INPS - Contributi sospesi per COVID-19 - Modalità di versamento rateale - Messaggio n. 3284/2020
Ampliate le possibilità di rateazione dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per cui ad oggi le imprese possono scegliere di versare l’importo complessivo dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni
in materia (vd., da ultima, la notizia n. 391 del 31/08/2020 di Linea Diretta),
per informare le imprese associate che l’Inps, con il Messaggio
n. 3274 del 09/09/2020, ha fornito le indicazioni operative necessarie per
versare ratealmente, a partire dal 16 settembre 2020, il 50% dei contributi il
cui pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 era stato sospeso a
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, riservandosi di fornire con
successivo messaggio le istruzioni per il pagamento del restante importo.
Si rammenta, infatti, che il D.L. n.
a) versamento in unica soluzione entro il 16
settembre 2020;
b) dilazione fino ad un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
settembre 2020 e le successive entro il giorno 16 dei tre mesi seguenti;
c) versamento del 50% delle somme oggetto di
sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e saldo del restante
50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo,
con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;
d) versamento del 50% delle somme oggetto di
sospensione in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro
il 16 settembre 2020 e le successive entro il giorno 16 dei tre mesi seguenti e
saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili
di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Con il Messaggio in oggetto, l’INPS, in
relazione all’ultima ipotesi (lett. d)),
precisa che le modalità di richiesta della rateazione e di versamento restano
quelle stabilite con il precedente Messaggio n.
-
il titolare, il legale rappresentante o gli
intermediari abilitati delle imprese che intendono fruire della facoltà di
rateizzazione in parola devono preventivamente trasmettere all’INPS, esclusivamente
in via telematica, la comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione
stessa, avendo cura di riportare nella comunicazione l’importo totale dei contributi
oggetto di sospensione;
-
i codici da riportare nel modello F24 e le
modalità di versamento sono gli stessi indicati nel messaggio n.
L’importo minimo di ciascuna rata non può
essere inferiore a 50,00 Euro.
Con il successivo Messaggio
n. 3331 del 14/09/2020 l’Inps ha comunicato che – fermo restando il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione
ovvero della prima rata della rateizzazione - l’istanza di sospensione del
versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della
rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104, può essere trasmessa fino
al 30 settembre 2020.
Ripresa dei versamenti relativi ai piani di
rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi
dall’Istituto
Nella sospensione
contributiva disposta dai provvedimenti emanati per l’emergenza epidemiologica
COVID-19 sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione
concessi dall’INPS.
In proposito,
l’Istituto conferma che, entro la
scadenza del 16 settembre 2020, dovranno
essere anche versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento
già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato
dalla sospensione.
AI.mb