Provincia di Lecco - Contratto Integrativo Provinciale 21 luglio 2022 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - Accordo 26 gennaio 2023
Incremento di tre dei quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 21 luglio 2022, determinando pertanto le condizioni per l’erogazione, nel corso del 2023, dell’EVR maturato nell’anno 2022, a livello territoriale, nella Provincia di Lecco
Come noto (vd. Notizia n. 295 del 25/07/2022
di Linea diretta), l’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale
del 21 luglio 2022, attuativo delle disposizioni dei CCNL 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022,
rispettivamente dell’Industria edile e dell’Artigianato edile,
ha disciplinato l’Elemento Variabile
della Retribuzione (EVR), inteso come premio
di risultato di ammontare variabile, correlato ai risultati conseguiti in termini di
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per le imprese del settore edile della
Provincia di Lecco, prevedendo verifiche annuali di quattro parametri
individuati a livello provinciale (lavoratori iscritti in Cassa Edile, imprese
iscritte in Cassa Edile, monte salari e ore lavorate denunciati in Cassa
Edile), che vengono comparati su base triennale.
La verifica
relativa agli ultimi due periodi di riferimento (raffronto tra il triennio 2022/2021/2020
ed il triennio 2021/2020/2019), il cui esito è stato ratificato nel Verbale di
Accordo sottoscritto in data 26 gennaio 2023 da ANCE Lecco Sondrio,
Confartigianato Imprese Lecco, FENEALUIL Alta Lombardia, Filca-CISL Monza
Brianza Lecco e Fillea-CGIL Lecco, ha evidenziato l’incremento di tre dei quattro parametri individuati nell’accordo di
rinnovo del contratto integrativo provinciale del 21 luglio 2022, determinando
pertanto le condizioni per l’erogazione,
nel corso del 2023, dell’EVR maturato nell’anno 2022, a livello territoriale,
nella Provincia di Lecco.
Come per lo scorso
anno, le singole imprese dovranno poi effettuare una verifica su due parametri
aziendali (ore denunciate nelle Casse edili e volume d’affari IVA) secondo la
procedura illustrata nel successivo paragrafo “Determinazione EVR aziendale–Procedura”, per determinare se
dovranno erogare l’EVR negli importi definiti a livello territoriale, nella
misura del 50%, o se non sono tenute ad erogarlo.
Gli importi
dell’EVR, nelle misure ratificate dalle parti sociali con il Verbale di Accordo
del 26 gennaio 2023 ed indicate nelle tabelle riportate in calce (ridotte al
50% se la verifica a livello aziendale di cui al successivo paragrafo sopra
citato ha evidenziato un solo parametro positivo), andranno corrisposti a
decorrere dalle competenze relative
al mese di febbraio 2023 e sino
a quelle relative al mese di dicembre 2023 ai soli lavoratori in forza nei singoli mesi: per le imprese industriali gli importi sono rimasti invariati rispetto
a quelli erogati nel periodo luglio-dicembre 2022.
Con le competenze del mese di febbraio 2023 dovrà essere erogato anche
l’EVR maturato dai singoli lavoratori nel mese di gennaio 2023.
Considerando tuttavia che la
dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 può essere presentata nel periodo 1°
febbraio 2023 – 1° maggio 2023, le imprese potrebbero non essere nelle
condizioni di effettuare la verifica dei parametri aziendali, e determinare
l’EVR effettivo da erogare a decorrere dal mese di febbraio 2023: l’accordo
prevede pertanto che le imprese che
nel mese di febbraio non abbiano ancora presentato la dichiarazione annuale
IVA, potranno cominciare a corrisponderlo nei mesi successivi, comunque entro e
non oltre le competenze di aprile 2023, unitamente agli arretrati dei mesi
precedenti: a tal fine andranno richiamati anche i dipendenti nel
frattempo eventualmente cessati.
Agli operai
ed agli apprendisti operai l’EVR
andrà erogato mensilmente, su base oraria, per
le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di
173 ore mensili.
Agli impiegati
ed agli apprendisti impiegati l’EVR
verrà erogato, su base mensile, per le
sole mensilità ordinarie, in misura
piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente
lavorata, verrà erogato in quote giornaliere - fino a concorrenza dell’importo
mensile -, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate,
anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto
applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.
Per gli impiegati con rapporti a tempo parziale, tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al
tempo pieno.
Agli apprendisti che passeranno in qualifica
nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli
operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del
passaggio in qualifica.
