Sismabonus acquisti in zona 2 e 3: beneficio anche con asseverazione "tardiva"
L’Agenzia delle Entrate, chiarisce che il Sismabonus acquisti spetta agli acquirenti di immobili demoliti e ricostruiti in zona 2 e 3 per gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 1º gennaio 2017, anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo
L’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto
sostenuto dall’ANCE, chiarisce che il Sismabonus acquisti spetta agli acquirenti di immobili
demoliti e ricostruiti in zona 2 e 3 per
gli interventi le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 1º
gennaio 2017, ma prima del 1º maggio 2019, anche in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta
del titolo abilitativo.
Resta fermo
che l’asseverazione va presentata entro la data di stipula del rogito.
Questo orientamento, espresso dall’Agenzia
delle Entrate con le Risposte ad
interpello nn. 195 e 196 del 30 giugno 2020, accoglie in pieno la tesi sostenuta e fatta valere
dall’Associazione in ogni competente sede.
Si ricorda che il “Sismabonus acquisti” spetta, a determinate condizioni, agli
acquirenti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e
ricostruiti, anche con variazione volumetrica, con il miglioramento di 1 o 2
classi di rischio sismico e consente loro di beneficiare, rispettivamente, di
una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo d’acquisto dell’unità, da assumere
entro il limite massimo di 96.000 euro.
Come noto il D.L. n. 34/2019 (cd. “decreto crescita”, convertito con
modifiche nella legge n. 58/2019), ha esteso il “Sismabonus acquisti”, inizialmente riconosciuto solo per gli
edifici siti in zona 1, anche all’acquisto di immobili “antisismici” ubicati
nelle zone sismiche 2 e 3.
Tale ultima estensione, in particolare,
trova applicazione a decorrere dagli acquisti effettuati dal 1° maggio 2019, data
di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019.
Tuttavia, sin dal principio, questo ampliamento ha creato delle
difficoltà applicative in merito alle modalità di attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
Infatti, per fruire del Sismabonus in
generale, e del “Sismabonus acquisti”,
in particolare, a livello procedurale, è necessario che:
1. la procedura autorizzatoria degli interventi
sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017 (Art. 16, co.1-bis, del D.L. n. 63/2013,
convertito nella legge n. 90/2013, CM 7/E/2018 e Risposta dell’Agenzia delle
Entrate n. 62/2019);
2. al titolo abilitativo dei lavori (SCIA o
permesso di costruire) sia necessariamente allegata l’asseverazione del tecnico
abilitato, che attesti la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto
dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso, anche in un
momento successivo alla richiesta del titolo stesso, purché entro la data di
avvio dei lavori (Art. 3 del D.M. n. 58/2017 come da ultimo modificato dal
D.M. 24 del 9 gennaio 2020 e Risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 31/2018 e
n. 64/2019).
Tale circostanza, per tutti gli interventi in corso al 1° maggio 2019 ma avviati
precedentemente, rendeva di fatto inapplicabile la possibilità di fruire del “Sismabonus acquisti”, ancorché in
presenza di tutti i requisiti di legge.
In tal caso, infatti, le imprese, non essendo originariamente interessate all’agevolazione, non avevano incolpevolmente
acquisito, né depositato l’asseverazione sulla classe sismica
dell’edificio, in sede di richiesta del titolo abilitativo dell’intervento
edilizio o comunque prima di dare inizio ai lavori.
Con le Risposte nn. 195 e 196 del 30 giugno
2020 l’Agenzia scioglie questo nodo procedurale chiarendo finalmente che:
“l'ottenimento
dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-septies, spetta agli
acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto
di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio
2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove
disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del
2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo
abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata
dall'impresa entro la data di stipula del rogito”.
Sul punto, in entrambe le risposte viene citata, la nota n. 4260 del 5 giugno 2020
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Servizio tecnico centrale) con
cui veniva chiarito che, finalità principale dell’estensione normativa del
Sismabonus acquisti operata dal Decreto Crescita successivamente al D.M. n.
58/2017, era ampliare la platea dei soggetti beneficiari dell’agevolazione
includendovi anche gli acquirenti di unità immobiliari, site in zona 2 e 3, ed
oggetto di interventi di demolizione e ricostruzioni avviati dalle imprese di
costruzione dopo il 1°gennaio 2017.
Così, conformemente
a quanto sostenuto dall’ANCE, il cui orientamento è stato fatto valere dal
contribuente in sede di interpello (Risposta n. 195/E/20), viene definitivamente consentito alle imprese di
presentare l’asseverazione sulla classificazione sismica ante lavori e quella
conseguibile post intervento anche in un momento successivo alla richiesta del
titolo abilitativo, così da consentire
loro la fruizione dell'agevolazione,
in perfetta coerenza con la normativa di riferimento che richiede, come data
iniziale per l'avvio delle procedure autorizzatorie, quella del 1° gennaio
2017.
Va inoltre, segnalata un’ulteriore
precisazione contenuta nella Risposta n.
195/E/20 in merito al fatto che in
caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell'edificio
esistente con ampliamento dello stesso, laddove l’ampliamento consegua esclusivamente l’adeguamento antisismico,
l’intervento non configura una nuova costruzione, ma una ristrutturazione
edilizia ai sensi della lettera d) dell'articolo 3,comma 1, del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
In tal caso, l’acquirente dell’immobile ristrutturato potrà avvalersi,
in via subordinata (nel caso di specie ricorrevano le condizioni per avvalersi
alternativamente del Bonus Edilizia e del “Sismabonus
acquisti”), dell’agevolazione prevista
dal terzo comma dell'articolo 16-bis del
D.P.R. n.
LB.mb