Regione Lombardia: ulteriori misure di semplificazione per la ripresa socio-economica
Il provvedimento entrato in vigore il 3 ottobre, ha introdotto nuove forme di semplificazione di interesse per il settore che hanno l’obiettivo di accelerare la ripresa socio-economica del territorio a seguito dell’emergenza Covid-19
Nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia del 2 ottobre 2020, n. 40 (Supplemento), è stata
pubblicata la Legge Regionale 30 settembre 2020, n. 20 “Ulteriori misure di semplificazione e
riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”, entrata in vigore il 3 ottobre 2020.
Tale provvedimento
ha introdotto nuove forme di semplificazione di interesse per il settore che
hanno l’obiettivo di accelerare la ripresa socio-economica del territorio a
seguito dell’emergenza Covid-19.
Di seguito si elencano le principali novità.
Conferenza dei servizi decisoria - Art. 2
La nuova norma
dispone che ai procedimenti amministrativi regolati da Leggi regionali o
comunque di competenza di Regione Lombardia, avviati dopo l’entrata in vigore
della Legge e conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, quest’ultima
si svolga esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona. Il
tempo concesso alle amministrazioni per rendere le proprie determinazioni è
fissato in 30 giorni, elevato a 60 giorni per le amministrazioni preposte alla
tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali e della salute dei
cittadini. Il ricorso alla modalità sincrona (che comunque deve concludersi
entro 30 giorni dalla prima riunione, oppure 60 giorni qualora siano coinvolte
amministrazioni preposte alla tutela) è ammesso solo nei casi tassativamente
previsti dal dell’art. 2, comma 2, della Legge.
I termini di procedura previsti dall’art. 2
sono considerati perentori e le conferenze di servizi devono essere svolte
preferibilmente in modalità telematica.
Conferenza di servizi per progetti infrastrutturali – Art. 3
Con il provvedimento in oggetto viene
disposto che la conferenza di servizi prevista dalla L.R. n. 9/2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria
di interesse regionale” per l’acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni,
concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti
infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la
mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale, adotti i propri
provvedimenti entro termini perentori esplicitamente definiti dall’art. 3,
comma 1, della nuova L.R. n. 20/2020. In particolare, il termine entro il quale
le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni è fissato in 15
giorni (30 se le amministrazioni sono preposte alla tutela dell’ambiente, del
paesaggio, dei beni culturali e della salute dei cittadini). In caso di
convocazione di conferenza di servizi in modalità sincrona, il termine per la
conclusione dei lavori è sempre fissato in 30 giorni.
Procedimenti relativi ad opere soggette a VIA di competenza non statale
– Art. 4
L’art. 4 tratta
alcuni chiarimenti e semplificazioni per i procedimenti relativi a opere e
interventi soggetti a VIA di competenza non statale e prevede alcune modifiche
alla L.R. n. 6/2010 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere”, che saranno applicabili
alle istanze che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Nello specifico, i
commi 1 e 2 sono finalizzati a superare dubbi interpretativi e prassi risultate
talora non omogenee in merito al PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale, di cui all’articolo 4, comma 3 bis, della L.R. n. 5/2010 “Norme in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale”) in quanto strumento di semplificazione che consente,
attraverso la determinazione conclusiva assunta in sede di conferenza di
servizi decisoria, l’acquisizione di tutti i titoli necessari alla
realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto assoggettata a VIA di
competenza non statale.
Di conseguenza,
per tramite del comma 3, vengono adeguate le disposizioni relative ai termini
istruttori e alla disciplina della conferenza di servizi decisoria, cosiddetta
commerciale, di cui all’articolo 6 della L.R. n. 6/2010, rispetto ai casi di
apertura, trasferimento di sede o ampliamento di grandi strutture di vendita
soggette a VIA regionale, al fine di eliminare un’inutile duplicazione di
conferenze di servizi e consentire l'esame contestuale degli interessi
coinvolti.
Il comma 4 fa, infine, salvo quanto previsto
al comma 7 dell’articolo 19 della L.R. n. 9/2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale”
in tema di condizionalità degli effetti della determinazione di conclusione
della conferenza di servizi, che approva il progetto definitivo dell’intervento
infrastrutturale, al provvedimento della Giunta regionale o dell’organo
competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le
risorse finanziarie (ove necessarie) e che costituisce sia variante agli
strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all’esproprio, sia
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera consentendo la realizzazione e
l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto
approvato.
Interventi privi di rilevanza ai fini antisismici – Artt. 5 e 6
Con la Legge in
parola viene disposto che nel rispetto di quanto disposto dall’art. 94 del
D.P.R. n.
La Delibera della
Giunta Regionale di cui sopra dovrà altresì prevedere gli indirizzi per
l’uniforme applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 30 aprile 2020 in riferimento alla definizione degli interventi
rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e
all’individuazione delle ipotesi di variante non sostanziale di cui all’art. 94
bis, comma 2 del D.P.R. n.
Inoltre, viene disposto che gli interventi
di edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. n.
Semplificazione per la realizzazione di interventi di rigenerazione
urbana – Art. 7
Per favorire la
semplificazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli
abilitativi riguardanti la rigenerazione urbana, viene esteso l’utilizzo della
SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 33, comma 1, lett. d)
della L.R. n. 12/2005 “Legge per il
governo del territorio”, agli interventi in deroga agli strumenti
urbanistici previsti dagli art. 40 bis e 40 ter della medesima legge. La SCIA
in parola è comunque condizionata all’approvazione della deroga con
deliberazione del Consiglio comunale.
MV.mb