Permessi di costruire e Scia: operativa la proroga triennale
Proroga straordinaria triennale dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 che avranno a disposizioni 4 anni (1 + 3) per l’inizio dei lavori e/o 6 anni (3 + 3) per l’ultimazione delle opere
Il Decreto
Legge n. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”
, pubblicato nella G.U. n. 178 del 16/07/2020, all’art. 10, comma 4, ha
previsto una proroga straordinaria triennale:
- dei
termini di inizio e fine lavori dei
permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 che
avranno a disposizioni 4 anni (1 + 3) per l’inizio dei lavori e/o 6 anni (3 +
3) per l’ultimazione delle opere;
- delle
SCIA edilizie presentate entro il 31
dicembre 2020 che saranno efficaci 6 anni (3+3), mentre in via ordinaria
per le Scia non è possibile richiedere una proroga ma, una volta scaduta, è
necessario presentare una nuova Scia per la parte eventualmente ancora da realizzare.
La norma - in
vigore dal 17 luglio scorso - prevede nello specifico che “Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi
avvalere del presente comma, sono
prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di
cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, come indicati nei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già
decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i
titoli abilitativi non risultino in
contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati. La
medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività
presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.
La proroga del D.L. n. 76/2020, pur nella
sua formulazione che può dare luogo a diverse interpretazioni, risulta
piuttosto ampia sia sotto il profilo temporale (tre anni, mentre il decreto n. 69/2013
aveva disposto una proroga straordinaria dei titoli abilitativi per due anni),
sia sotto quello applicativo perché riguarda anche permessi di costruire e Scia
che non sono stati ancora rilasciati o presentati. Non è stata prevista una
analoga proroga delle convenzioni urbanistiche e dei relativi piani attuativi
che si auspica possa essere inserita in sede di conversione del decreto legge.
Condizioni per l’operatività della proroga
Per l’operatività della
proroga occorre che:
- il soggetto interessato
presenti al Comune competente una comunicazione con la quale esplicita la
volontà di avvalersi della proroga prevista dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 76/2020,
indicando se sia relativa all’inizio e/o l’ultimazione dei lavori (si allega un fac-simile di comunicazione
da compilare e presentare al comune);
- i termini di inizio o fine
lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune;
- il permesso di costruire o la Scia non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o
adottati. La proroga pertanto sembra non poter operare in quelle
fattispecie in cui siano state adottate o approvate dal Comune competente nuove
previsioni di piano contrastanti con quelle originarie.
Rapporti con la proroga straordinaria del D.L. n. 18/2020
La proroga del
Decreto Legge n. 76/2020 si sovrappone parzialmente a quella prevista dall’art. 103, comma 2 del Decreto Legge n.
18/2020 cd. “Cura Italia” che
riguarda i permessi di costruire, le
Scia, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni
paesaggistiche e ambientali e in generale tutti gli atti di assenso comunque
denominati in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2020 e che consente
una proroga di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza attualmente fissata al 31/07/2020 (con proroga quindi fino
al 29/10/2020).
Considerato che la proroga del D.L. n. 18/2020 è di tipo “automatico” e non
richiede comunicazione al Comune da parte dell’interessato, si riterrebbe che i
permessi di costruire e le Scia che ricadono nell’ambito di operatività sia
dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, sia dell’art. 10 del D.L. n. 76/2020 possano
beneficiare di entrambe le proroghe con conseguente sommatoria dei periodi
previsti.
Rapporti con le proroghe disposte a livello regionale e comunale
Alcune Regioni, in virtù della competenza
normativa in materia urbanistico-edilizia, hanno previsto proroghe
straordinarie dei titoli abilitativi (oltreché sospensioni/differimenti dei
termini di pagamento del contributo di costruzione) e pertanto occorre
verificare il raccordo tra normativa regionale e statale.
MV.mb