Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali - Messaggio Inps
L’INPS ha confermato, anche con riguardo alle domande di CIG, FIS, CIGD intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per Covid-19, il proprio indirizzo amministrativo
Si informano le Imprese associate che
l’Inps, con l’allegato Messaggio n. 1822
del 30 aprile 2020, ha riepilogato le regole amministrative relative al
rapporto tra i trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3,
comma 7, del D.Lgs. n.
- Se
durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato
di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali:
in tale circostanza il lavoratore non è tenuto a comunicare lo stato di
malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.
- Se
l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività
lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale
l’indennità economica di malattia.
- Se
lo stato di malattia precede l’inizio della sospensione dell’attività
lavorativa si avranno due casi:
-
se la totalità del personale in forza
all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso
l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio
della stessa;
- se
non è sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio,
reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in
malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla
vigente legislazione.
AI.mb