Possibile lo svolgimento delle assemblee di condominio “in presenza”

Sul sito del Governo pubblicate il 1° giugno le nuove FAQ relative alla “Fase 2”. Tra queste si rinviene la conferma in ordine alla possibilità di svolgere le assemblee di condominio, sia quelle ordinarie che straordinarie, o con la presenza fisica dei partecipanti ovvero da remoto

09 giugno 2020 - 293

Sul sito del Governo sono state pubblicate il 1° giugno le nuove FAQ relative alla “Fase 2”. Tra queste si rinviene la conferma in ordine alla possibilità di svolgere le assemblee di condominio, sia quelle ordinarie che straordinarie, o con la presenza fisica dei partecipanti ovvero da remoto.

 

Tale precisazione è del resto conforme alla previsione di cui all’art. 1 comma 10 del  D.L. n. 33/2020 ai sensi del quale è consentito lo svolgimento di riunioni purchè sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Le assemblee di condominio saranno dunque possibili “in presenza “purchè siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

 

Si ricorda che Confedilizia ha predisposto apposite Linee Guida per lo svolgimento in sicurezza delle riunioni  (vd. allegato).

 

Anche lo svolgimento delle assemblee da remoto sembrerebbe essere avallato dal Governo che precisa tuttavia che ciò deve in ogni caso essere compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.

 

Sul punto  c’è chi dubita sulla validità di utilizzo di piattaforme informatiche che consentano il collegamento da remoto. Si sostiene al riguardo che tali modalità alternative dovrebbero essere preventivamente inserite nel regolamento di condominio e approvate dai condomini e ciò al fine di evitare il sorgere di impugnative delle delibere per mancanza di validità formale.

 

La soluzione auspicabile per dirimere ogni perplessità resta, quindi, quella di un intervento da parte del legislatore che possa configurare e delineare le condizioni minime per lo svolgimento delle cd. “teleassemblee”.

MV.mb