Sorveglianza sanitaria eccezionale: tariffa INAIL

Fino al termine dell’emergenza sanitaria, i datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato devono garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti rischio di contagio da virus SARS–CoV-2

07 agosto 2020 - 386

Fino al termine dell’emergenza sanitaria, i datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato devono garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti rischio di contagio da virus SARS–CoV-2 (per età, immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimentento di terapie salvavita o comorbilità che possono causare una maggiore rischiosità).

 

Per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente (circostanza che pare scarsamente diffusa tra le imprese associate), per i quali resta ferma la facoltà di nominarne uno per il periodo emergenziale, è possibile ricorrere anche ai servizi territoriali garantiti dall’INAIL attraverso i medici del lavoro.

 

A tal fine, con decreto interministeriale datato 23 luglio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito la tariffa dovuta per le prestazioni rese dall’INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid-19, sulla base di quanto previsto dall’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n.34.

L’importo unitario per singola prestazione è pari a 50,85 euro;  la somma dovrà essere versata dal datore di lavoro che richiede la prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale INAIL competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.

EM.mb