Legge di conversione del Decreto Cura Italia: Commento ANCE sulle novità per le opere pubbliche
La Legge è entrata in vigore il 30 aprile u.s.
Nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 29 aprile u.s. - Suppl. Ordinario n. 16 - è stata pubblicata la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di
conversione, con modificazioni, del decreto
c.d. “Cura Italia”, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi.”.
La Legge è entrata
in vigore il 30 aprile u.s.
Con specifico riferimento alle novità introdotte
per il settore delle opere pubbliche, si riporta di seguito il commento di ANCE.
Art. 72, comma 2- Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese
In considerazione dell’esigenza di contenere
con immediatezza gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del Covid-19
sull’internazionalizzazione del sistema Paese, è prevista la possibilità di
aggiudicare alcune specifiche iniziative di promozione e sostegno del made in
Italy attraverso contratti di forniture, lavori
e servizi affidati con procedura
negoziata senza bando, ed invito a 5 operatori, di cui all’articolo 63, comma
6, del Codice Appalti.
Art. 86 - Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli
istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del covid-19
Al fine di
ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli
istituti penitenziari danneggiati nel corso dei gravi disordini avvenuti anche
a causa delle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del
Covid-19, è autorizzata la spesa di 20
milioni nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di
ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti
danneggiati.
In considerazione della situazione
emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi
stessi, è autorizzata l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza, secondo le procedure all’uopo previste dall’articolo
163 del Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016). Ciò, anche in deroga ai limiti
di spesa ivi previsti (200.000 euro ovvero l’importo indispensabile a
rimuovere lo stato di pregiudizio), fatto
salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della
perizia giustificativa dei lavori (10 giorni dall’ordine di esecuzione dei
lavori).
Art. 86 bis- Modifica dei contratti in corso per lavori relativi a
centri e strutture di accoglienza immigrati
La norma in commento, frutto delle modifiche
apportate al testo del decreto in Parlamento, prevede, tra l’altro, che, al solo fine di assicurare la tempestiva
adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19,
le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere
alla modifica dei contratti in essere
per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture
di accoglienza degli immigrati, in
deroga alle disposizioni del codice appalti, nel rispetto dei princìpi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Art. 91, comma 1 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti
contrattuali derivanti dalle misure di contenimento
Il comma 1 della
norma, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 6-bis all’articolo 3 del D.L.
6/2020, convertito con Legge 13/2020, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sancisce il
principio secondo il quale il rispetto
delle misure di contenimento ivi previste è sempre valutata ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c.,
della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Al fine di
comprendere la portata e gli effetti della norma, è necessario,
preliminarmente, ricordare che l’articolo 1218 del codice civile disciplina la
responsabilità contrattuale del debitore, stabilendo che, ove quest’ultimo non
esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a
meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo siano dipesi da
un’impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non
imputabile. L’articolo 1223 c.c., invece, prevede che il risarcimento del danno
dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento deve comprendere sia
la perdita subita dal creditore (cd. “danno emergente”) che il mancato guadagno
(cd. “lucro cessante”).
Tra le cause
esimenti della responsabilità rilevano, secondo l’interpretazione consolidata,
gli eventi di forza maggiore, o anche le ipotesi riconducibili al c.d. “factum
principis”, ossia un atto delle pubbliche autorità che renda oggettivamente
impossibile proseguire, anche temporaneamente, la prestazione.
Ciò premesso, e
venendo all’esame della disposizione in commento, si osserva quanto segue.
Ad un primo esame,
e per quanto concerne gli appalti pubblici, la norma sembra affermare che il rispetto delle misure di contenimento
connesse all’emergenza COVID-19 deve essere comunque tenuta necessariamente in
conto al fine di escludere la responsabilità anzitutto dell’appaltatore.
Ciò da parte della
stazione appaltante, in sede di applicazione di eventuali decadenze e penali
connesse a ritardi o omessi adempimenti in cui sia incorso l’appaltatore
stesso, oltreché sul piano risarcitorio; in sede di eventuali contenziosi, sarà
invece il giudice competente a fare tale valutazione.
Naturalmente, poiché il contratto di appalto
è “a prestazioni corrispettive” e la norma in esame riguarda genericamente la
responsabilità del “debitore”, la stessa si potrebbe riferire anche alle
obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante.
