L’agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ sul Superbonus - 30/09/2020

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sul Superbonus al 110% contenute nell’area tematica dedicata, raccogliendo alcune delle principali risposte ad interpello rese sul tema

01 ottobre 2020

Superbonus al 110% anche in caso di Sismabonus acquisti per l’acquirente di un immobile sito in zona sismica 1, 2 e 3, demolito e ricostruito e successivamente venduto da un’impresa di costruzione. Ammesso il bonus potenziato anche per gli interventi su immobili “collabenti” e per le seconde case. Confermata, inoltre, la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli interventi su villette a schiera, purché funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sul Superbonus al 110% contenute nell’area tematica dedicata, raccogliendo alcune delle principali risposte ad interpello rese sul tema.

 

Tra i numerosi chiarimenti, si segnala la conferma che in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo, il fornitore, ove non faccia uno sconto corrispondente all’intera spesa sostenuta dal beneficiario, può applicare anche uno sconto parziale. In tal caso, sulla parte di spesa rimasta a suo carico, il contribuente potrà detrarre le spese restanti oppure cedere il credito corrispondente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

E ancora, ammessa la possibilità di accedere al Superbonus per:

 

-    l’acquirente di unità immobiliari site in zone sismiche 1, 2 e 3, demolite e ricostruite da imprese di costruzioni con miglioramento di classe sismica  e vendute entro 18 mesi dalla fine lavori (Sismabonus acquisti). In tale caso viene ribadito che il beneficiario ha anche la facoltà di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;

-    il detentore dell’immobile in comodato d’uso, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

-    interventi effettuati su immobili classificati nella categoria catastale  F/2;

-    interventi realizzati sulle “seconde”  case, non vigendo nella disciplina attuale alcuna limitazione in merito alla casa adibita ad abitazione principale;

-    lavori di efficientamento energetico effettuati sulle cosiddette “villette a schiera”  purché, nel rispetto di ogni condizione richiesta dalla norma agevolativa, incluso il fatto che la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno.