Regione Lombardia – Misure per la limitazione del traffico veicolare e ulteriori disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria
In prossimità del semestre invernale (1° ottobre – 31 marzo), le misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria, tra cui la limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti
Con l’avvicinarsi del semestre invernale (1°
ottobre – 31 marzo) si ritiene opportuno ricordare le misure finalizzate alla
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della
qualità dell'aria, tra cui la limitazione della circolazione per i veicoli più
inquinanti.
Misure strutturali per la limitazione del
traffico veicolare
Fascia 1 (209 Comuni) e Fascia 2 (361 Comuni)
È disposto il fermo della circolazione nelle
giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali,
dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina o
diesel, "Euro 1" diesel ed “Euro 2” diesel.
Tale provvedimento si applica nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2
(vd. allegati) ed è permanente già dal 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno).
Misure strutturali per la limitazione del
traffico veicolare
Fascia 1 (209 Comuni) e Comuni Fascia 2
>30.000 abitanti (5 Comuni)
È disposto il fermo della circolazione nelle
giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive
infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli “Euro 3” diesel.
Tale provvedimento trova applicazione nelle aree urbane di tutti i Comuni
appartenenti alla Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano,
Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese) ed è permanente (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).
Misure strutturali per la limitazione del
traffico veicolare
altre limitazioni ed esenzioni
È inoltre vigente il fermo permanente della
circolazione di motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 in tutte le zone
del territorio regionale, da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00.
Limitatamente alla Fascia 1, per il periodo
1° ottobre– 31 marzo è disposto il fermo della circolazione nelle giornate da
lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30
alle ore 19.30, dei motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 2 tempi, di
categoria “Euro 1 a due tempi”.
Sono previste esclusioni dalle limitazioni
in casi particolari per i quali si rimanda all’allegato 1 della D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019, consultabile al
sito https://www.regione.lombardia.it.
In particolare, sono esclusi dal fermo della
circolazione i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di
abbattimento delle polveri sottili (per efficace sistema di abbattimento delle
polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione
della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa
per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta,
come riportato sulla carta di circolazione), per dotazione di fabbrica o per
successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa.
Il fermo della circolazione dei veicoli si
applica all’intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni
interessati, con l’esclusione:
-
delle autostrade;
-
delle strade di interesse regionale R1
(d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004), comprese le varianti stradali alle stesse
entrate in esercizio nel frattempo;
-
dei tratti di collegamento tra strade cui ai
precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in
corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti
all’interno della zona oggetto dell’ambito di applicazione (si veda il link https://www.regione.lombardia.it
)
In assenza della perimetrazione del centro
abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le
limitazioni si applicano all’interno del territorio comunale.
I divieti si applicano anche alle strade
provinciali.
È prevista una deroga al fermo della
circolazione per le seguenti categorie di veicoli:
-
veicoli aderenti al Progetto MoVe-In secondo
le modalità previste all’Allegato 2 della D.G.R. n. 2055 del 31 luglio 2019;
-
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e
privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità,
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di
lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
-
veicoli utilizzati per il trasporto di
persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per
la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
-
veicoli con a bordo almeno tre persone (car
pooling);
-
veicoli delle autoscuole utilizzati per le
esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento
delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del
Decreto legislativo
Si ricorda inoltre che su tutto il
territorio regionale, per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, è fatto
obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
I controlli del rispetto delle limitazioni
della circolazione sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia
stradale e la violazione delle disposizioni relative comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (L.R. n. 24/06.
Art. 27, comma 11).
Nel caso in cui i Comuni emettano specifiche
ordinanze per la limitazione della circolazione nei centri abitati può trovare
applicazione la sanzione di cui all’art. 7 del Codice della Strada: sanzione amministrativa
da € 168,00 a € 679,00 e sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni
in caso di reiterazione della violazione nel biennio.
Misure
temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria
Si ricorda che nel 2017 è stato adottato un nuovo sistema di riferimento per
l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli
inquinanti, comune alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia
Romagna.
In particolare, sono state introdotte misure
temporanee da applicarsi nel semestre
invernale nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e
appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2.
Dette misure si
articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del
limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle
stazioni di riferimento per più di 4
giorni (1° livello) o per più di
10 giorni (2° livello).
La verifica per stabilire l’attivazione
viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui
quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno
successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore
fino al giorno di controllo successivo.
Le misure temporanee omogenee a carattere
locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione
volontaria, per cui invitiamo a fare riferimento al portale realizzato da
Regione Lombardia in collaborazione con Arpa Lombardia,
dove è pubblicata una mappa interattiva con l’indicazione in tempo reale dei
Comuni ove sono in vigore le limitazioni
di 1° o 2° livello previste dall’Accordo di bacino padano.
