Mezzi pesanti - Calendario dei divieti di circolazione per l'anno 2023

I divieti riguardano i veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t., inclusi i veicoli e trasporti eccezionali

09 gennaio 2023

E’  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   Serie   Generale  n.  305  del  31 dicembre 2022, il decreto 13 dicembre 2022  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente il Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati per l'anno 2023.

 

I divieti riguardano i veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t., inclusi i veicoli e trasporti eccezionali (anche se non adibiti al trasporto di cose) per i quali è altresì necessario verificare eventuali ulteriori limitazioni nelle autorizzazioni rilasciate dall’ente proprietario o concessionario della strada.

 

La circolazione è vietata nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2023, elencati nell’allegato A che è parte integrante del decreto ministeriale.

 

Le limitazioni si applicano anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

 

Tra le esenzioni dal divieto si segnalano (art. 7 del decreto) quelle:

-    per  i  veicoli  adibiti  ad alcuni servizi  pubblici,  anche  se circolano scarichi, quali – tra gli altri - pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri, o altri servizi  pubblici  finalizzati  a  soddisfare  esigenze collettive  urgenti,  purché   muniti   di   idonea   documentazione comprovante la necessita;

-    per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché  il  veicolo  sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso  più  breve tra la sede dell'impresa intestataria  del  veicolo  e  il  luogo  di svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso tratti autostradali;

-    per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede  fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

-    per i veicoli che compiono il percorso  per  il  rientro  alle sedi,  principale  o  secondaria,  dell'impresa  intestataria   degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato  certificato di iscrizione alla Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato, nonché per il rientro alla residenza  o  domicilio  del  conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto  e non percorrano tratti autostradali.

 

Le Prefetture possono autorizzare la circolazione in deroga ai divieti (artt. 9, 10 e 11 del decreto) anche in altri casi, giustificati da motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, tra i quali: 

-       trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature; 

-       trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;  circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto; 

-       altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

 

Si segnala, infine, che l’art. 12 del decreto individua le limitazioni al trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto, anche  per  limiti  di massa inferiori alla soglia di 7,5 t.

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del Codice della Strada, chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 430 € ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

EM.mb