Provincia di Lecco - Contratto Integrativo Provinciale 21 luglio 2022 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - Accordo 26 gennaio 2023

Incremento di tre dei quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 21 luglio 2022, determinando pertanto le condizioni per l’erogazione, nel corso del 2023, dell’EVR maturato nell’anno 2022, a livello territoriale, nella Provincia di Lecco

31 gennaio 2023 - 56

Come noto (vd. Notizia n. 295 del 25/07/2022 di Linea diretta), l’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 21 luglio 2022, attuativo delle disposizioni dei CCNL 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, rispettivamente dell’Industria edile e dell’Artigianato edile, ha disciplinato l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), inteso come premio di risultato di ammontare variabile, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per le imprese del settore edile della Provincia di Lecco, prevedendo verifiche annuali di quattro parametri individuati a livello provinciale (lavoratori iscritti in Cassa Edile, imprese iscritte in Cassa Edile, monte salari e ore lavorate denunciati in Cassa Edile), che vengono comparati su base triennale.

La verifica relativa agli ultimi due periodi di riferimento (raffronto tra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019), il cui esito è stato ratificato nel Verbale di Accordo sottoscritto in data 26 gennaio 2023 da ANCE Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, FENEALUIL Alta Lombardia, Filca-CISL Monza Brianza Lecco e Fillea-CGIL Lecco, ha evidenziato l’incremento di tre dei quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 21 luglio 2022, determinando pertanto le condizioni per l’erogazione, nel corso del 2023, dell’EVR maturato nell’anno 2022, a livello territoriale, nella Provincia di Lecco.

Come per lo scorso anno, le singole imprese dovranno poi effettuare una verifica su due parametri aziendali (ore denunciate nelle Casse edili e volume d’affari IVA) secondo la procedura illustrata nel successivo paragrafo “Determinazione EVR aziendale–Procedura”, per determinare se dovranno erogare l’EVR negli importi definiti a livello territoriale, nella misura del 50%, o se non sono tenute ad  erogarlo.

Gli importi dell’EVR, nelle misure ratificate dalle parti sociali con il Verbale di Accordo del 26 gennaio 2023 ed indicate nelle tabelle riportate in calce (ridotte al 50% se la verifica a livello aziendale di cui al successivo paragrafo sopra citato ha evidenziato un solo parametro positivo), andranno corrisposti a decorrere dalle competenze relative al mese di febbraio 2023 e sino a quelle relative al mese di dicembre 2023 ai soli lavoratori in forza nei singoli mesi: per le imprese industriali gli importi sono rimasti invariati rispetto a quelli erogati nel periodo luglio-dicembre 2022.

Con le competenze del mese di febbraio 2023 dovrà essere erogato anche l’EVR maturato dai singoli lavoratori nel mese di gennaio 2023.

Considerando tuttavia che la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 può essere presentata nel periodo 1° febbraio 2023 – 1° maggio 2023, le imprese potrebbero non essere nelle condizioni di effettuare la verifica dei parametri aziendali, e determinare l’EVR effettivo da erogare a decorrere dal mese di febbraio 2023: l’accordo prevede pertanto che le imprese che nel mese di febbraio non abbiano ancora presentato la dichiarazione annuale IVA, potranno cominciare a corrisponderlo nei mesi successivi, comunque entro e non oltre le competenze di aprile 2023, unitamente agli arretrati dei mesi precedenti: a tal fine andranno richiamati anche i dipendenti nel frattempo eventualmente cessati.

Agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili.

Agli impiegati ed agli apprendisti impiegati l’EVR verrà erogato, su base mensile, per le sole mensilità ordinarie, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere - fino a concorrenza dell’importo mensile -, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.

Per gli impiegati con rapporti a tempo parziale, tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno.

Agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.

L’EVR non ha incidenza su alcuno degli istituti retributivi contrattuali (mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), ivi inclusi gli accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

 

DETERMINAZIONE EVR AZIENDALE - PROCEDURA

Ai fini delle determinazione dell’effettiva spettanza ed, in caso positivo, degli importi dell’EVR da erogare, ogni impresa dovrà procedere, a livello aziendale, alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

-    ore denunciate in Cassa Edile, raffrontando i trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019;

-    volume d'affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA, raffrontando gli stessi trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019.

Dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale: pertanto nella verifica si dovrà tener conto non solo delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Como-Lecco, ma anche di quelle denunciate presso altre Casse Edili.