L’EVR non ha
incidenza su alcuno degli istituti retributivi contrattuali (mensilità aggiuntive,
ferie, ecc.), ivi inclusi gli
accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile ed il trattamento di fine
rapporto.
DETERMINAZIONE
EVR AZIENDALE - PROCEDURA
Ai fini delle
determinazione dell’effettiva spettanza ed, in caso positivo, degli importi
dell’EVR da erogare, ogni impresa dovrà
procedere, a livello aziendale, alla verifica dei seguenti due parametri
aziendali:
- ore
denunciate in Cassa Edile, raffrontando i trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019;
- volume
d'affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA, raffrontando gli
stessi trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019.
Dovrà tenersi
conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo
complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello
territoriale: pertanto nella verifica si dovrà tener conto non solo delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Como-Lecco,
ma anche di quelle denunciate presso altre Casse Edili.
A tal proposto si
informa che, limitatamente a quanto attiene la verifica delle ore lavorate
degli operai e denunciate alla locale Cassa Edile, la Cassa Edile di Como-Lecco provvederà a fornire alle imprese ad essa iscritte in
Provincia di Lecco i dati relativi alle ore lavorate denunciate alla Cassa
stessa per le singole annualità di riferimento, determinate secondo l’esercizio
di bilancio della Cassa Edile (dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno
successivo): tali dati verranno trasmessi automaticamente alle imprese tramite Pec,
senza necessità di preventiva richiesta.
Per le imprese con
soli impiegati, in sostituzione del parametro delle ore denunciate in Cassa
Edile la verifica andrà effettuata con riferimento alle ore lavorate, così come
registrate sul Libro unico del lavoro.
Effettuata tale
verifica:
-
qualora
i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi
rispetto al triennio precedente, l'azienda
provvederà automaticamente ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello
provinciale;
-
qualora
entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà
erogato;
-
qualora
solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale,
l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% di quella stabilita a livello
provinciale.
Negli ultimi due casi previsti al paragrafo precedente,
per poter applicare la
riduzione/azzeramento dell’EVR, dovrà essere obbligatoriamente attivata la
seguente procedura:
- entro
e non oltre il 31/05/2023 l’impresa
renderà un'autodichiarazione (vd. fac-simile riportato in calce) all'Associazione di categoria di
riferimento (ANCE Lecco Sondrio
o Confartigianato Imprese Lecco) e alla
Cassa Edile di Como-Lecco, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove
costituite, relativa al non raggiungimento di uno o entrambi i parametri
aziendali;
- la
suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali
territoriali e, se da queste richiesto, attiverà un confronto con le stesse per
la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente
sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della
documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di
nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello
territoriale: per
gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del
triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su
biennio.
DETASSAZIONE DELL’EVR
L’Elemento
Variabile della Retribuzione (EVR), come definito dall’Accordo Integrativo
Provinciale 21 luglio 2022, in attuazione delle deleghe conferite dai CCNL
dell’industria e dell’artigianato edile, costituisce premio di risultato di
ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della
Provincia di Lecco, in conformità alle
disposizioni dell’art. 1, commi 182 e ss. della Legge n.
Beneficia pertanto
– qualora erogato nel rispetto integrale delle disposizioni e della procedura sopra
esposte - dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto e
disciplinato dalla stessa, e perciò potrà essere assoggettato ad imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali all’Irpef, in misura del 5%
(aliquota così ridotta, per il solo anno 2023, dalla legge 29 dicembre 2022, n.
197 - legge di bilancio 2023): a tal fine, sia l’Accordo di rinnovo del
Contratto integrativo provinciale del 21 luglio 2022, sia l’Accordo 26 gennaio
2023 di verifica dei parametri territoriali in oggetto sono stati regolarmente
depositati telematicamente presso il Ministero del Lavoro.
Resta fermo invece
il normale assoggettamento a prelievo contributivo, sia a carico dell’azienda,
sia a carico del lavoratore.
*
* * * * * * * * * * * * * * * *
In calce alla
presente si riportano:
-
Tabelle degli importi dell’EVR, determinato
a livello provinciale, per i dipendenti delle imprese dell’industria edile e per
quelli dell’artigianato edile;
-
Fac-simile di autodichiarazione relativa ai
parametri aziendali.
