Misura "Safe Working": approvati i criteri
A disposizione € 18.680.000 delle micro e piccole imprese lombarde, operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi e dell’istruzione
In attesa
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, si
informa che la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 3110 del 5 maggio
2020 recante “Safe working – io riapro sicuro” - contributi per interventi connessi
alla sicurezza Sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde -
definizione dei criteri della Misura”.
Il
provvedimento metterà a disposizione delle micro e piccole imprese lombarde,
operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti),
dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi
e dell’istruzione, che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in
conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19 €
I criteri
stabiliscono, sin da subito, che saranno escluse dal finanziamento le
attività consentite dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e
Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato
in deroga ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020.
L’agevolazione
consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle
sole spese ammesse.
Sul punto la
volontà della Giunta è che tale percentuale salga fino al 60% per le piccole
imprese e 70% per le micro imprese, subordinatamente all’approvazione del
Progetto di Legge n. 119 “Legge di
Semplificazione 2020”, in discussione presso il Consiglio regionale, che
modifica l’art. 28 sexies della legge regionale n. 34/1978.
Il
contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro. L’investimento minimo è pari
a 2.000 euro.
Sono ammesse
a contributo le spese, al netto dell’IVA, per gli interventi connessi ai
seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria:
a.
macchinari e
attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti
aziendali;
b.
apparecchi
di purificazione dell’aria, anche portatili;
c.
interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al
miglioramento della sicurezza sanitaria;
d.
interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;
e.
strutture temporanee e arredi finalizzati
al distanziamento sociale
all’interno e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors
ecc.);
f.
termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza,
anche con sistemi di rilevazione biometrica;
g.
strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati
(es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli
spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte
dei diversi clienti/utenti (es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine
estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle
Autorità Sanitarie;
h.
dispositivi di protezione individuale rischio infezione Covid-19 (es. mascherine chirurgiche o
filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI in
conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie), nel limite di 1.000 euro per impresa;
i.
servizi di sanificazione e
disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa;
j.
strumenti di comunicazione e
informazione
(cartellonistica, segnaletica);
k.
costi per tamponi per il personale dipendente o
altri strumenti comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle
indicazioni dell’Autorità sanitaria, nel limite massimo di 1.000 euro per
impresa;
l. attrezzature, software e/o strumenti
relativi al monitoraggio e controllo
dell’affollamento dei locali;
m.
spese di formazione sulla sicurezza sanitaria,
sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di
attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da
altri soggetti pubblici come l’INAIL, nel
limite di 2.000 euro per imprese.
Le spese in
corrente di cui alle lettere h), i), j), k), e m) non possono comunque
superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola domanda.
Per le spese
sopra elencate, saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l’acquisto
ed eventuale relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto).
Le spese sono
ammissibili dal 22 marzo 2020 (data di approvazione del D.P.C.M.
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”).
L’assegnazione
del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “a sportello” a
rendicontazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico della
richiesta.
Al
raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il Bando,
la piattaforma su cui si presenteranno le domande di contributo consentirà ai
soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande da considerarsi overbooking
fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della
dotazione finanziaria (ulteriori 3
milioni di euro).
Unioncamere
Lombardia, in qualità di soggetto gestore provvederà a dare comunicazione di
esaurimento delle risorse e dell’overbooking, sospendendo lo sportello e
pubblicando la notizia sui seguenti siti: www.regione.lombardia.it e www.unioncamerelombardia.it .
Le domande
in overbooking potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero
disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.
Le domande
di contributo dovranno pervenire esclusivamente
in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it
Il
contributo è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente
territorialmente a seguito della verifica della rendicontazione delle spese
sostenute, alla quale Unioncamere Lombardia trasferirà le risorse regionali.
Per
l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando
attuativo da parte di Unioncamere Lombardia, entro 15 giorni decorrenti
dal 5 maggio 2020.
Si rende disponibile il testo della Delibera n. 3110 del 5 maggio 2020 in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito alla pubblicazione del bando.
FZ.mb