A tal proposto si informa che, limitatamente a quanto attiene la verifica delle ore lavorate degli operai e denunciate alla locale Cassa Edile, la Cassa Edile  di Como-Lecco provvederà a fornire alle imprese ad essa iscritte in Provincia di Lecco i dati relativi alle ore lavorate denunciate alla Cassa stessa per le singole annualità di riferimento, determinate secondo l’esercizio di bilancio della Cassa Edile (dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo): tali dati verranno trasmessi automaticamente alle imprese tramite Pec, senza necessità di preventiva richiesta. 

Per le imprese con soli impiegati, in sostituzione del parametro delle ore denunciate in Cassa Edile la verifica andrà effettuata con riferimento alle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

Effettuata tale verifica:

-       qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà automaticamente ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale;

-       qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato;

-       qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% di quella stabilita a livello provinciale.

Negli ultimi due casi previsti al paragrafo precedente, per poter applicare la riduzione/azzeramento dell’EVR, dovrà essere obbligatoriamente attivata la seguente procedura:

-    entro e non oltre il 31/05/2023 l’impresa renderà un'autodichiarazione (vd. fac-simile riportato in calce) all'Associazione di categoria di riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Lecco) e alla Cassa Edile di Como-Lecco, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite, relativa al non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali;

-    la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se da queste richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale: per gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

 

DETASSAZIONE DELL’EVR

L’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), come definito dall’Accordo Integrativo Provinciale 21 luglio 2022, in attuazione delle deleghe conferite dai CCNL dell’industria e dell’artigianato edile, costituisce premio di risultato di ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Lecco, in  conformità alle disposizioni dell’art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall’art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, erogato quindi in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Beneficia pertanto – qualora erogato nel rispetto integrale delle disposizioni e della procedura sopra esposte - dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto e disciplinato dalla stessa, e perciò potrà essere assoggettato ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali all’Irpef, in misura del 5% (aliquota così ridotta, per il solo anno 2023, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di bilancio 2023): a tal fine, sia l’Accordo di rinnovo del Contratto integrativo provinciale del 21 luglio 2022, sia l’Accordo 26 gennaio 2023 di verifica dei parametri territoriali in oggetto sono stati regolarmente depositati telematicamente presso il Ministero del Lavoro.

Resta fermo invece il normale assoggettamento a prelievo contributivo, sia a carico dell’azienda, sia a carico del lavoratore.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

In calce alla presente si riportano:

-       Tabelle degli importi dell’EVR, determinato a livello provinciale, per i dipendenti delle imprese dell’industria edile e per quelli dell’artigianato edile;

-       Fac-simile di autodichiarazione relativa ai parametri aziendali.

 

 

 

 


AI.mb


 

 

 

 

INDUSTRIA EDILE

 

Importi EVR da erogare nell’anno 2023 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Lecco

 

OPERAI – Valori orari

 

LIVELLO

EVR ORARIO

4° - Operaio di 4° livello

0,1980

3° - Operaio specializzato

0,1839

2° - Operaio qualificato

0,1653

1° - Operaio comune

0,1413

Discontinui

0,1272

Discontinui con alloggio

0,1131

 

IMPIEGATI - Valori mensili/giornalieri

 

LIVELLO

EVR MENSILE

EVR GIORNALIERO

7° - Quadri e 1^ cat. Super

48,9213

2,44607

6° - 1^ categoria

44,0289

2,20145

5° - 2^ categoria

36,6906

1,83453

4° - Impiegati di 4° livello

34,2453

1,71227

3° - 3^ categoria

31,7988

1,58994

2° - 4^ categoria

28,6191

1,43096

1° - 4^ categoria 1° impiego

24,4608

1,22304

 

 


 

 

 

 

 

INDUSTRIA EDILE - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

(art. 44 D.Lgs. 81/2015)

Anno  2023

EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

0,14256

0,15444

0,16830

0,17820

0,13241

0,14344

0,15632

0,16551

0,11902

0,12893

0,14051

0,14877

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

35,22334

38,15861

41,58311

44,02917

31,70081

34,34254

37,42457

39,62601

26,41723

28,61867

31,18701

33,02154

24,65662

26,71133

29,10851

30,82077

22,89514

24,80306

27,02898

28,61892

20,60575

22,32290

24,32624

25,75719

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

1,76117

1,90793

2,07916

2,20146

1,58504

1,71713

1,87123

1,98130

1,32086

1,43093

1,55935

1,65108

1,23283

1,33557

1,45543

1,54104

1,14476

1,24015

1,35145

1,43095

1,03029

1,11614

1,21631

1,28786

 


INDUSTRIA EDILE - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (art. 43 D.Lgs. 81/2015)

Anno 2023

 

EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI

LIV.

