Mancata indicazione dei costi della manodopera: come opera la deroga all'esclusione del concorrente
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti i presupposti per configurare la deroga all’obbligo di esclusione del concorrente che abbia omesso i costi della manodopera tale indicazione, così come delineato dalla Corte di Giustizia Europea nella pronuncia del 2 maggio 2019
Con Sentenza n. 8 del 2 aprile u.s.,
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - nel decidere direttamente la causa
in relazione alla quale è stato effettuato il deferimento della questione di
diritto, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a. - ha ritenuto insussistenti,
nel caso di specie, i presupposti per configurare la deroga all’obbligo di
esclusione del concorrente che abbia omesso tale indicazione, così come
delineato dalla Corte di Giustizia Europea nella pronuncia del 2 maggio 2019 (C
-309/18).
Si ricorda che, con tale ultima pronuncia,
la CGUE ha stabilito che il diritto comunitario non è ostativo ad una normativa
nazionale, come quella italiana, secondo la quale la mancata indicazione
separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata
nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporti
l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio,
anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente
non sia stato specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché
tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste
dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici.
Tuttavia, ha precisato la Corte, qualora le
disposizioni della gara d’appalto non abbiano consentito agli offerenti di
indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche (circostanza,
peraltro, rimessa all’accertamento del giudice del rinvio), il diritto
comunitario non osta alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la
loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa
nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione
aggiudicatrice.
Con la pronuncia in commento, l’Adunanza
Plenaria ribadisce il principio secondo cui solo la materiale impossibilità di
indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza nei modelli
predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, può
legittimare il soccorso istruttorio, al fine di consentire al concorrente la
dimostrazione di aver incluso i suddetti costi all’interno della propria
offerta.
In particolare, il Collegio ha evidenziato
che, a seguito della citata sentenza della Corte di Lussemburgo, le decisioni
di merito prese dagli organi nazionali di giustizia amministrativa, ferma la
compatibilità con il diritto europeo degli automatismi espulsivi conseguenti al
mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, sono
rivolte unicamente a delineare la portata dell’eccezione alla regola
dell’esclusione.
Eccezione che viene collegata
all’accertamento, in fatto, della impossibilità di indicare le voci dei
summenzionati costi nei modelli predisposti dall’amministrazione.
Ora, nel caso di specie, tale eccezione non
è stata ravvisata.
Viceversa, è stato ritenuto che l’impresa
aggiudicatrice sia stata illegittimamente ammessa alla procedura di soccorso
istruttorio dalla stazione appaltante per sanare la mancata indicazione dei
costi della manodopera nella propria offerta, dal momento che tale indicazione
non era materialmente impossibile.
Pertanto, la stazione appaltante, appurata
la violazione dell’obbligo di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, avrebbe
dovuto escludere automaticamente l’impresa, non potendo essa beneficiare, alla
luce delle osservazioni sopra svolte, del meccanismo del soccorso istruttorio.
MV.mb