Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto "rilancio") - Proroga obbligatoria dei contratti a termine e di apprendistato - Chiarimenti del Ministero del Lavoro sul periodo di sospensione
I chiarimenti sono stati comunicati tramite un’apposita FAQ inserita nel sito internet del Ministero
Si fa seguito alla Notizia
n. 356 del 24/07/2020 di Linea Diretta, per informare le
imprese associate che il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti in
merito alla previsione in base alla quale il termine dei contratti di
apprendistato di 1° livello (“Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore”) e di III° livello (“Apprendistato di alta
formazione e di ricerca”), nonché dei contratti a termine, anche in regime di
somministrazione, deve essere prorogato di una durata pari al periodo di
sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Tali chiarimenti sono stati comunicati
tramite un’apposita FAQ inserita nel sito internet del Ministero, che si
riporta di seguito:
D: “Come deve essere inteso il riferimento ai
contratti a termine per la cui durata è prevista la proroga dall'articolo 3,
comma 1-bis del D.L. Rilancio? Cosa si intende per "periodi di sospensione
lavorativa"? Quali sono gli obblighi occupazionali?
R: La legge 17 luglio 2020, n. 77, di
conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d Decreto Rilancio) ha aggiunto il comma
1-bis all'articolo 93, disponendo che il termine dei contratti a termine, anche
in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata
pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei
medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tale previsione, pertanto, si applica a tutti i rapporti di lavoro
subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che
la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non
imputabili al lavoratore. Ad esempio, ricadono nella proroga della durata:
- i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi
quelli stagionali;
- i contratti in somministrazione a tempo
determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l'Agenzia
per il lavoro e il lavoratore;
- i contratti di apprendistato, intendendosi
quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e
quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che
precede la qualificazione.
Nel "periodo di sospensione" vanno compresi sia i periodi di
fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l'inattività del lavoratore
in considerazione della sua sospensione dall'attività lavorativa in ragione
delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).
In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data
di scadenza originaria, deve effettuare la comunicazione obbligatoria di
proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo
equivalente a quello di sospensione dell'attività lavorativa.”
Per completezza, si rammenta che, in merito
ai contratti di apprendistato professionalizzante, non contemplati dalla norma
in oggetto, vale comunque la vigente previsione dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs.
n.
AI.mb