Procedimento di mediazione necessario per le controversie contrattuali da Covid-19
E’ quanto prevede il nuovo comma 6-ter dell’articolo 3 D.L. 6/2020 introdotto dalla legge di conversione del D.L. 28/2020
Nelle controversie in materia di
obbligazioni contrattuali in cui l’inadempimento deve essere valutato in
relazione al rispetto delle misure di contenimento connesse all’emergenza
sanitaria quali ad esempio: consegna ritardata di beni e forniture, ritardo
nell’ esecuzione di lavori affidati in appalto, mancato rispetto delle scadenze
contrattuali per i pagamenti nei
contratti di appalto o locazione; inadempimenti contrattuali connessi alla
definizione di una compravendita immobiliare, risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta ecc. è necessario il preventivo esperimento
del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del
D.Lgs. 28/2010.
E’ quanto prevede il nuovo comma 6-ter
dell’articolo 3 D.L. 6/2020 introdotto dalla legge di conversione del D.L.
28/2020 (pubblicata nella G.U. 29 giugno 2020, n. 162) che di seguito si
riporta.
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6
Art. 3. Attuazione delle
misure di contenimento
6-bis. Il rispetto delle
misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del
codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente
all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti. (1)
6-ter. Nelle controversie
in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure
di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive,
può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del
procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della
domanda. (2)
(1) Comma aggiunto
dall'art. 91, comma 1, DL 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia).
(2) Comma aggiunto
dall'art. 3, comma 1-quater, DL 28/2020 (cd decreto Giustizia).
La norma ha introdotto una nuova fattispecie
di controversie per le quali si richiede il ricorso allo strumento della
mediazione obbligatoria.
L’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo
2010, n. 28, richiamato dal nuovo comma 6-ter reca, infatti, la disciplina
della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali. Tale articolo prevede che per l’esercizio in giudizio di un’azione
relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, sia preliminarmente
avviato il procedimento di mediazione con l’assistenza dell’avvocato.
Il preventivo esperimento del procedimento
di mediazione costituisce ora condizione di procedibilità anche nelle controversie
in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di
contenimento può essere valutato ai sensi del comma 6-bis D.L. 6/2020. Si
tratta di una clausola di esonero da responsabilità contrattuale che indica l’esigenza del rispetto delle misure
di contenimento come potenzialmente idonea a giustificare la condotta
inadempiente di una delle parti.
EM.mb