INDUSTRIA
EDILE
Importi
EVR da erogare nell’anno 2023 ai dipendenti delle imprese edili ed affini
Provincia di Lecco
OPERAI – Valori orari
LIVELLO |
EVR ORARIO |
4° -
Operaio di 4° livello |
0,1980 |
3° -
Operaio specializzato |
0,1839 |
2° -
Operaio qualificato |
0,1653 |
1° -
Operaio comune |
0,1413 |
Discontinui |
0,1272 |
Discontinui
con alloggio |
0,1131 |
IMPIEGATI - Valori mensili/giornalieri
LIVELLO |
EVR MENSILE |
EVR GIORNALIERO |
7° -
Quadri e 1^ cat. Super |
48,9213 |
2,44607 |
6° - 1^
categoria |
44,0289 |
2,20145 |
5° - 2^
categoria |
36,6906 |
1,83453 |
4° -
Impiegati di 4° livello |
34,2453 |
1,71227 |
3° - 3^
categoria |
31,7988 |
1,58994 |
2° - 4^
categoria |
28,6191 |
1,43096 |
1° - 4^ categoria
1° impiego |
24,4608 |
1,22304 |
INDUSTRIA
EDILE - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(art.
44 D.Lgs. 81/2015)
Anno 2023
EVR APPRENDISTI
OPERAI – VALORI ORARI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
4° |
0,14256 |
0,15444 |
0,16830 |
0,17820 |
3° |
0,13241 |
0,14344 |
0,15632 |
0,16551 |
2° |
0,11902 |
0,12893 |
0,14051 |
0,14877 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° |
35,22334 |
38,15861 |
41,58311 |
44,02917 |
6° |
31,70081 |
34,34254 |
37,42457 |
39,62601 |
5° |
26,41723 |
28,61867 |
31,18701 |
33,02154 |
4° |
24,65662 |
26,71133 |
29,10851 |
30,82077 |
3° |
22,89514 |
24,80306 |
27,02898 |
28,61892 |
2° |
20,60575 |
22,32290 |
24,32624 |
25,75719 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° |
1,76117 |
1,90793 |
2,07916 |
2,20146 |
6° |
1,58504 |
1,71713 |
1,87123 |
1,98130 |
5° |
1,32086 |
1,43093 |
1,55935 |
1,65108 |
4° |
1,23283 |
1,33557 |
1,45543 |
1,54104 |
3° |
1,14476 |
1,24015 |
1,35145 |
1,43095 |
2° |
1,03029 |
1,11614 |
1,21631 |
1,28786 |
INDUSTRIA
EDILE - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL
DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA
SUPERIORE (art. 43 D.Lgs. 81/2015)
Anno
2023
EVR
APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI
LIV. |
1° sem. |
2° sem. |
3° sem. |
4° sem. |
5° sem. |
6° e 7° sem. * |
2° |
0,10745 |
0,11571 |
0,12398 |
0,13224 |
0,14051 |
0,14877 |
1° |
0,09185 |
0,09891 |
0,10598 |
0,11304 |
0,12011 |
0,12717 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
LIV. |
1° sem. |
2° sem. |
3° sem. |
4° sem. |
5° sem. |
6° e 7° sem. * |
2° |
18,60242 |
20,03337 |
21,46433 |
22,89528 |
24,32624 |
25,75719 |
1° |
15,89952 |
17,12256 |
18,34560 |
19,56864 |
20,79168 |
22,01472 |
EVR
APPRENDISTI OPERAI – VALORI GIORNALIERI
LIV. |
1° sem. |
2° sem. |
3° sem. |
4° sem. |
5° sem. |
6° e 7° sem. * |
2° |
0,93012 |
1,00167 |
1,07322 |
1,14476 |
1,21631 |
1,28786 |
1° |
0,79498 |
0,85613 |
0,91728 |
0,97843 |
1,03958 |
1,10074 |
* + 4° ANNO DAL 7°
SEMESTRE E 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
INDUSTRIA
EDILE - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
(art.