Art. 91, comma 2 - Anticipazione del prezzo in materia di contratti
pubblici
La disposizione
modifica l’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che
l’erogazione dell’anticipazione è
consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del Codice stesso.
Lo scopo della disposizione, come precisato
nella relazione illustrativa, è senz’altro quello, condivisibile, di assicurare
immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata dei
lavori, chiarendo, ove ve ne fosse il dubbio, che non vi sono impedimenti
all’erogazione dell’anticipazione nemmeno in questa specifica ipotesi di
esecuzione in via di urgenza.
Art. 94 bis- Commissario straordinario impianto funiviario di Savona
Con l’articolo 94
bis, introdotto in sede di conversione, ai fini della realizzazione degli
interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona,
si prevede la nomina a Commissario
straordinario, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. "Sblocca Cantieri",
n. 32/2019, del Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per le regioni
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.
Il Commissario
provvede alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi
necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario, con i poteri di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 4 dello Sblocca cantieri. Si tratta dell’attribuzione di una
serie di poteri derogatori non solo per
quanto concerne la fase di programmazione e progettazione degli interventi, ma
anche ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione degli stessi.
In particolare, i Commissari straordinari
possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza
Il primo comma
dell’art. 103 sancisce il principio per cui, ai fini del computo di termini – perentori o ordinatori – propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Si evidenzia che,
per effetto dell’articolo 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – cd.
“Credito” - la sospensione in commento è
stata prorogata fino al 15 maggio p.v., con conseguente allungamento di
ulteriori 30 giorni del periodo di “congelamento” dei termini.
Sul punto, va
rilevato che le due disposizioni si sono susseguite tra loro senza un preciso
coordinamento.
Infatti, la legge
di conversione del decreto “Cura Italia” non ha aggiornato la data di chiusura
della sospensione alla luce della proroga medio tempore intervenuta per effetto
dell'articolo 37, ma ha mantenuto inalterato il testo originario del comma 1,
compresa la durata della sospensione.
Sarebbe stato
opportuno, al fine di evitare qualunque tipo di dubbio ed incertezza
applicativa, che il coordinamento tra le due disposizioni venisse gestito in
modo più puntuale, adeguando il termine di dì chiusura della sospensione alla
proroga sopravvenuta, senza dover ricostruire la corretta durata del periodo
attraverso complicati rinvii normativi.
La previsione di
cui all’art. 103 ha una portata estremamente ampia e generica, per effetto
della quale, fin da subito, si è posto negli operatori di settore il dubbio se
potesse trovare o meno applicazione anche nelle procedure di gara, di cui al
d.lgs. 50/2016. Dubbi, peraltro, sollevati anche dall’ANCE e per i quali è
stato fatto uno specifico quesito al Ministero
delle Infrastrutture.
Quest’ultimo,
stante le numerose richieste di chiarimento pervenute, anche da parte dalle
stazioni appaltanti, ha ritenuto
opportuno adottare una circolare interpretativa - indirizzata ai propri
Dipartimenti nonché alle Società da esso vigilate (Ferrovie, RFI e ANAS) - al fine di assicurare un’applicazione
uniforme della disposizione (cfr. Notizia n. 145 del 27 aprile 2020 di
Linea Diretta).
Nella suddetta
circolare il Ministero ha chiarito che l’ambito
oggettivo di applicazione dell’articolo 103 riguarda, senz’altro, anche le
procure per l'affidamento di appalti e concessioni, di cui al D.Lgs.
50/2016, e, pertanto, la sospensione ivi prevista si applica a tutti i termini fissati dalla lex specialis della gara.
A titolo
esemplificativo, vengono richiamati, in particolare:
- i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o
delle offerte;
- i termini previsti per l’effettuazione dei sopralluoghi;
- i termini concessi per rispondere al cd. “soccorso istruttorio”;
- i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara
relativamente alla loro attività.
Tutti i termini fissati all’interno della gara,
quindi, qualora pendenti alla data del 23 febbraio u.s. ovvero successivi a
tale data, subiranno uno slittamento,
in quanto, dovendo essere escluso dal
loro computo il lasso di tempo compreso tra il 23 febbraio – o data successiva
- ed il 15 maggio p.v. (ex 15 aprile) subiranno una sospensione.
Secondo la circolare, intervenuta prima della proroga della sospensione,
nel caso di termini già prendenti alla data del 23 febbraio, la sospensione da
calcolare doveva essere di 52 giorni,
corrispondenti appunto al periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile.