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° e 7° sem. *

0,10745

0,11571

0,12398

0,13224

0,14051

0,14877

0,09185

0,09891

0,10598

0,11304

0,12011

0,12717

 

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI

LIV.

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° e 7° sem. *

18,60242

20,03337

21,46433

22,89528

24,32624

25,75719

15,89952

17,12256

18,34560

19,56864

20,79168

22,01472

 

EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI GIORNALIERI

LIV.

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° e 7° sem. *

0,93012

1,00167

1,07322

1,14476

1,21631

1,28786

0,79498

0,85613

0,91728

0,97843

1,03958

1,10074

* + 4° ANNO DAL 7° SEMESTRE E 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE


 

INDUSTRIA EDILE - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

(art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Anno 2023

EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

0,13860

0,15444

0,16830

0,17820

0,12873

0,14344

0,15632

0,16551

0,11571

0,12893

0,14051

0,14877

 

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

34,24491

38,15861

41,58311

44,02917

30,82023

34,34254

37,42457

39,62601

25,68342

28,61867

31,18701

33,02154

23,97171

26,71133

29,10851

30,82077

22,25916

24,80306

27,02898

28,61892

20,03337

22,32290

24,32624

25,75719

 

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

1,71225

1,90793

2,07916

2,20146

1,54101

1,71713

1,87123

1,98130

1,28417

1,43093

1,55935

1,65108

1,19859

1,33557

1,45543

1,54104

1,11296

1,24015

1,35145

1,43095

1,00167

1,11614

1,21631

1,28786


 

 

 

ARTIGIANATO EDILE

 

Importi EVR da erogare nell’anno 2023 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Lecco

 

OPERAI – valori orari

Livello

Importo EVR orario

0,22980

0,21360

0,19200

0,16440

 

IMPIEGATI – Valori mensili/giornalieri

 

Livello

 

Importo EVR mensile

Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)

57,34380

2,86719

51,15240

2,55762

42,63120

2,13156

39,76140

1,98807

36,95160

1,84758

33,22950

1,66148

28,41900

1,42095

 


IMPRESE ARTIGIANE

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Anno 2023

APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI

Gruppo

1° sem

2° sem

3° e 4°sem

5° e 6° sem

7° e 8° sem

9° e 10° sem

0,15806

0,16234

0,16874

0,18370

0,19438

0,20506

 

Gruppo

1° sem

2° sem

3° sem

4° sem

5° sem

6°, 7° sem

8° sem

9° sem

0,14952

0,15806

0,16234

0,16874

0,17302

0,18370

0,19438

0,20506

 

Gruppo

1° sem

2° sem

3° e 4° sem

5° e 6° sem

7° sem

8° sem

0,14208

0,14592

0,15168

0,16512

0,17472

0,18432

 

Gruppo

1° sem

2° sem

3° sem

4° sem

5° sem

6° sem

0,14208

0,14592

0,15168

0,16128

0,17472

0,18432

 


 

 

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PARAMETRI AZIENDALI E.V.R.

 

Carta intestata

 

                                                        Spett.le

                                                        ANCE LECCO SONDRIO

                                                        Pec: ance.leccosondrio@pec.ance.it

                                                       

                                                                    oppure

 

Spett.le

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

Pec: segreteria@pecartigiani.lecco.it                                                                          

e

                                                        Spett.le

CASSA EDILE DI COMO E LECCO

Pec: co00@infopec.cassaedile.it

 

Oggetto:   Contratto integrativo provinciale Provincia di Lecco  21 luglio 2022 - E.V.R. anno 2022 – Erogazione 2023 – Autodichiarazione parametri aziendali

Con riferimento all’accordo 21 luglio 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco, ed all’Accordo Provinciale 26 gennaio 2023, con il quale sono stati determinati gli importi dell’E.V.R. da erogare nel corso dell’anno 2023 a livello provinciale, la scrivente Impresa

D I C H I A R A

che la verifica dei parametri aziendali, raffrontando i trienni di riferimento 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019, ha dato il seguente esito [1]:

-       Ore denunciate in Cassa Edile / Ore lavorate registrate sul LUL (imprese con solo impiegati)

r  POSITIVO

r  NEGATIVO

-       Volume di affari IVA

r  POSITIVO

r  NEGATIVO

e pertanto la nostra azienda

r  Nell’anno 2023 erogherà ai propri dipendenti l’E.V.R. in misura del 50% degli importi previsti a livello provinciale, in quanto solo uno dei due parametri è risultato positivo

r  Nell’anno 2023 NON erogherà l’E.V.R., in quanto entrambi i parametri sono risultati negativi

 

Luogo e data

 

           Timbro e firma

 

         ………………………………

[1] barrare le caselle corrispondenti