Proroga dei titoli abilitativi e altri differimenti termini - L.R. n. 18/2020

Proroga della validità per tre anni dalla data di relativa scadenza, di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi e delle convenzioni di lottizzazione o accordi similari comunque denominati stipulati in data anteriore alla entrata in vigore della Legge n. 18/2020

03 settembre 2020 - 395

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’11 agosto 2020, n. 33 (Suppl.) è pubblicata la Legge Regionale 7 agosto 2020 - n. 18  “Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali”,  che all’art. 28 dispone il differimento di termini e la sospensione dell’efficacia di atti in materia di governo del territorio.

 

In particolare, il summenzionato articolo dispone:

1. la proroga della validità per tre anni dalla data di relativa scadenza, di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

2. la proroga della validità per tre anni dalla relativa scadenza, delle convenzioni di lottizzazione o accordi similari comunque denominati stipulati in data anteriore alla entrata in vigore della Legge n. 18/2020. La proroga riguarda anche eventuali termini diversi contenuti negli atti menzionati.

 

Con il provvedimento, inoltre, vengono differiti al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalla L.R. n. 12/2005, come introdotti dalla L.R. n. 18/2019 (Legge per la Rigenerazione urbana), relativi all’individuazione degli Ambiti della rigenerazione e degli immobili oggetto di degrado, nonché quelli relativi all’individuazione degli ambiti di esclusione per l’applicazione della norma sul recupero dei piani terra esistenti.

 

Infine, l’art. 28 della L.R. n. 18/2020 dispone la sospensione per 90 giorni dell’entrata in vigore delle delibere di Giunta Regionale previsti sempre dalla Legge regionale sulla Rigenerazione urbana, relative ai Criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo dei PGT (art. 11, comma 5 L.R. 12/2005) e ai Criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43, comma 2 quinques L.R. n. 12/2005).

 

In allegato si rende disponibile la legge regionale  n. 18/2020, entrata in vigore il 12 agosto u.s.

MV.mb