Misura Safe Working – Pubblicato il bando

Il sostegno consiste in contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese con sede operativa o unità locale situata in Lombardia, operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi, dell’istruzione e dello sport

26 maggio 2020 - 271

Facendo seguito alla Notizia n. 245 del 11/05/2020 di Linea Diretta, si informa che Regione Lombardia ha approvato il bando attuativo della misura denominata «Safe working – io riapro sicuro - contributi per interventi connessi alla sicurezza Sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde - definizione dei criteri della Misura».

 

Le Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia, allo scopo di sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno promosso una misura per favorire la ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia per i clienti, sia per i fornitori. Il sostegno consiste in contributi a fondo perduto per le micro e piccole imprese con sede operativa o unità locale situata in Lombardia, operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), dell’artigianato, del manifatturiero, dell’edilizia, dei servizi, dell’istruzione e dello sport.

 

Sono escluse le attività consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020. Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite, ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile (assolvendo gli obblighi previsti dall’art. 4 del  DPCM 1 marzo 2020) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell’impresa (a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc). Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione.

 

Le   risorse   complessivamente   stanziate   per    l’iniziativa    ammontano   a  19.180.000  euro.

 

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il Bando, la piattaforma su cui si presenteranno le domande di contributo consentirà ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande in lista d’attesa, da considerarsi overbooking, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della dotazione finanziaria. Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e dell’overbooking sospendendo lo sportello e pubblicando la notizia sui seguenti  siti:  www.regione.lombardia.it   e  www.unioncamerelombardia.it .  Le domande in overbooking  potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse, a valere sulla dotazione finanziaria conseguentemente alla non ammissibilità delle domande presentate.

 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari al 60% per le piccole imprese e al 70% per le microimprese, nel limite massimo di 25.000 euro.

 

L’investimento minimo è pari a 2.000 euro.

Sono ammissibili interventi relativi a:

 

-    acquisto di macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;

-    acquisto di strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia attraverso sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;

-    acquisto di strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti, anche in coerenza con le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

-    realizzazione di interventi strutturali o temporanei nonché acquisto di arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti;

-    acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;

-    acquisto di strumentazione atta a misurare la temperatura corporea a distanza (es. termoscanner all’ingresso degli esercizi):

-    sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;

-    predisposizione di strumenti di comunicazione (segnaletica);

-    interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici (es. INAIL).

 

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in Lombardia, oggetto di intervento. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

 

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.

 

Sono ammissibili spese al netto dell’IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), per gli interventi connessi ai seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria:

 

Spese in conto capitale:

a.    macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;

b.    apparecchi di purificazione dell’aria, anche portatili;

c.    interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;

d.    interventi strutturali per il distanziamento sociale all’interno dei locali;

e.    strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento sociale all’interno e all’esterno dei locali d’esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);

f.      termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;

g.    strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti(es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;

h.    attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali.

 

Spese in conto corrente

i.      dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie) e, nel limite di 1.000 euro per impresa.

j.      servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa;

k.     strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);

l.      costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti diagnostici comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000 euro per impresa;

m.   spese di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell’ambito dell’esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici come l’INAIL, nel limite di 2.000 euro per imprese.

 

Le spese in corrente non possono comunque superare la quota massima di 6.000 euro per singola domanda.

 

Per le spese sopra elencate, saranno ritenuti ammissibili, laddove applicabili, l’acquisto ed eventuale relativa installazione (ivi compresi montaggio e trasporto).

 

Le spese sono ammissibili dal 22 marzo 2020 (data di approvazione del DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”). Farà fede la data di emissione della fattura.

 

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono essere intestate al soggetto beneficiario ed essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi. Inoltre, devono essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario. L’impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l’investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

 

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal  28 maggio 2020 alle ore 10.00 fino alle ore 12.00 del 10 novembre 2020.

 

L’invio delle domande di partecipazione avverrà attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it . Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco, secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it . La registrazione al sito www.registroimprese.it, necessaria per accedere al sito http://webtelemaco.infocamere.it  ed inviare la domanda di contributo,  va richiesta almeno 48 ore prima della compilazione della domanda di contributo.

 

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili in allegato o scaricabili dai portali di  Regione Lombardia  o  Unioncamere.

FZ.mb