Per effetto della ulteriore proroga di 30 giorni disposta dal D.L. credito, la
sospensione diventa di 82 giorni.
Invero, dalla
lettura dell’articolo 103 sopracitato, che fa decorrere la sospensione dal 23
febbraio compreso, i giorni totali di sospensione inizialmente previsti
sembrerebbero essere 53 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del D.L. “Credito”,
sembrerebbero 83 i giorni complessivi di cui tener conto.
Al riguardo, al
fine di evitare possibili errori di calcolo ovvero fraintendimenti in merito
alla corretta interpretazione dell’articolato, è sempre auspicabile avviare un
confronto con la stazione appaltante prima della scadenza del termine
originario della procedura di gara.
In ogni caso, una
volta concluso il periodo di
sospensione, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente.
In altri termini,
il principio che viene sancito dalla norma, comporta che la durata complessiva dei termini
inizialmente concessi dall’Amministrazione deve rimanere invariata. Infatti,
non dovendosi considerare nel computo dello specifico termine il periodo intercorrente tra il 23 febbraio
ed il 15 maggio 2020, il numero di giorni rimasti “cristallizzati” all’interno
di tale lasso temporale dovrà essere recuperato dopo tale data finale, con
conseguente posticipazione del termine finale originariamente fissato.
Al fine di
agevolare la comprensione delle modalità di calcolo della sospensione
all’interno delle procedure di gara, si
riportano di seguito alcuni esempi pratici, che tengono conto della proroga
della sospensione al 15 maggio, disposta dal D.L. Credito.
Al riguardo, si
evidenzia che i nuovi termini vengono sempre calcolati considerando 83 – e non
82 - giorni complessivi di sospensione, sempre con l’invito a chiedere conferma
di ciò alla stazione appaltante di riferimento.
Resta inteso inoltre che, ove i nuovi
termini di scadenza indicati negli esempi dovessero cadere nei giorni festivi,
questi si intendono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo,
come previsto dalla legislazione vigente.
Esempio 1): PUBBLICAZIONE DEL BANDO PRIMA DEL 23 FEBBRAIO (ES. 15
FEBBRAIO) E SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALL’INTERNO
DEL PERIODO DI SOSPENSIONE (ES. 21 MARZO)
Nel caso di
specie, il termine per la presentazione delle offerte inizialmente concesso
dalla stazione appaltante è pari a 35 giorni dalla pubblicazione del bando di
gara.
Tale termine, essendo “pendente” alla data del 23 febbraio, rimarrà
sospeso per 83 giorni - intercorrenti tra il 23 febbraio e il 15
maggio – e dovrà essere,
conseguentemente, ricalcolato.
Il termine riprenderà a decorrere dal 16 maggio e, ai fini della sua
rideterminazione, andrà recuperato, a partire da tale data, il numero di giorni
rimasti “cristallizzati” all’interno del periodo di sospensione.
Conseguentemente,
il termine ultimo per la
presentazione delle offerte si otterrà
aggiungendo, a decorrere dal 16 maggio, un numero di giorni pari a quelli
compresi fra il 23 febbraio (compreso) ed il termine inizialmente stabilito (21
marzo), che, nel caso di specie, sono 28 giorni.
Pertanto,
il nuovo termine sarà posticipato al 12
giugno.
Esempio 2): PUBBLICAZIONE DEL BANDO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE
(ES. 25 APRILE) E SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DOPO
IL PERIODO DI SOSPENSIONE (ES. 30 MAGGIO)
Sempre nel
presupposto che la stazione appaltante abbia concesso un termine pari a 35
giorni per la presentazione delle offerte, il
termine finale, al netto del periodo di sospensione, si otterrà aggiungendo al
30 Maggio (data della scadenza originaria) un numero di giorni pari a quelli
intercorrenti tra la pubblicazione del bando e la fine del periodo
cristallizzato.
Si
tratta, nello specifico, di 21 giorni. Pertanto,
il nuovo termine sarà il 20 giugno.
Esempio 3): PUBBLICAZIONE DEL BANDO PRIMA DEL 23 FEBBRAIO (ES. 15
FEBBRAIO) E SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DOPO IL
PERIODO DI SOSPENSIONE (ES. 17 MAGGIO)
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha concesso un termine per la
presentazione delle offerte pari a 92 giorni, decorrente dal 15 febbraio.
