Sospensione contributo ANAC dal 19 maggio al 31 dicembre 2020

Disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge

29 maggio 2020 - 276

L’art. 65 del Decreto-Legge n. 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio scorso, in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’ANAC, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

 

In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

b. gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

 

Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.

 

Per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio.

 

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del D.Lgs. 50 del 2016.

MV.mb