Rifiuti e Covid 19: aggiornamenti in merito alla gestione dei DPI utilizzati nell’ambito delle attività lavorative

Regione Lombardia ha parzialmente modificato le disposizioni dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, nel rispetto delle indicazioni di ISPRA e ISS per la corretta gestione dei rifiuti costituti da DPI usati

03 giugno 2020 - 280

Con l’allegata ordinanza n. 554 del 29 maggio riguardante “Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19. – modifica dei punti 3, 8, 9, 12, 13 e 15 e cessazione efficacia del punto 21 dell’ordinanza n.520 del 1° aprile 2020”, Regione Lombardia ha parzialmente modificato le disposizioni dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020 (cfr. notizia n. 160/2020 di Linea diretta), nel rispetto delle indicazioni di ISPRA e ISS per la corretta gestione dei rifiuti costituti da DPI usati (documento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA “I rifiuti costituiti da DPI usati” del 16 maggio 2020 e rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, ISS COVID 19 n. 26/2020 “Indicazioni ad interim sulla gestione di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” del 18 maggio 2020).

 

In tal modo, a fronte del riavvio delle attività economiche, Regione Lombardia ha fornito agli operatori economici indicazioni relative alla modalità di gestione dei rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, confermando che possono essere assimilati agli urbani ed in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301 (punto 3 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, così come modificato dall’ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020).

 

In alternativa, è possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 della ordinanza n.520 del 1°aprile 2020 (punto 3 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, così come modificato dall’ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020).

 

A prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell’ISS COVID 19 n. 26/2020 anche in merito alle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di mascherine e guanti: “Si raccomanda, in ogni caso, di predisporre regole e procedure opportune per indicare ai lavoratori di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, o cestini a servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più soggetti. La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di mascherine e guanti monouso utilizzati quotidianamente nonché dal tipo di contenitori/sacchi messi a disposizione dal datore di lavoro. […] La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, dovrebbe essere chiaramente identificata. I punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina /guanti e senza possibilità del distanziamento fisico definito dal DPCM 26 aprile 2020. Si raccomanda, ove possibile, di adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il contenitore stesso. I contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici. Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato provveda al trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti. […] I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore indicativamente con Codice CER 200301 se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.”.

 

Con riferimento all’attribuzione del codice EER 150203 (non pericoloso), ISPRA e ISS hanno ritenuto ragionevole l’assegnazione del codice non pericoloso nei casi in cui sia possibile escludere il potenziale rischio infettivo con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili, in considerazione del fatto che si tratta di mascherine per prevenzione utilizzate da persone sane che, quindi, non contengono materiale infetto. Negli altri casi andrà utilizzato il corrispondente codice EER 150202* riferito a rifiuti pericolosi (i codici EER 180103* e 180104 sono invece riservati a rifiuti prodotti nel settore sanitario e veterinario).

 

Si ricorda che la classificazione dei rifiuti compete al soggetto che viene “giuridicamente” individuato come loro produttore e quindi, ad esempio, nel caso di rifiuti derivanti da guanti e mascherine utilizzate nei cantieri edili si deve ritenere che tale adempimento spetti al titolare dell’impresa stessa.

 

La nuova ordinanza regionale, le cui disposizioni trovano applicazione fino ai 30 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (quindi, allo stato, fino al 31 agosto 2020), modifica anche le indicazioni precedentemente fornite per gli impianti autorizzati al recupero di rifiuti per i quali, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

-       in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione (punto 15 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, così come modificato dall’ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020);

-       in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli (punto 15 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, così come modificato dall’ordinanza n. 554 del 29 maggio 2020); - in caso di impianti autorizzati ad operazioni D15 e R13 la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, può essere aumentata nel limite massimo del 20%. Tale disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. Il Direttore Tecnico dell’Impianto o tecnico abilitato, per avvalersi di tale deroga, dovrà inviare apposita comunicazione a Regione Lombardia, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, ai Vigili del fuoco ed ARPA che: attesti il rispetto dall’autorizzazione in essere, indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e dimostri il rispetto delle indicazioni di cui al punto 16 dell’ordinanza (punto 16 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020);

-       nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto (punto 18 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020).

 

L’ordinanza n. 554/2020 ha infine disposto la cessazione dell’efficacia del punto 21 dell’ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, che disponeva alcune limitazioni in merito a taluni interventi di bonifica dei siti contaminati.

EM.pa