INPS - Contributi sospesi per Covid-19 - Modalità di versamento
L’INPS ha illustrato le modalità da seguire per effettuare i versamenti sospesi, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, a partire dalla medesima data
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in
tema di sospensione dei versamenti contributivi
(vd., in particolare, le Notizie n. 220 del 29/04/2020, n. 239 del 08/05/2020 e
n. 272 del 26/05/2020 di Linea Diretta), per informare le imprese associate che
l’INPS, con il Messaggio n. 2871 del 20/07/2020, ha illustrato le modalità da
seguire per effettuare i versamenti sospesi (compresa la quota contributiva a
carico dei dipendenti), in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre
2020, ovvero mediante rateizzazione, a partire dalla medesima data.
Si riportano di seguito le principali indicazioni
fornite dall’Istituto.
Modalità
di versamento dei contributi sospesi
Il pagamento deve essere effettuato tramite
modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate
nell’esempio sotto riportato, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed
esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice di sospensione
utilizzato per la rilevazione del credito.
I codici di sospensione di interesse per il
nostro settore sono i seguenti:
- N969:
sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 -
D.L. n. 18/2020, articolo 62 comma 2 (datori di lavoro con ricavi o compensi
non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 – vd. Notizia n.
239/2020);
- N970:
sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 -
D.L. n. 23/2020, articolo 18 commi 1 e 2 (imprese con ricavi non superiori a 50
milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione
del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo
2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 – Vd. Notizie
nn. 220 e 239/2020);
- N971:
sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 -
D.L. n. 23/2020, articolo 18 commi 3 e 4 (imprese con ricavi superiori a 50
milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione
del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo
2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 - Vd. Notizie
nn. 220 e 239/2020).
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS / Codice
INPS / Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito
versati |
|
DSOS |
PPNNNNNCCN9XX |
mm/aaaa |
mm/aaaa |
|
L’impresa, nel caso in cui usufruisca di più
sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, dovrà compilare più righe
dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione,
valorizzando separatamente i codici corrispondenti. Ad esempio:
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS / Codice
INPS / Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito
versati |
|
DSOS |
PPNNNNNCCN969 |
03/2020 |
03/2020 |
|
|
DSOS |
PPNNNNNCCN970 |
04/2020 |
04/2020 |
|
Indicazione
del codice o dei codici di sospensione nel flusso Uniemens
Come noto (vd. Notizia n. 239/2020), l’INPS,
con messaggio n.
Con il messaggio n.
In particolare, ai fini della compilazione
del flusso Uniemens, le aziende interessate devono inserire nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>, il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito>
(che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> -
<TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo ad un credito a
favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”,
ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.
Nel caso in cui risulti un credito a favore
dell'azienda, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione sul modello
F24 con debiti verso altri Enti ovvero richiesto in compensazione, mediante
l'apposita istanza telematizzata "Dichiarazione compensazione", con
altre partite debitorie nei confronti dell'INPS.
Domanda
di rateizzazione, importo minimo di ciascuna rata e scadenze di pagamento
Il versamento dei contributi sospesi può
avvenire anche in modo rateale, fino ad un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Per tutte le gestioni previdenziali INPS,
l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.
Il versamento delle rate successive alla
prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.
Il titolare o il legale rappresentante o gli
intermediari abilitati delle imprese che intendono fruire della facoltà
anzidetta devono preventivamente trasmettere all’INPS, esclusivamente in via
telematica, la comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione.
A tal fine, l’Istituto rende noto che è
disponibile nel proprio sito internet il format da inoltrare, seguendo il
percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione
Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
In presenza di uno stesso codice fiscale,
con posizioni afferenti a più di una delle gestioni previdenziali INPS (datori
di lavoro con dipendenti; committenti di soggetti iscritti alla Gestione separata
INPS; artigiani e commercianti), è possibile trasmettere un’unica
comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi
suddivisa per ciascuna gestione interessata.
Nelle sezioni “Datore di lavoro con
dipendenti” e “Gestione separata committenti” devono essere compilati i campi
relativi ai codici di sospensione di appartenenza:
-
per i datori di lavoro con dipendenti, i
codici sopra riportati (di norma N969, N970, N971);
-
per la “Gestione separata committenti”, di
norma i codici “27” (Sospensione contributiva a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Decreto legge n. 18/2020 art. 62, comma 2) o “28”
(Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto legge n. 23/2020 art. 18, commi 1 e 2): l’elenco completo dei codici è
riportato al punto 2.3 del messaggio n.
oltre ai campi relativi a “periodo di
sospensione” - “contributi dovuti” - “numero delle rate” - “importo totale da
rateizzare”.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia
diritto a più sospensioni nell’ambito della stessa gestione previdenziale INPS,
deve compilare più righe, considerando comunque che lo stesso periodo non può
essere valorizzato in due codici di sospensione diversi.
L’Istituto, da ultimo, evidenzia che
nell’applicativo è presente un “Manuale Utente”, che fornisce indicazioni per
l’inserimento e la gestione delle comunicazioni di pagamento dilazionato dei contributi
sospesi per l’emergenza epidemiologica Covid-19.
Ripresa
dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in
fase amministrativa concessi dall’Istituto
Si rammenta che nella sospensione
contributiva disposta dai provvedimenti emanati per l’emergenza epidemiologica
Covid-19 sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione
concessi dall’INPS.
In proposito, l’Istituto precisa che, entro
la scadenza del 16 settembre 2020, dovranno essere anche versate, in unica
soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui
scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
AI.mb