Interventi di risparmio energetico effettuati nel 2020 – Operativo il sito dell’Enea
E’ possibile trasmettere sul sito dell’ENEA i dati relativi agli interventi volti al risparmio energetico che terminano nel 2020, agevolati con il Bonus Casa, con l’Ecobonus o con il Bonus Facciate
E’ possibile trasmettere sul sito dell’ENEA
- https://detrazionifiscali.enea.it -, suddiviso in due
sezioni “bonus casa” e “ecobonus”, i dati relativi agli
interventi volti al risparmio energetico che terminano nel 2020, agevolati con
il Bonus Casa (detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie), con
l’Ecobonus (detrazione IRPEF/IRES dal 50% all’85%) o con il Bonus Facciate
(detrazione IRPEF/IRES del 90%).
Si ricorda che il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni
dalla data di fine lavori, e per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020
ed il 25 marzo 2020, il termine decorre dal 25 marzo (con invio entro il 23
giugno 2020).
Tramite i due portali sarà possibile inviare
la documentazione:
- degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti
rinnovabili che usufruiscono della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni
edilizie – Bonus casa [1] (https://bonuscasa2020.enea.it) nella percentuale del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000
euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi
effettuati sia su singole unità abitative che su parti comuni condominiali [2].
L’obbligo di comunicazione all’Enea per questo tipo di interventi è
stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) allo scopo di monitorare
il risparmio energetico conseguito anche attraverso questo tipo di lavori [3];
- degli interventi che usufruiscono della
detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico – Ecobonus [4] (https://ecobonus2020.enea.it) secondo le diverse
percentuali di detrazioni del previste per gli interventi sulle singole unità
immobiliari o sulle parti comuni condominiali nelle percentuali:
- del 50% e
del 65% in via ordinaria (entro dei massimali di spesa previsti per i vari tipi
di intervento);
- del 70% e
del 75% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali
(entro un ammontare massimo di spesa 40.000 euro moltiplicato per le unità
immobiliari);
- dell’80%
e dell’85% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali
che siano realizzati nelle zone sismiche 1, 2, e 3 congiuntamente finalizzati
alla riduzione del rischio sismico (limite massimo di spesa previsto 136.000
euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari);
- degli interventi sulle facciate degli
edifici che sono agevolati con la detrazione IRPEF/IRES del 90%, senza limiti
di spesa - Bonus facciate [5] (https://www.enea.it/).
Deve trattarsi degli edifici ubicati nelle zone classificate dagli
strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici
n.
La comunicazione all’ENEA
va inviata per gli interventi che hanno un impatto dal punto di vista
energetico [6],
ovvero:
- se
influenzano l’edificio dal punto di vista termico, cioè modificano le
caratteristiche termo-fisiche dei componenti dell’involucro dell’edificio che
si riflettono sulla prestazione energetica (es. cappotto, isolamento termico
delle pareti opache);
- se interessano
più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello
stesso, ovvero la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto
all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non
dotati di impianto di climatizzazione.
Dal 31 marzo
sono, inoltre, disponibili sulla pagina
facebook dell’ENEA delle video lezioni (che verranno trasmesse il martedì
ed il giovedi a partire dalle ore 11.00), sui
temi dell’efficienza energetica, relativi alla campagna “Italia in classe A” promossa dal Ministero dello sviluppo
economico.
[1] Cfr.
art.16-bis del DPR 917/86 e da ultimo ANCE “Bonus Ristrutturazioni e
Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide” - Cfr. Notizia n.
228/2019.
[2] Si
ricorda che la detrazione è prevista a regime nella percentuale di spesa pari
al 36% fino ad un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per unità
immobiliare (cfr. art. 16-bis DPR 917/1986).
[3] Cfr.
ANCE “Bonus Ristrutturazioni: all’ENEA una nuova informativa sui lavori
effettuati” - Cfr. Notizia n.
108/2018.
[4] Cfr.
art. 14, DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013, cfr. da
ultimo la Guida dell’Agenzia
delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” aggiornata
a marzo 2019.
[5] Il
beneficio è stato introdotto dal 1°gennaio 2020 dall’art.1, co. 219-223, della
legge
[6] Nelle ipotesi che seguono,
l’intervento deve soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 in
funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni
importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e, in
termini di trasmittanza termica, quelli fissati alla Tabella 2 del Decreto del
MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 20106.
MV.mb