Tra le misure temporanee omogenee di 1°
livello si segnalano:
b.1. Limitazione all’utilizzo delle
autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in
ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe
emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30.
b.4. Introduzione del limite a 19°C (con
tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed
esercizi commerciali;
b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare
con il motore acceso;
Tra le misure temporanee omogenee di 2°
livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) si segnala:
b.9. Estensione delle limitazioni per le
autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in
ambito urbano nella fascia oraria
Si specifica che la deroga chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle
misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli
inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee
gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della
circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle
stesse.
Disposizioni
inerenti la combustione in loco di residui vegetali
Si ricorda che costituisce reato la
“combustione illecita di rifiuti” ed è pertanto vietata la combustione di
qualsiasi tipologia di residuo. Detto divieto vige tutto l’anno e non solo nel
periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
Sono previste deroghe (D.Lgs.
Inoltre, la combustione di residui vegetali
agricoli o forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli
incendi boschivi dichiarati dalla Regione.
Ulteriori
misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico
Nel periodo autunnale e invernale dal 1°
ottobre al 31 marzo di ogni anno è in vigore anche il divieto di utilizzo di
apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa
legnosa (camini aperti e camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al
63%). La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti
per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali
ammessi.
Il divieto si
applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad
una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m..
Per maggiori
dettagli si faccia riferimento al link di Regione Lombardia.
Su tutto il
territorio regionale è inoltre vietato climatizzare i seguenti spazi
dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
-
cantine, ripostigli, scale primarie e
secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
-
box, garage, depositi.
Nuove misure per il miglioramento della
qualità dell’aria:
progetto MoVe-In
MoVe-In
(MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), è un progetto sperimentale
promosso dalla Regione Lombardia che prevede modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli,
mediante il monitoraggio delle percorrenze, tenendo conto dell’uso effettivo
del veicolo e dello stile di guida adottato.
Una scatola nera
(black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni
necessarie a tale scopo, mediante il collegamento satellitare ad
un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni
alla circolazione dei veicoli più inquinanti.
Il servizio di misurazione e trasmissione
dei dati di percorrenza è già attivo e
possono aderire al progetto MoVe-In tutti i proprietari dei veicoli
circolanti in Regione Lombardia oggetto di limitazione alla circolazione. Nel
caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, quest’ultimo deve
indicare una persona fisica quale delegato dalla società alla gestione del
servizio MoVe-In.
Il progetto in questione consiste nell’applicazione di una diversa
articolazione delle limitazioni e delle deroghe vigenti per la circolazione
degli autoveicoli più inquinanti, prevedendo la possibilità di avvalersi
di una “deroga chilometrica”.
In particolare, quest’ultima estende le limitazioni per gli aderenti al
servizio a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore),
consentendo, in questo modo, un risparmio di emissioni. Tale risparmio emissivo viene trasformato in un numero di chilometri
prefissato che possono essere utilizzati nell’arco della giornata e della
settimana, rispetto a quelli attualmente percorribili agli autoveicoli
limitati, consentiti solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi e nelle
ore notturne dalle 19.30 alle 7.30. È possibile, quindi, avvalersi dei
chilometri concessi durante il periodo di divieto attuale.
Se i chilometri assegnati terminano prima
dell’anno di adesione non è più possibile utilizzare il veicolo, nelle aree
soggette a limitazione, fino alla scadenza dell’anno. La deroga chilometrica
MoVe-in non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante
gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti.
La deroga chilometrica MoVe-In non si
applica inoltre nell’Area B del Comune di Milano, nella quale vigono le
limitazioni specificate sul sito www.comune.milano.it
Di seguito, si riportano le soglie
chilometriche annuali percorribili nelle aree soggette a limitazione.
Percorrenze annuali massime
consentite nelle aree con limitazioni della circolazione |
Ambito di applicazione |
Cat. M1, M2 (km/anno) |
Cat. N1, N2 (Km/anno) |
Cat. M3, N3 (km/anno) |
BENZINA EURO 0 |
Area 1 e 2 |
1000 |
2000 |
2000 |
GASOLIO EURO 0 |
Area 1 e 2 |
1000 |
2000 |
2000 |
GASOLIO EURO 1 |
Area 1 e 2 |
2000 |
4000 |
4000 |
GASOLIO EURO 2 |
Area 1 e 2 |
4000 |
6000 |
6000 |
GASOLIO EURO 3 |
Area 1 |
7000 |
9000 |
9000 |
L’Area 1 comprende la zona dei 209 comuni di fascia 1 e i 5 Comuni con più di 30.000 abitanti
situati in Fascia 2 mentre l’Area 2 comprende
la zona dei 209 comuni di fascia 1 e dei 361 Comuni in Fascia 2 (per un totale di 570
Comuni).
Il progetto MoVe-In prevede inoltre la
possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo
chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:
-
percorrenza su strade extraurbane;
-
percorrenza su autostrade con velocità
compresa tra 70 km/h e 110 km/h;
-
stile di guida ecologico su strade urbane.
Per maggiori dettagli, si veda il portale
di Regione Lombardia. Tutte le informazioni e la procedura per
poter aderire sono disponibili al sito https://www.movein.regione.lombardia.it/movein
EM.mb