Sorveglianza sanitaria eccezionale: tariffa INAIL
Fino al termine dell’emergenza sanitaria, i datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato devono garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti rischio di contagio da virus SARS–CoV-2
Fino al termine dell’emergenza sanitaria, i
datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato devono garantire la
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti
rischio di contagio da virus SARS–CoV-2 (per età, immunodepressione,
patologie oncologiche, svolgimentento di terapie salvavita o comorbilità che
possono causare una maggiore rischiosità).
Per i datori che non sono
tenuti alla nomina del medico competente (circostanza che pare
scarsamente diffusa tra le imprese associate), per i quali resta ferma la
facoltà di nominarne uno per il periodo emergenziale, è possibile ricorrere
anche ai servizi territoriali garantiti dall’INAIL attraverso i medici del
lavoro.
A tal fine, con decreto interministeriale datato 23 luglio 2020, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito la tariffa dovuta per le
prestazioni rese dall’INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid-19, sulla base
di quanto previsto dall’art.
83 del D.L. 19 maggio 2020, n.34.
L’importo unitario per singola prestazione è
pari a 50,85 euro; la somma dovrà essere
versata dal datore di lavoro che richiede la prestazione di sorveglianza
sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare
telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria
eccezionale alla struttura territoriale INAIL competente, individuata in base
al domicilio del lavoratore.
EM.mb