Legge regionale n. 9/2020 – Interventi per la ripresa economica
La Legge assegna immediatamente ai Comuni lombardi Euro 400 milioni per l’avvio, entro il 31 ottobre 2020, di lavori pubblici da concludersi entro il 20 novembre 2021
Nel Supplemento al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 4 maggio 2020, è stata pubblicata la Legge
Regionale n. 9 del 4 maggio 2020 recante “Interventi
per la ripresa economica”.
Il provvedimento
rappresenta un segnale di grande attenzione per il settore lombardo delle
costruzioni, al quale viene riconosciuto il ruolo di motore della ripresa
economica, necessaria dopo la difficile fase da cui la Lombardia sta iniziando
lentamente ad uscire.
L’Associazione è
intervenuta nelle opportune sedi per stimolare la formazione del provvedimento
e per suggerire miglioramenti atti a una più incisiva ed efficace ricaduta operativa
dello stesso.
La Legge assegna
immediatamente ai Comuni lombardi, anche
mediante un anticipo dei finanziamenti da parte di Finlombarda (una novità
introdotta nell’ambito della rapida discussione all’interno del Consiglio
regionale), Euro 400 milioni per
l’avvio, entro il 31 ottobre 2020, di lavori pubblici da concludersi entro il
20 novembre 2021.
Dopo poco più di
due settimane dall’approvazione in Giunta del Progetto di Legge regionale n. 121, il Consiglio regionale della Lombardia
ha approvato il 4 maggio 2020 il provvedimento che è stato immediatamente
pubblicato sul Bollettino Ufficiale, sancendone l’entrata in vigore il 5 maggio 2020.
La Legge, al comma
1 dell’articolo 1 stabilisce che “al fine
di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da
COVID-19 è autorizzata a sostegno del
finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva
di euro
Di questa spesa
complessiva, la Regione individua, al comma 3 dell’articolo 1, euro
- per la quota di euro
- per la quota di euro
a) sviluppo territoriale
sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l’adeguamento
e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale, abbattimento
delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
b) efficientamento energetico,
ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica,
al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia
residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili;
c) rafforzamento delle infrastrutture
indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla
fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi».
I Comuni
beneficiari del contributo di cui alla lettera b), possono fare ricorso, a integrazione del contributo regionale,
ai finanziamenti statali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili).
Le risorse saranno
assegnate ai Comuni, sulla base
della popolazione residente alla data
del 1° gennaio 2019, per classi di popolazione ossia per i Comuni da 0 a
3.000 abitanti euro 100.000,00 ciascuno, per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
euro 200.000,00 ciascuno, per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti euro
350.000,00 ciascuno, per i Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti euro 500.000,00
ciascuno, per i Comuni da 20.001 a 50.000 abitanti euro 700.000,00 ciascuno,
per i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti euro
Il Comune
beneficiario del contributo può
finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. Il
Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la
decadenza del contributo.
I contributi sono erogati agli Enti beneficiari, per il 20%
previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per la
restante quota, il 50% entro il mese di febbraio
2021 e il residuo 30% previa
trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro il 20 novembre 2021.
Le risorse
derivanti da economie di spesa restano nella titolarità dell’Ente assegnatario per
ulteriori investimenti.
La somma restante
delle risorse, pari a euro
La somma di euro
Il comma 1,
dell’articolo 6 stabilisce, infine che allo scopo di consentire la tempestiva erogazione di anticipazioni agli
Enti locali che dovessero trovarsi in situazioni di carenza di liquidità,
nella realizzazione degli interventi finanziati è autorizzata per l’esercizio
finanziario 2020 la concessione di un’anticipazione di
liquidità a favore di Finlombarda s.p.a., fino al limite massimo di euro
MV.mb