di lavoro, in questo caso, devono considerare validi i provvedimenti di
autorizzazione già emessi. I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il
pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e
lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) devono presentare una nuova
domanda, utilizzando le modalità già esistenti, soltanto nel caso i cui non sia
già stata presentata una domanda per i mesi di marzo e aprile 2020. La domanda
può essere presentata anche retroattivamente per periodi precedenti alla data
della richiesta, fino al massimo al 5 marzo 2020.
- I
lavoratori dipendenti Pubblici che assistono una persona con disabilità grave
(art. 33, comma 3, legge 104/1992);
- i
lavoratori dipendenti Pubblici a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno
già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma
6, legge 104/1992).
Le
modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi per queste due categorie di
lavoratori sono a cura dell’amministrazione pubblica per cui lavorano. La
domanda, in questi due casi, non va presentata all’INPS ma alla propria
amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da questa.
Per
il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei
permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate
dall’emergenza.
D I giorni di permesso per la legge
R Sì. I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i
mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è
riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al
permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
D Ho diritto ai giorni di permesso per la
legge
R Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate
le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due
permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni
(esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due
familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e
aprile 2020).
D Sono un lavoratore dipendente cui è
riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso
chiedere lo smart working (o lavoro agile)?
R Sì. E’ un tuo diritto utilizzare in questo caso lo smart
working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione lavorativa normale.
D Sono
un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge
104/1992), posso restare a casa dal lavoro?
R Sì. Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro in questi casi è
equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi
alla malattia). Resta comunque la possibilità di utilizzare anche i permessi
della legge
D Mi è stata certificata una condizione di
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal
lavoro?
R Sì. Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro in questi casi è
equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi
alla malattia).
AI.mb