45 D.Lgs. 81/2015)
Anno
2023
EVR APPRENDISTI
OPERAI – VALORI ORARI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
4° |
0,13860 |
0,15444 |
0,16830 |
0,17820 |
3° |
0,12873 |
0,14344 |
0,15632 |
0,16551 |
2° |
0,11571 |
0,12893 |
0,14051 |
0,14877 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° |
34,24491 |
38,15861 |
41,58311 |
44,02917 |
6° |
30,82023 |
34,34254 |
37,42457 |
39,62601 |
5° |
25,68342 |
28,61867 |
31,18701 |
33,02154 |
4° |
23,97171 |
26,71133 |
29,10851 |
30,82077 |
3° |
22,25916 |
24,80306 |
27,02898 |
28,61892 |
2° |
20,03337 |
22,32290 |
24,32624 |
25,75719 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° |
1,71225 |
1,90793 |
2,07916 |
2,20146 |
6° |
1,54101 |
1,71713 |
1,87123 |
1,98130 |
5° |
1,28417 |
1,43093 |
1,55935 |
1,65108 |
4° |
1,19859 |
1,33557 |
1,45543 |
1,54104 |
3° |
1,11296 |
1,24015 |
1,35145 |
1,43095 |
2° |
1,00167 |
1,11614 |
1,21631 |
1,28786 |
ARTIGIANATO
EDILE
Importi
EVR da erogare nell’anno 2023 ai dipendenti delle imprese edili ed affini
Provincia di Lecco
OPERAI
– valori orari
Livello |
Importo EVR orario |
4° |
0,22980 |
3° |
0,21360 |
2° |
0,19200 |
1° |
0,16440 |
IMPIEGATI
– Valori mensili/giornalieri
Livello |
Importo EVR mensile |
Importo EVR giornaliero x full time (20
gg/mese convenzionali) |
7° |
57,34380 |
2,86719 |
6° |
51,15240 |
2,55762 |
5° |
42,63120 |
2,13156 |
4° |
39,76140 |
1,98807 |
3° |
36,95160 |
1,84758 |
2° |
33,22950 |
1,66148 |
1° |
28,41900 |
1,42095 |
IMPRESE ARTIGIANE
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Anno
2023
APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI
Gruppo |
1° sem |
2° sem |
3° e 4°sem |
5° e 6° sem |
7° e 8° sem |
9° e 10° sem |
1° |
0,15806 |
0,16234 |
0,16874 |
0,18370 |
0,19438 |
0,20506 |
Gruppo |
1° sem |
2° sem |
3° sem |
4° sem |
5° sem |
6°, 7° sem |
8° sem |
9° sem |
2° |
0,14952 |
0,15806 |
0,16234 |
0,16874 |
0,17302 |
0,18370 |
0,19438 |
0,20506 |
Gruppo |
1° sem |
2° sem |
3° e 4° sem |
5° e 6° sem |
7° sem |
8° sem |
3° |
0,14208 |
0,14592 |
0,15168 |
0,16512 |
0,17472 |
0,18432 |
Gruppo |
1° sem |
2° sem |
3° sem |
4° sem |
5° sem |
6° sem |
3° |
0,14208 |
0,14592 |
0,15168 |
0,16128 |
0,17472 |
FAC-SIMILE
AUTODICHIARAZIONE PARAMETRI AZIENDALI E.V.R.
Carta intestata
Spett.le
ANCE
LECCO SONDRIO
Pec:
ance.leccosondrio@pec.ance.it
oppure
Spett.le
CONFARTIGIANATO
IMPRESE LECCO
Pec: segreteria@pecartigiani.lecco.it
e
Spett.le
CASSA EDILE DI
COMO E LECCO
Pec: co00@infopec.cassaedile.it
Oggetto: Contratto integrativo provinciale Provincia
di Lecco 21 luglio 2022 - E.V.R. anno
2022 – Erogazione 2023 – Autodichiarazione parametri aziendali
Con riferimento all’accordo 21 luglio 2022
di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini
della Provincia di Lecco, ed all’Accordo Provinciale 26 gennaio 2023, con il
quale sono stati determinati gli importi dell’E.V.R. da erogare nel corso
dell’anno 2023 a livello provinciale, la scrivente Impresa
D I C H I A R A
che la verifica dei parametri aziendali,
raffrontando i trienni di riferimento 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019, ha dato
il seguente esito [1]:
-
Ore denunciate in
Cassa Edile / Ore lavorate registrate sul LUL (imprese con solo impiegati)
r POSITIVO
r NEGATIVO
-
Volume di affari
IVA
r POSITIVO
r NEGATIVO
e pertanto la nostra azienda
r Nell’anno 2023 erogherà ai propri dipendenti l’E.V.R. in
misura del 50% degli importi previsti a livello provinciale, in quanto solo
uno dei due parametri è risultato positivo
r Nell’anno 2023 NON erogherà l’E.V.R., in quanto
entrambi i parametri sono risultati negativi
Luogo e data
Timbro e firma
………………………………
[1] barrare le caselle corrispondenti