Ordinanza regionale sulla gestione dei rifiuti e delle bonifiche nell’ambito dell’emergenza Covid-19
Il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti, in tale comparto, dall’emergenza epidemiologica in corso
Nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 14 del 2 aprile u.s. è stata pubblicata l’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19”.
L’Ordinanza è stata emanata ai sensi
dell’art. 191 del D.Lgs. n.
Il Presidente della Giunta Regionale ha
quindi ritenuto di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione
dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le
conseguenze derivanti, in tale comparto, dall’emergenza epidemiologica in
corso. Ciò anche a fronte dell’attuale situazione che ha comportato la chiusura
di alcune realtà industriali (compresi alcuni impianti che rappresentavano la
naturale destinazione di alcune frazioni della raccolta rifiuti sul territorio
regionale) e dei cantieri, con la possibile conseguenza del mancato rispetto
dei vincoli normativi per il deposito temporaneo dettati dall’art 183 del D.Lgs.
n.
Per quanto d’interesse per il settore delle
costruzioni, vengono previste le seguenti deroghe:
- per il deposito temporaneo:
i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad
operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. Devono, invece,
essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di
rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 mc. di cui al massimo 20 mc
di rifiuti pericolosi, invece di 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti
pericolosi (per depositi temporanei di durata non superiore ad un anno);
- per le campagne di
trattamento rifiuti effettuate con impianti mobili:
i termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi
dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 per recupero e smaltimento rifiuti
con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione
dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione
dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato
all’autorità competente una specifica comunicazione attestante la data di
sospensione della campagna;
- per la gestione delle terre
e rocce da scavo come sottoprodotti:
i termini previsti dai piani di utilizzo di cui all’art. 9 e dalle
dichiarazioni di utilizzo di cui all’art. 21 del D.P.R. n.
- per gli interventi di
bonifica su siti contaminati:
devono proseguire gli interventi in corso sul territorio regionale
riguardanti le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli
interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi
ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica,
nonché la custodia dei siti per le aree dismesse;
- per gli impianti di
smaltimento e recupero rifiuti:
- in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2,
R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in
riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%. Il Direttore
tecnico dell’impianto o un tecnico abilito, per avvalersi di tale deroga, dovrà
inviare una comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città
Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco
ed ARPA al fine di fornire l’informazione necessaria ad assicurare i successivi
controlli;
- in caso di
impianti autorizzati ad operazioni D15 e R13 la capacità annua di stoccaggio,
nonché quella istantanea, può essere aumentata nel limite massimo del 20%. Tale
disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.
L’Ordinanza prevede infine che, a fronte
delle deroghe autorizzative concesse, tenuto conto del carattere temporaneo e
straordinario delle misure, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi
delle garanzie finanziarie.
Non per ultimo, si ricorda quanto ribadito anche al punto 3 del
documento, e cioè che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, ecc.)
utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e i fazzoletti di carta
devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti
al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.
EM.mb