Sospensione contributo ANAC dal 19 maggio al 31 dicembre 2020
Disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge
L’art. 65 del Decreto-Legge n. 34/2020, il
cosiddetto Decreto Rilancio, in vigore
dal 19 maggio scorso, in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio
dell’ANAC, ha disposto l’esonero
temporaneo del pagamento dei contributi
dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure
di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
a. le stazioni appaltanti di
cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b. gli operatori economici che intendano
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui
alla lettera sub a).
Per
le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque
dovuta.
Per “avvio
della procedura” si intende la data
di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza
previa pubblicazione di bando, la data
di invio della lettera di invito a presentare l’offerta. La data di
pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima
pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti
previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e
vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei
CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del D.Lgs. 50
del 2016.
MV.mb