Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto "rilancio") - Proroga obbligatoria dei contratti a termine e di apprendistato - Chiarimenti del Ministero del Lavoro sul periodo di sospensione

I chiarimenti sono stati comunicati tramite un’apposita FAQ inserita nel sito internet del Ministero

29 luglio 2020 - 358

Si fa seguito alla Notizia n. 356 del 24/07/2020 di Linea Diretta, per informare le imprese associate che il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti in merito alla previsione in base alla quale il termine dei contratti di apprendistato di 1° livello (“Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”) e di III° livello (“Apprendistato di alta formazione e di ricerca”), nonché dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, deve essere prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Tali chiarimenti sono stati comunicati tramite un’apposita FAQ inserita nel sito internet del Ministero, che si riporta di seguito:

 

D:   “Come deve essere inteso il riferimento ai contratti a termine per la cui durata è prevista la proroga dall'articolo 3, comma 1-bis del D.L. Rilancio? Cosa si intende per "periodi di sospensione lavorativa"? Quali sono gli obblighi occupazionali?

 

R:   La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d Decreto Rilancio) ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 93, disponendo che il termine dei contratti a termine, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Tale previsione, pertanto, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore. Ad esempio, ricadono nella proroga della durata:

- i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;

- i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l'Agenzia per il lavoro e il lavoratore;

- i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.

 

Nel "periodo di sospensione" vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l'inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).

 

In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell'attività lavorativa.”

Per completezza, si rammenta che, in merito ai contratti di apprendistato professionalizzante, non contemplati dalla norma in oggetto, vale comunque la vigente previsione dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, secondo la quale “Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.

AI.mb