Possibile lo svolgimento delle assemblee di condominio “in presenza”
Sul sito del Governo pubblicate il 1° giugno le nuove FAQ relative alla “Fase 2”. Tra queste si rinviene la conferma in ordine alla possibilità di svolgere le assemblee di condominio, sia quelle ordinarie che straordinarie, o con la presenza fisica dei partecipanti ovvero da remoto
Sul sito del Governo sono state pubblicate
il 1° giugno le nuove FAQ
relative alla “Fase 2”. Tra queste si rinviene la conferma in ordine alla
possibilità di svolgere le assemblee di condominio, sia quelle ordinarie che
straordinarie, o con la presenza fisica dei partecipanti ovvero da remoto.
Tale precisazione è del resto conforme alla
previsione di cui all’art. 1 comma 10 del
D.L. n. 33/2020 ai sensi del quale è
consentito lo svolgimento di riunioni purchè sia garantita la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le assemblee di condominio saranno dunque
possibili “in presenza “purchè siano
organizzate
in locali o spazi adeguati,
eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i
partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle
norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Si ricorda che Confedilizia ha predisposto
apposite Linee Guida per lo svolgimento in sicurezza delle riunioni (vd. allegato).
Anche lo svolgimento delle assemblee da remoto sembrerebbe essere
avallato dal Governo che precisa tuttavia che ciò deve in ogni caso essere compatibile con le specifiche normative
vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.
Sul punto c’è chi dubita sulla validità di utilizzo di
piattaforme informatiche che consentano il collegamento da remoto. Si sostiene
al riguardo che tali modalità alternative dovrebbero essere preventivamente
inserite nel regolamento di condominio e approvate dai condomini e ciò al fine
di evitare il sorgere di impugnative delle delibere per mancanza di validità
formale.
La soluzione auspicabile per dirimere ogni
perplessità resta, quindi, quella di un intervento da parte del legislatore che
possa configurare e delineare le condizioni minime per lo svolgimento delle cd.
“teleassemblee”.
MV.mb