Seconda Legge regionale di revisione normativa 2020
Opere comunali del Piano Marshall - Collegio consultivo tecnico - Variante automatica del PGT per approvazione progetto di bonifica - Legge per la rigenerazione urbana e proroga convenzioni urbanistiche - Adeguamento alla normativa statale
Si informa che sul BURL del 30 novembre 2020 n. 49 (supplemento) è stata pubblicata la
Legge Regionale 27 novembre 2020 - n. 22 “Seconda
legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, che dispone modifiche di
norme contenute in varie leggi regionali.
Si segnalano di seguito le principali
modifiche di interesse per il settore delle costruzioni.
Opere
comunali del Piano Marshall
L’articolo 5 della L.R. n. 22/2020 proroga
al 31 gennaio 2021, il termine per l’inizio dei lavori delle opere dei Comuni
finanziate con il contributo regionale di cui all’art. 1 commi 5 e 6 della L.R
n. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”. Detto termine era già stato prorogato al 30 novembre 2020, come
comunicato con la Notizia n.
Collegio
consultivo tecnico
L’articolo 16 della nuova legge disciplina
le modalità per la nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico
previsto dall’art. 6 del D.L n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, con
riferimento agli appalti di interesse regionale. Per le opere di importo
superiore ai 20 milioni di euro, spetta alla Giunta Regionale approvare entro
60 giorni dall’entrata in vigore della Legge in parola, un Regolamento che
disciplinerà le modalità di designazione e di nomina del Presidente e del terzo
membro del Collegio, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione
previsti dal Decreto Legge stesso.
Per gli appalti di importo inferiore ai 20
milioni la designazione e nomina spetta invece alla Provincia interessata
all’intervento o, nel caso di più province, a quella sul cui territorio l’opera
presenta l’estensione territoriale prevalente.
Queste norme non si applicano alle opere di
interesse della Città metropolitana, come previsto dallo stesso comma 5
dell’art. 6 del D.L. 76/2020.
Variante
automatica del PGT per approvazione progetto di bonifica
L’articolo 17 riguarda alcune precisazioni
di grande interesse in materia di bonifiche, contenute nei commi 15 bis e 15
ter dell’art. 21 della L.R. n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”. Viene, infatti, chiarito che l’approvazione del progetto di
bonifica ordinaria costituisce variante automatica dello strumento urbanistico,
per cui il cambio di destinazione d’uso del sito contaminato potrà avvenire
tramite una deliberazione del consiglio comunale (procedura di cui all’art. 13,
comma 14 bis, L.R. 12/2005) e non più tramite una procedura ordinaria di
variante al PGT. La medesima procedura verrà adottata anche quando si dovranno
rendere necessarie delle limitazioni d’uso a seguito di verifiche ambientali.
Legge
per la rigenerazione urbana e proroga convenzioni urbanistiche
L’articolo 18 della legge dispone la proroga
al 30 aprile 2021 dei termini previsti dalla L.R. 18/2019 “Legge per la rigenerazione urbana”, per l’individuazione da parte dei Comuni degli
ambiti della rigenerazione e degli immobili dismessi oggetto di degrado. Tali
termini erano già stati prorogati con l’art. 28 della L.R. n. 18/2020, come
comunicato con la Notizia n.
Inoltre, lo stesso articolo dispone
l’abrogazione della proroga di tre anni dei termini contenuti nelle convenzioni
urbanistiche vigenti al 12 agosto 2020. L’abrogazione è dovuta alla
considerazione che l’art. 10, comma 4 bis del D.L. 76/2020, il quale prevede
anch’esso la proroga triennale delle convenzioni urbanistiche vigenti al 31
dicembre 2020, è di maggior favore per gli operatori.
Adeguamento
alla normativa statale
L’articolo 20, in attuazione del principio
di leale collaborazione tra le istituzioni, prevede alcune modifiche di norme
regionali che il Governo ha considerato in contrasto con la normativa statale e
che la Regione si è impegnata a modificare. Tra queste si segnala che viene
stabilito che tra gli atti per i quali, ai sensi del comma 1 dell’art. 28 della L.R.
18/2020, è disposta la proroga triennale
di validità non sono ricompresi il DURC e le autorizzazioni paesaggistiche
previste dal Codice per i beni culturali e del paesaggio.
Inoltre, viene stabilito che i termini nella
procedura per lo svolgimento delle conferenze dei servizi disciplinate dagli
art. 2 e 3 della L.R. 20/2020 devono comunque fare salvi eventuali termini
diversi previsti dalla disciplina statale
CP.mb