Nota Ministeriale sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose
L’obbligatorietà, dal 1° gennaio 2023, della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione
23 dicembre 2022
- 472
Questa notizia è privata. Per visualizzare tutto il suo contenuto effettua
login