L’agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ sul Superbonus - 30/09/2020
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sul Superbonus al 110% contenute nell’area tematica dedicata, raccogliendo alcune delle principali risposte ad interpello rese sul tema
Superbonus al 110% anche in caso di Sismabonus acquisti per l’acquirente
di un immobile sito in zona sismica 1, 2 e 3, demolito e ricostruito e
successivamente venduto da un’impresa di costruzione. Ammesso il bonus
potenziato anche per gli interventi su immobili “collabenti” e per le seconde
case. Confermata, inoltre, la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per
gli interventi su villette a schiera, purché funzionalmente indipendenti e
dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sul Superbonus al 110% contenute nell’area tematica dedicata,
raccogliendo alcune delle principali risposte ad interpello rese sul tema.
Tra i numerosi chiarimenti, si segnala la conferma che in caso di
opzione per lo sconto sul corrispettivo, il fornitore, ove non faccia uno
sconto corrispondente all’intera spesa sostenuta dal beneficiario, può
applicare anche uno sconto parziale. In tal caso, sulla parte di spesa rimasta
a suo carico, il contribuente potrà detrarre le spese restanti oppure cedere il
credito corrispondente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
E ancora, ammessa la possibilità di accedere al Superbonus per:
-
l’acquirente di unità immobiliari site in zone sismiche 1, 2 e 3,
demolite e ricostruite da imprese di costruzioni con miglioramento di classe
sismica e vendute entro 18 mesi dalla
fine lavori (Sismabonus acquisti). In tale caso viene ribadito che il
beneficiario ha anche la facoltà di optare per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito;
-
il detentore dell’immobile in comodato d’uso, a condizione che il
contratto sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al
momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia
in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
-
interventi effettuati su immobili classificati nella categoria catastale
F/2;
-
interventi realizzati sulle “seconde” case, non vigendo nella disciplina attuale
alcuna limitazione in merito alla casa adibita ad abitazione principale;
-
lavori di efficientamento energetico effettuati sulle cosiddette
“villette a schiera” purché, nel
rispetto di ogni condizione richiesta dalla norma agevolativa, incluso il fatto
che la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè di
allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà
esclusiva) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno.