INPS e INAIL - Sospensione dei termini di versamento dei contributi e premi ai sensi dei Decreti Legge nn. 9, 18 e 23/2020 - Ulteriori indicazioni
INPS e Inail hanno fornito ulteriori istruzioni relative alle varie sospensioni degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi previste dai decreti legge nn. 9, 18 (convertito in legge n. 27/2020) e 23/2020
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni
in materia (vd. Notizie nn. 102, 154, 187 e 220 di “Linea Diretta”, per informare
le Imprese associate che l’Inps, con il Messaggio
n.
Si riporta di seguito una sintesi degli
aspetti di maggior rilevanza, rimandando ai documenti dei rispettivi Istituti sopra
citati per eventuali approfondimenti.
INPS
- Messaggio n.
L’Istituto prevede la possibilità per le
imprese di sistemare i codici eventualmente non indicati nei flussi precedenti
e necessari per godere della proroga dei versamenti contributivi, tramite la ritrasmissione entro il 20 maggio 2020
della sola sezione aziendale del flusso Uniemens.
Più precisamente, le imprese interessate alla sospensione dei versamenti contributivi per
i dipendenti ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020,
in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31
marzo 2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens
relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo
da riferire alla sospensione previsto dalla Circolare INPS n. 52/2020 (codice “N969”), potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale,
con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente
modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.
L’Istituto rammenta che l’importo da indicare
in corrispondenza del codice di sospensione deve fare riferimento solo ai
contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Per le indicazioni relative ai committenti
obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS
rimandiamo al messaggio in parola.
Le
imprese interessate alla sospensione dei versamenti contributivi per i
dipendenti ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 4, del decreto-legge n.
23/2020, concernente la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei
mesi di aprile e di maggio 2020, che abbiano già inviato
il flusso Uniemens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo
relativo alla sospensione previsto dal Messaggio n.
Anche in questo caso l’importo da indicare
nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi
previdenziali e assistenziali dovuti.
Per le indicazioni relative ai committenti
obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata Inps
rimandiamo al messaggio in parola.
L’Inps, da ultimo, precisa che le operazioni
di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e
dei flussi Uniemens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di
individuare correttamente gli importi sospesi che saranno oggetto di successivo
versamento alle scadenze e con le modalità previste dai decreti legge n. 18 e
n. 23/2020.
INAIL
– Istruzione operativa del 30 aprile 2020
L’Istituto precisa due aspetti particolari
relativi alle sospensioni dei termini introdotte dai decreti legge n. 9/2020 e
n. 18/2020, riservandosi successive
istruzioni per l’applicazione della sospensione dei versamenti prevista dal
D.L. n. 23/2020.
- D.L. n. 9/2020
(sospensione di adempimenti e versamenti per il periodo dal 23 febbraio al 30 aprile
2020, riferiti alle sole attività svolte nei Comuni della “zona rossa” ed in relazione ai soli lavoratori che operino nei
Comuni di tale zona).
L’istituto conferma la sospensione dei seguenti termini, la cui scadenza
era fissata al 2 marzo 2020:
- il
termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per
l’autoliquidazione
- il
termine per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per
prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle
Tariffe dei premi, unitamente alla documentazione probante l’attuazione degli
interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati
nell’anno 2019.
L’Inail
precisa poi che, al fine di poter effettuare gli adempimenti, al termine del
periodo di sospensione e comunque entro il 20 maggio 2020 (anziché il 15, come
previsto in precedenza), gli interessati devono trasmettere la dichiarazione
delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio “Alpi online”,
mentre le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa
documentazione probante, vanno inoltrate esclusivamente tramite il servizio
online “Riduzione per prevenzione”.
Inoltre, gli interessati che hanno applicato la sospensione degli
adempimenti devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le
domande di riduzione del tasso medio per prevenzione senza presentare
contestualmente il modulo di sospensione.
- D.L. n. 18/2020
(articolo 62, comma 2, lettera c) – sospensione dei versamenti che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non
superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019).
L’Istituto evidenzia che la sospensione in parola si applica anche ai
premi dovuti all’Inail, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento
derivi o meno dall’autoliquidazione
Inoltre, tale sospensione
riguarda anche i versamenti delle rate mensili derivanti da provvedimenti di
concessione delle rateazioni da parte dell’Istituto.
Le rate sospese, compresa
la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate
tutte nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.
In attesa del servizio online di comunicazione delle sospensioni, è
necessario che i beneficiari comunichino tramite PEC, alla Sede competente, di
avere i requisiti per usufruire della sospensione ai sensi dell’articolo 62,
comma 2, lettera c), del decreto legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020.
AI.mb