Integrazioni salariali per COVID 19– Pagamento diretto con anticipo 40% - Prime istruzioni Inps
Le aziende che nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione della Cigo o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori cinque settimane
Con il Messaggio n. 2489 del 17/06/2020 l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 34/2020 e dal decreto legge n. 52/2020, in materia di trattamento di integrazione salariale (vd. Notizie nn. 262 e 314 di Linea Diretta).
A tale riguardo ...
Il D.L. 34/2020 prevede inoltre la
possibilità di utilizzare ulteriori 4 settimane nel periodo 1° settembre – 31
ottobre 2020: tuttavia, il successivo D.L. n. 52/2020 riconosce alle aziende
che abbiano fruito dei suddetti trattamenti per l’intero periodo massimo di
quattordici settimane (9 + 5), la possibilità di richiedere tali ulteriori
quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima non potrà, in ogni caso,
superare, cumulativamente, le diciotto settimane complessive.
Per il periodo di trattamento non superiore
a cinque settimane è stato individuato un iter procedurale semplificato, che
consente ai datori di lavoro di accedere ai trattamenti, sia residuali che
complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane, attraverso l’invio
anche di un’unica domanda.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro
presenti una domanda per completare la fruizione delle settimane già
autorizzate, l’istanza dovrà essere corredata da un file excel compilato (vd. Notizia
n. 263 del 22/05/2020 di Linea Diretta).
Con la procedura “Sistema Unico” possono
essere istruite le domande di CIGO con le quali le aziende richiedono le
ulteriori cinque settimane, senza allegare la dichiarazione delle “settimane da
recuperare”, contenuta nel file excel, avendo già integralmente fruito delle
precedenti nove settimane.
Con la procedura “Nuova gestione
dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, possono essere istruite tutte le
tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o
che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D. Lgs n.
Con distinta e successiva domanda, ferma
restando l’intera fruizione del trattamento di Cigo o di assegno ordinario per l’intero periodo
massimo di quattordici settimane (9 + 5), le aziende potranno richiedere le ulteriori
quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
In relazione ai termini di presentazione
delle domande, il D.L. n. 52/2020,
entrato in vigore il 17 giugno 2020, ha previsto termini stringenti, nonché
introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative
ai trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIGD.
In particolare, dal combinato disposto del D.L.
n. 34/2020 e del D.L. n. 52/2020, le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un graduale
adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima
applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio se tale
data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Per le istanze riferite ai periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel
periodo ricompreso tra il
23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine, a pena di decadenza, è il 15
luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto
diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione,
possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.
Per ciò
che concerne la CIG in deroga, Inps
evidenzia che è disponibile, dal 18 giugno 2020, il nuovo
applicativo per richiedere direttamente all’Inps le 5 settimane ulteriori, rispetto alle
prime 9 richieste alle Regioni.
In riferimento alle prestazioni a pagamento
diretto e anticipo del 40%, sempre dal 18 giugno 2020 è possibile per le
aziende presentare le domande, accedendo
al nuovo sistema di pagamento diretto, con la possibilità di anticipo
del 40%.
Nel caso in cui le aziende non ritenessero
di voler accedere al beneficio dell’anticipazione, dovrà essere espressamente
indicata l’opzione di rinuncia: la
domanda è infatti impostata in automatico sulla scelta di anticipazione del
40%; in questo caso dovranno essere forniti i dati per permetterne il pagamento
da parte dell’Istituto, ovvero codice fiscale, Iban e ore di Cigo, Assegno
ordinario e Cigd.
In fase di prima applicazione del
meccanismo, il pagamento verrà disposto dall’Istituto anche in assenza
dell’autorizzazione, al fine di rendere rapida l’erogazione del trattamento nei
confronti dei lavoratori.
Per il pagamento diretto, essendo stata
ulteriormente modificata la relativa disciplina dal D.L. n. 52/2020, il datore
di lavoro è tenuto ad inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie,
con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la
fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione, la
trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è
successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello: decorsi
tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro.
AI.mb