Regione Lombardia – Approvata la proroga per l’inizio lavori finanziati dalla L.R. n. 9/2020

La nuova Legge Regionale all’art. 1, comma 1, lett. a) dispone la proroga al 30 novembre 2020 per l’inizio dei lavori delle opere dei Comuni finanziate con il contributo regionale, termine inizialmente stabilito nel 31 ottobre 2020

28 ottobre 2020 - 488

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 27 ottobre 2020, n. 44 (Supplemento) è stata pubblicata la Legge Regionale 26 ottobre 2020 - n. 21 recante “Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all’articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla L.R. 33/1991 istitutiva del FRISL”.

 

In particolare, la nuova Legge Regionale all’art. 1, comma 1, lett. a) dispone la proroga al 30 novembre 2020 per l’inizio dei lavori delle opere dei Comuni finanziate  con  il  contributo  regionale  di  cui all’art. 1 commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2020,  termine inizialmente stabilito nel 31 ottobre 2020.

 

Inoltre, all’art. 1, comma 1, lett. c), il provvedimento estende alle Comunità montane la possibilità di ricevere contributi a valere sul fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’art. 1 comma 10, della L.r. n. 9/2020.

 

Si evidenzia, infine, che per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse del fondo “Interventi per la ripresa economica” e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, non occorre effettuare valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale alla promozione o adesione, da parte della Regione, agli strumenti di programmazione negoziata.

MV.mb