Lavoratori “fragili”: indicazioni operative ministeriali
Il medico competente è il soggetto che supporta il datore di lavoro nell’attuazione delle misure richiamate nel protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Si informano le imprese associate che è
stata pubblicata il 4 settembre, la Circolare (allegata) congiunta del
Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2,
con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori “fragili”.
Nelle premesse, è chiarito che il medico
competente è il soggetto che supporta il datore di lavoro nell’attuazione delle
misure richiamate nel protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro, e quindi in ossequio a quanto previsto dall’articolo 28 sulla
valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nell’attuale fase, continua a rilevarsi
fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento all’opportunità
di contestualizzare in tempo utile le misure di contenimento rispetto alla
singola realtà produttiva, tenendo conto dei dati sull’andamento epidemiologico
in ambito territoriale.
I Dicasteri espongono il quadro normativo di
riferimento, fondato sulla previsione generale (art. 5 dello Statuto dei
lavoratori) e sulla disciplina specifica contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008 (in
particolare l’art. 41 sulla sorveglianza sanitaria).
Il punto 3 reca il
concetto di fragilità.
Il Protocollo del
14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile successivo, prevede che:
- il
medico competente “segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro
tutela nel rispetto della privacy”;
- “alla
ripresa dell’attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per
la identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità”;
- “è
raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai
soggetti fragili anche in relazione all’età”.
La circolare, aggiornando il dato
epidemiologico anche con riferimento all’età, evidenzia che – sulla base delle
informazioni scientifiche più recenti – il concetto
di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute
rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di
infezione, un esito più grave o infausto”. Tale concetto è soggetto
evidentemente al progressivo aggiornamento delle conoscenze di tipo
epidemiologico e scientifico.
Viene dunque escluso espressamente che il
fattore dell’età, da solo, possa – in assenza di comorbilità – costituire, di
per sé, un fattore di maggior rischio.
I due Ministeri, al punto 3.2, espongono
alcune indicazioni operative.
In primo luogo, la circolare chiarisce che i lavoratori devono essere messi in
condizioni di “richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure
di sorveglianza sanitaria”, in presenza di patologie con scarso compenso
clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie,
metaboliche) e che “le eventuali
richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica
relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del
medico competente”.
L’onere di attivare la sorveglianza e di
evidenziare la propria condizione è posto in capo al lavoratore e non affidato
alla ricerca da parte del datore di lavoro.
Tale aspetto è rilevante ai fini della
responsabilità, che non può fondarsi sulla presenza di condizioni
legittimamente ignote al datore di lavoro.
La documentazione
sarà consegnata non al datore di lavoro ma al medico competente (o all’ente
pubblico prescelto laddove il datore di lavoro non abbia l’obbligo di nominare
il medico competente), a tutela della privacy.
Laddove non sussista l’obbligo di nominare
il medico competente, il datore di lavoro che non abbia ritenuto di nominarne
uno potrà ricorrere agli istituti previdenziali e ispettivi richiamati
dall’art. 5 della legge n.
La circolare descrive, inoltre, il contenuto
del giudizio medico-legale e le istruzioni relative al medico competente. I
medici pubblici dovranno attenersi alle disposizioni della circolare, per
espressa disposizione della stessa.
Secondo la circolare, ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di
lavoro deve fornire al medico competente tutte le informazioni sulla mansione
svolta dal lavoratore, sulla postazione o ambiente di lavoro, sul documento di
valutazione dei rischi e sulle misure adottate in attuazione del Protocollo
condiviso del 24 aprile 2020.
Per i datori di lavoro che non abbiano
l’obbligo di nominare il medico competente, c’è la possibilità che sia il
lavoratore a richiedere una visita per la verifica del proprio stato di
fragilità e si tratterà, precisa la circolare, di una visita ai sensi del
citato art. 5 della legge n.
In questa ipotesi, quindi, il datore di
lavoro dovrà fornire all’ente pubblico (che seguirà le indicazioni della
circolare) i dati che avrebbe dovuto fornire al medico competente.
Sulla
base di tali informazioni, il medico competente
– o l’ente pubblico - esprimerà il
proprio giudizio di idoneità e fornirà, in via prioritaria, indicazioni per
l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per fronteggiare il
rischio da Covid-19. In caso di assenza
di soluzioni alternative, emetterà un giudizio di non idoneità temporanea.
Resta ferma la necessità di ripetere
periodicamente la visita in relazione all’evoluzione scientifica.
I due Ministeri, come già detto, al punto 4
confermano la mancata proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista
dall’art. 83 del D.L. n. 34/2020, circostanza alla quale la circolare attuale
sembra ora dare copertura, e dispongono che le visite mediche richieste dai
lavoratori ai sensi di quella normativa (quindi entro il 31 luglio) verranno
condotte secondo le regole della circolare in commento.
L’ultimo paragrafo, il 5, disciplina le modalità di espletamento delle visite,
che dovranno ovviamente garantire la massima sicurezza sia per l’operatore
sanitario sia per i lavoratori.
Le visite dovrebbero essere svolte, laddove
possibile, in una infermeria aziendale o ambiente idoneo a consentire il
distanziamento, il ricambio d’aria e l’igiene delle mani. E’ opportuno che il
lavoratore indossi la mascherina.
Andranno evitati gli assembramenti e verrà
diffusa una informativa ai lavoratori affinché non si presentino alla visita
con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.
Si conferma, poi, la possibilità di differire
la visita periodica e quella (laddove prevista) disposta alla cessazione del
rapporto di lavoro (ad esempio, per l’esposizione ad amianto) e si sollecita
una particolare attenzione alla opportunità di evitare quegli esami che,
coinvolgendo particolarmente l’apparato respiratorio (spirometrie., alcool test,
etc), potrebbero risultare particolarmente rischiosi per il personale
sanitario.
EM.mb