In tale caso, al
fine di determinare il nuovo termine
finale, occorrerà computare l’intero periodo di sospensione compreso tra il 23
febbraio e il 15 Maggio, all’interno del quale ricadono i giorni fissati dall’amministrazione.
Pertanto, il nuovo termine, al netto del periodo di sospensione, si
otterrà aggiungendo gli 83 giorni del periodo di sospensione (23 febbraio-15
maggio) al 17 maggio (data della scadenza originaria).
La nuova scadenza sarà quindi l’8 agosto.
Esempio 4): PUBBLICAZIONE DEL BANDO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE
(ES. 23 FEBBRAIO) E TERMINE PER PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DURANTE IL PERIODO
DI SOSPENSIONE (ES. 27 MARZO)
Anche in tale caso
la stazione appaltante ha concesso 35 giorni per la presentazione delle
offerte.
In tale ipotesi, il termine finale, al netto della
sospensione, andrà rideterminato aggiungendo a decorrere dal 16 maggio (data di
cessazione della sospensione) i 35 giorni “cristallizzati”.
Esso, pertanto, scadrà 20 giugno.
Si ricorda,
inoltre, che il Ministero ha chiarito che, siccome la sospensione è posta a
favore del soggetto sul quale grava l’obbligo di rispettare il termine, nulla vieta che questi possa, per sua
libera scelta, eseguire l’attività alla quale è tenuto entro il termine
originario, ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla
sospensione.
Naturalmente,
anche in tale specifica ipotesi, le
attività amministrative conseguenziali saranno comunque soggette alla
sospensione come prorogata dall’art. 37 del D.L. Credito, con conseguente
differimento nel tempo dei relativi termini.
Tuttavia,
sottolinea il Ministero, va sempre
considerata l’ineludibile esigenza di garantire nel settore degli appalti
pubblici termini di conclusione dei procedimenti certi e celeri. Per tale
ragione, le Amministrazioni devono porre in essere tutte le attività
organizzative funzionali ad una rapida conclusione delle procedure e, in tale
ottica, sono invitate a valutare l’opportunità di rispettare, durante il
periodo di sospensione, gli originari termini endoprocedimentali riguardanti
attività di propria esclusiva pertinenza, nella misura in cui ciò sia
compatibile con il rispetto delle misure di contenimento e con le modalità
ordinarie di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, individuate dall’art. 87
del D.L. 18/2020.
Anche al riguardo si ritiene opportuno
fornire una esemplificazione pratica.
Esempio 5): PROCEDURA RISTRETTA CON BANDO PUBBLICATO PRIMA DEL 23
FEBBRAIO (ES. 15 FEBBRAIO). TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOPO IL
PERIODO DI SOSPENSIONE (ES. 17 MAGGIO). TERMINE PER L’APERTURA DELLE DOMANDE 24
MAGGIO
Nel caso di
specie, come già visto nell’esempio 3,
il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione, al netto
del periodo di sospensione, verrebbe posticipato al 8 Agosto.
Anche il termine fissato per l’apertura delle
domande da parte dell’amministrazione, essendo pendente alla data del 23
febbraio, rimarrà sospeso e, pertanto,
dovrà essere posticipato.
Trattandosi di un termine endoprocedimentale, per fissare
la nuova scadenza, dovrebbe tenersi conto del lasso temporale originariamente
intercorrente tra la data di presentazione delle domande (17 maggio) e quella
di apertura delle stesse (24 maggio) – che nel caso di specie è pari a 7 giorni
– in modo da garantire un medesimo intervallo temporale anche rispetto alla
nuova scadenza di presentazione delle offerte.
Pertanto, aggiungendo i 7 giorni al nuovo termine
dell’8 agosto, l’apertura delle offerte dovrebbe slittare, conseguentemente, al
15 Agosto.
Ora, secondo
quanto indicato nella circolare del MIT, essendo la sospensione dei termini
posta nell’interesse del soggetto tenuto a rispettare la scadenza, nulla impedirebbe al concorrente che voglia
liberamente rispettare la scadenza originaria, di farlo, trasmettendo la
domanda di partecipazione entro il 17 maggio.
