Mezzi pesanti - Calendario dei divieti di circolazione per l'anno 2023
I divieti riguardano i veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t., inclusi i veicoli e trasporti eccezionali
E’ stato
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31
dicembre 2022, il decreto
13 dicembre 2022 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente il Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale dei
mezzi pesanti fuori dai centri abitati per l'anno 2023.
I divieti riguardano i veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa
complessiva autorizzata superiore a 7,5 t., inclusi i veicoli e trasporti
eccezionali (anche se non adibiti al trasporto di cose) per i quali è
altresì necessario verificare eventuali ulteriori limitazioni nelle autorizzazioni
rilasciate dall’ente proprietario o concessionario della strada.
La circolazione è vietata nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell’anno 2023, elencati nell’allegato A che è parte integrante
del decreto ministeriale.
Le limitazioni si applicano anche ai trattori
stradali, quando viaggiano isolati, per i quali la massa di riferimento è la
tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico
sulla ralla.
Tra le esenzioni
dal divieto si segnalano (art. 7 del decreto) quelle:
- per i
veicoli adibiti ad alcuni servizi pubblici,
anche se circolano scarichi,
quali – tra gli altri - pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri, o
altri servizi pubblici finalizzati
a soddisfare esigenze collettive urgenti,
purché muniti di
idonea documentazione comprovante
la necessita;
- per i
veicoli prenotati per
ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni
feriali, purché il veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più
breve tra la sede dell'impresa intestataria del
veicolo e il
luogo di svolgimento delle
operazioni di revisione, escludendo dal
percorso tratti autostradali;
- per
i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono
l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede
l'impresa;
- per
i veicoli che compiono il percorso
per il rientro
alle sedi, principale o
secondaria, dell'impresa intestataria
degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, nonché per il rientro alla
residenza o domicilio
del conducente, purché tali
veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o
residenze al momento dell'inizio del divieto
e non percorrano tratti autostradali.
Le Prefetture possono autorizzare la
circolazione in deroga ai divieti (artt. 9, 10 e 11 del decreto) anche in altri
casi, giustificati da motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, tra
i quali:
-
trasporto di materiali e attrezzature
diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di
interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le
loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono
necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei
suddetti materiali e attrezzature;
-
trasporto di prodotti dell’industria a ciclo
continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di
distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali
prodotti; circolazione di veicoli
eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo
10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il
cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza
del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
-
altri casi singoli di comprovata e assoluta
necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze
particolari e specifiche.
Si segnala, infine, che l’art. 12 del
decreto individua le limitazioni al trasporto di merci pericolose nei periodi
di divieto, anche per limiti
di massa inferiori alla soglia di 7,5 t.
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del Codice
della Strada, chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 430 € ed
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della
carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.
EM.mb