Novità in materia di antincendio

La nuova norma antincendio, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, entra in vigore il 19 novembre 2020

17 giugno 2020 - 312

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno 15 maggio 2020  inerente la regola tecnica verticale per le autorimesse, secondo il Codice di Prevenzione Incendi.

La nuova norma antincendio, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, entra in vigore il 19 novembre 2020.

Il decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

-   siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

-   siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti al 19 novembre 2020, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019 (cfr. Line Diretta n. 146 dell’8 maggio 2019 “Modifiche al Codice di Prevenzione Incendi”).

E' contestualmente abrogato il decreto del Ministro dell'Interno 1° febbraio 1986.

Sempre in materia di antincendio, si evidenzia che la legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), ha differito i termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza, comprese le scadenze in materia di prevenzione incendi.

In particolare l'art. 103, comma 2, ha stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Si segnala che, per quanto riguarda gli edifici di civile abitazione, il CNI ha emanato una circolare in cui specifica che, in questo atto di proroga, rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal D.M. 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b - edifici di civile abitazione esistenti).

Sul tema sembrerebbe che alcune associazioni di categoria abbiano chiesto chiarimenti ai VVF, ritenendo prorogati gli atti amministrativi, ma non l’adeguamento antincendio di tali edifici.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

MV.mb