Tale scelta, tuttavia, non consentirebbe, di
per sé, di evitare lo slittamento del termine per tutti gli altri concorrenti;
né impedirebbe di posticipare il termine per l’apertura delle domande da parte
dell’amministrazione. Ciò, a meno che non sia la stessa
Amministrazione - trattandosi di attività di sua esclusiva competenza - a voler
anticipare la conclusione del procedimento rispetto al previsto slittamento e
sempre che ciò sia compatibile con il rispetto delle misure di contenimento.
Da ultimo, si
evidenzia che l’ANAC ha adottato la Delibera
numero 312 del 09 aprile 2020, recante “Prime
indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di
evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e
sull’esecuzione delle relative prestazioni”.
In particolare, quanto alle procedure di gara per le quali
non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o
dell’invito a presentare offerte, l’Autorità invita le stazioni appaltanti
a valutare la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di
gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della
necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o
documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione
delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima
partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri
di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla
situazione di emergenza.
In linea generale,
secondo l’Autorità, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure
di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a
favorire la massima partecipazione e garantire la”par-condicio” tra i
concorrenti.
Quanto alle procedure di selezione in corso di svolgimento,
l’ANAC ritiene che le stazioni appaltanti, al fine di assicurare la massima
pubblicità e trasparenza, debbano dare atto con avviso pubblico riferito a
tutte le gare:
1. della sospensione dei termini
disposta ai sensi della normativa sopra citata, chiarendo che detta
sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni
della lex specialis
2. della nuova scadenza dei
termini già assegnati così come ricalcolata alla luce della sospensione de
qua, specificando che dal 16 maggio 2020 i termini riprenderanno a decorrere
per il periodo residuo;
3. che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della
procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine,
valuterà l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta
sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa,
i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei
limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della
diffusione del Covid-19;
4. della possibilità, laddove il tipo di procedura e la fase della
stessa lo consentano, di determinarsi
per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a
favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta
ferma la sospensione. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette
o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la
presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai
termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le
amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire
preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di
avvalersi o meno della sospensione dei termini
Inoltre, le stazioni
appaltanti possono:
- concedere proroghe e/o
differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in
esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di
rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
- svolgere le procedure di
gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse
contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti
mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso,
la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara;
- per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche,
svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza,
concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative
e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;
- rinunciare al sopralluogo
obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso
non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo
adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento
sia considerato essenziale ai fini della consapevole formulazione di
un’offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile
dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga
dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire
l’effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020.
- prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione
giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale
modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la
verbalizzazione delle operazioni svolte.
- adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla
partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure
restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell’imposta di bollo
con modalità telematiche.
Nessuno
slittamento temporale sembra infine applicabile ai pagamenti dovuti
all’appaltatore.
Infatti, il comma
4 della norma esclude espressamente dalla sospensione dei termini previsti dal
comma 1 il pagamento, tra gli altri, di “emolumenti per prestazioni di lavoro o
di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo”.
Il nuovo comma
1-bis, introdotto in sede di conversione, stabilisce che il periodo di
sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai
termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché' ai
termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Inoltre, al comma 2 si prevede che tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del TU n.
380 del 2001, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza, non più fino al sessantesimo giorno dalla fine dell’emergenza,
come previsto dal testo del decreto.
Art. 122 - Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica Covid-19
Viene prevista la
nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio
dei Ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di
assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza, il Commissario
attua e sovrintende a ogni intervento
utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e
producendo ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per
contrastarla, nonché programmando e
organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il
reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i
fabbisogni, e procedendo all’acquisizione e alla distribuzione di farmaci,
delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.
Ciò, avvalendosi anche di soggetti attuatori, di società in house nonché di
centrali di acquisto.
Per preservare e
potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il
contenimento dell’emergenza, il Commissario, può provvedere, tra l’altro, alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni.
Nello svolgimento
delle sue funzioni, il Commissario può
adottare in via d’urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e
delle norme dell’Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso
adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.
Il Commissario
opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative
eventuali proroghe.
In relazione ai contratti relativi
all’acquisto dei beni necessari per il contrasto e il contenimento
dell’emergenza, nonché per ogni altro
atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte alla stessa,
viene eliminato il controllo della Corte dei Conti. Per gli stessi atti la
responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in
cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti
in essere o che vi ha dato esecuzione.
MV.mb