Pubblicazione delibere Giunta regionale per accesso agli incentivi volumetrici ed economici della rigenerazione
Le forme di incentivazione favoriscono gli interventi di recupero e di rigenerazione, che perseguono le finalità volte a garantire alti livelli di qualità edilizia e a promuovere l’edilizia sociale e la mobilità sostenibile, la sicurezza delle costruzioni, la protezione dai rischi naturali, la riqualificazione urbana e la sostenibilità a
Nel Supplemento
Ordinario al BURL 17 agosto 2020, n. 34, sono pubblicate due delibere della
Giunta della Regione Lombardia che attuano le disposizioni della legge
regionale sulla rigenerazione urbana (l.r. n. 18/2019) ed in particolare:
- la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3508, che riporta i criteri per
l’accesso all’incremento fino al 20% dell’indice di edificabilità previsto dai
PGT;
- la
d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3509, che definisce i criteri per l’accesso alla
riduzione del contributo di costruzione.
Finalità
Le forme di
incentivazione favoriscono gli interventi di recupero e di rigenerazione, che
perseguono le finalità volte a garantire alti livelli di qualità edilizia e a
promuovere l’edilizia sociale e la mobilità sostenibile, la sicurezza delle
costruzioni, la protezione dai rischi naturali, la riqualificazione urbana e la
sostenibilità ambientale.
Non sono incentivi alternativi e potranno
essere utilizzati contemporaneamente per lo stesso intervento, fatta salva
possibilità concessa alle Amministrazioni Comunali di modularne la
combinazione.
Criteri per l’accesso all’incremento dell’edificabilità massima del PGT
L'indice di
edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato sino al 20% per gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, che promuovano la qualità
edilizia dell’intervento, secondo le finalità della l.r. n. 18/2019.
Ove il PGT
regolamenti, per l’area su cui insiste l’edificio oggetto di intervento, sia
l’indice territoriale IT, sia l’indice fondiario IF, l’incremento sarà
riferibile all’indice che produce la massima edificabilità sull’area stessa.
Gli elementi prestazionali
o le dotazioni che consentono l’accesso alle premialità definite dai criteri
sono da intendersi come maggiormente performanti rispetto a quelli già previsti
per legge, a cui gli operatori sono tenuti ad attenersi.
La capacità
edificatoria derivante dall'incremento dell’indice massimo di PGT potrà essere
utilizzata per l'ampliamento dell’edificio da riqualificare o, ove possibile,
anche per la realizzazione dei nuovi edifici all’interno della stessa area
pertinenziale, fatto salvo il rispetto dell’indice di permeabilità dei suoli
previsto dal PGT o da normative più restrittive relative alla difesa del suolo
e alla tutela del paesaggio.
Nei Comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti è possibile, in alternativa
all’utilizzo dei diritti edificatori, la commercializzazione degli stessi.
È necessario che
la validità dei titoli abilitativi degli interventi di riqualificazione sia
subordinata alla trascrizione nei registri immobiliari dell’avvenuto utilizzo o
del trasferimento della capacità edificatoria e della relativa impossibilità di
fruire in futuro, degli stessi incrementi.
Allo stesso modo
dovranno essere trascritti i trasferimenti volumetrici negli ambiti di
atterraggio.
È stabilito che
l’istanza per il rilascio del titolo abilitativo, che dà accesso all’incremento
dell’indice di edificabilità del PGT, debba essere accompagnata da una
asseverazione del progettista, o altro tecnico abilitato, che dimostri, con
apposita relazione e per ciascuna delle finalità perseguite nel progetto, il
raggiungimento delle performance richieste.
A valle della
realizzazione dell’intervento, il raggiungimento dei livelli prestazionali
dichiarati in sede progettuale dovrà essere dimostrato da apposita relazione
asseverata dal direttore dei lavori.
I Comuni possono
escludere aree o singoli edifici dall’applicazione dell’incentivo, nei casi non
coerenti con le finalità di rigenerazione urbana.
Si evidenzia che
le percentuali minime di incremento dell’indice di edificabilità, stabilite
nell’allegato A alla delibera e previste per ciascuna casistica, potranno
essere modificate da ciascun Comune solo in aumento, fino ad un ulteriore 5%,
in coerenza con l‘applicazione del criterio di modulabilità previsto dalla
legge e fatto salvo, nel caso in cui siano perseguite più finalità, il limite
complessivo del 20%.
È facoltà del Comune modulare le percentuali
riferite a ogni finalità in base alla peculiarità del proprio territorio e
delle specifiche strategie di governo.
Criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione
Per l’accesso alla
riduzione del contributo di costruzione, gli elementi prestazionali sono da
intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge.
Anche per tale
tipologia di incentivo, ai fini delle necessarie verifiche, è previsto che
l’istanza per il rilascio del titolo sia accompagnata da un’asseverazione del
progettista o altro tecnico abilitato, che dimostri il raggiungimento delle
finalità e dei criteri contenuti nella delibera.
Al termine
dell’esecuzione dei lavori, è richiesta la presentazione di una relazione
asseverata dal direttore dei lavori, che attesti il raggiungimento delle
performance previste in sede di progettazione.
La riduzione del
contributo di costruzione si applica secondo le indicazioni contenute
nell’allegato A della delibera, per cui a ciascuna finalità è associata una
sintetica descrizione dei requisiti, che gli interventi dovranno garantire per
accedere alle riduzioni del contributo di costruzione indicate.
È cumulabile con
le altre ulteriori riduzioni previste in materia dalla L.R. n. 12/2005,
eccezion fatta per gli incentivi nel caso di interventi di recupero di edifici
rurali dimessi.
È garantita la
facoltà ai Comuni di rimodulare le riduzioni ed è precisato che la
rimodulazione a zero non può essere prevista per la tipologia riguardante
l’invarianza idraulica, per la quale è previsto il minimo del 5%, per la
tipologia riguardante le bonifiche il cui minimo è stabilito nel 15% e per il
tracciamento dei rifiuti il cui minimo di riduzione è fissato nel 5%.
Non possono
accedere all’incentivo gli interventi che usufruiscono di un finanziamento
pubblico per la stessa finalità.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art.
28 della l.r. n. 18/2020, l’efficacia delle due delibere è sospesa per 90
giorni, a decorrere dalla pubblicazione delle stesse sul BURL e pertanto sino
al 14 novembre 2020.
MV.mb