Ritenute appalti: l’IVA da split payment e reverse charge entra nel conto fiscale
I versamenti IVA derivanti da operazioni soggette allo split payment e al reverse charge rientrano nella soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale che, se effettuati nell’ultimo triennio consentono, al ricorrere di ulteriori requisiti, di disapplicare la disciplina sul pagamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti
I versamenti IVA derivanti da operazioni soggette allo split payment e
al reverse charge rientrano nella soglia del 10% dei versamenti in conto
fiscale che, se effettuati nell’ultimo triennio consentono, al ricorrere di
ulteriori requisiti, di disapplicare la disciplina sul pagamento delle ritenute
fiscali negli appalti e subappalti. Vanno incluse nel predetto limite anche
l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per
trasparenza ai soci, in caso di opzione per la trasparenza e l’IVA teorica
risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, e assolta
dall’ente controllante, in caso di opzione per l’IVA di gruppo.
Queste sono le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n. 53 del 22 settembre 2020.
Tale ultimo documento è stato redatto in risposta alle molte richieste
relative alla determinazione della soglia dei versamenti in conto fiscale pari
al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio che consente a
imprese appaltatrici e subappaltatrici di sottrarsi, al ricorrere di ulteriori
condizioni, ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute negli appalti.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che
affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo
complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso
le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del
committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie
copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali
per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici
devono effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo
committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con
propri crediti fiscali e sono tenute a inviare al committente una serie di
dati, a cominciare dalle stesse deleghe di pagamento.
Va ricordato, però, che i nuovi obblighi vengono meno per le imprese
che, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del
pagamento delle ritenute, producono il “Certificato di affidabilità fiscale”
(cd. DURF) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con cui attestano la
sussistenza di specifici requisiti (verificati congiuntamente). Si tratta di
requisiti riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la
regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo.
In particolare, occorre:
-
essere in attività da almeno 3 anni;
-
essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
-
aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi
versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10%
dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
-
non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di
accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul
reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a
50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano
stati accordati provvedimenti di sospensione.
All’Agenzia delle Entrate sono pervenute
diverse richieste di chiarimenti sulla
determinazione della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale dell’ultimo
triennio e, sul punto, con la Risoluzione in commento è stato confermato che
rientrano nel suddetto ammontare:
-
i versamenti IVA inerenti le
operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla
PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment.
-
I versamenti IVA effettuati dal committente in regime di reverse charge.
-
l’imposta teorica corrispondente al reddito della società imputato per
trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta (nell’ipotesi di
esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale);
-
l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società
controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la
liquidazione Iva di gruppo.
LB.mb