Validità del DURC – Messaggio INPS n. 2998/2020
A decorrere dal 19 luglio i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Si fa seguito alla Notizia n. 356 del
24/07/2020 di Linea Diretta per informare le imprese associate che l’Inps, con
l’allegato Messaggio n. 2998 del 30
luglio 2020, ha fornito indicazioni relative alle modifiche introdotte, in
merito alla verifica della regolarità contributiva, dalla L. n. 77/2020 di
conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020, c.d. “decreto rilancio”.
In particolare, con la soppressione del
comma 1 dell’art. 81 del suddetto decreto, operata dalla legge di conversione,
è stata, di fatto, eliminata la previsione che escludeva “i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31
gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno
2020”, dalla proroga di validità di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D.L.
n. 18/2020 c.d. “decreto cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 27/2020.
Pertanto, non operando più detta esclusione,
a decorrere dal 19 luglio (giorno
successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione) i Durc On Line con scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati
al comma 2 dell’articolo 103, conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Al riguardo l’Istituto ha precisato che lo
stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, ovvero al 31
luglio 2020 e, pertanto, la validità dei
Durc On Line che riportano
nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020.
Sul punto si fa riserva di fornire i
necessari aggiornamenti, anche alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 83/2020
di recente pubblicazione, recante “Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale lo stato di
emergenza è stato prorogato al 15 ottobre p.v. (vd. Notizia n. 372 nel presente
numero di “Linea Diretta”).
L’Istituto ha comunicato che tutti coloro
per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai
quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere
valido lo stesso Documento, nei procedimenti in cui è richiesto, fino al 29
ottobre 2020, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Sono state, poi, fornite informazioni in
merito alla previsione contenuta nel D.L.
n. 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, che ha previsto, all’art. 8, comma 10, l’obbligo, in capo alle stazioni
appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento
contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del
contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in
qualunque modo disciplinati dal medesimo D.L. n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva
secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.
Sul punto, l’istituto ha chiarito che “il
quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione
appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità
di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell’articolo 103,
comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità
per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva”.
Sono state, infine, fornite specifiche
indicazioni operative e aggiornamenti in merito all’implementazione della
procedura “Durc on line” per consentire, attraverso la funzione
“Consultazione”, in mancanza di un Documento attestante la regolarità
contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l’acquisizione
dell’ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo una data compresa tra
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29
ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.
E’ stato, infine, ricordato che i Durc, in
formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo e, pertanto,
fermo restando il prolungamento della loro efficacia che opera per legge, la
data di scadenza della validità - compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020 - non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità
materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
È stato poi comunicato che, ferma restando
l’unicità del DURC, dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7, del D.M.
30 gennaio 2015 con l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014, fino al 29
ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall’articolo 8, comma 10, del
decreto semplificazioni, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un
Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di
una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal
D.M. 30 gennaio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.
In caso di esito regolare, il Durc On Line
sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e
sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata.
In caso, invece, di esito irregolare, il
documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile,
come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere
consultabile, nell’apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.
L’Istituto ha, inoltre, informato che,
d’intesa con l’INAIL è stato inserito nell’home page del servizio “Durc On
Line”, il seguente messaggio:
<<Si comunica che tutti i Durc On Line
con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 conservano la loro
validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1
dell’art. 81 del D.L. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020>>.
Pertanto, nella funzione “Consultazione”
saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza,
quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020.
Relativamente agli appalti pubblici deve
essere effettuata una richiesta di verifica della regolarità contributiva
secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, in quanto il D.L.
n. 76/2020 (art. 8, comma 10) ha stabilito che, in tutti casi in cui per la
selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a
lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal
medesimo D.L. n. 76/2020 sia richiesta l’acquisizione del Durc, le stazioni
appaltanti/amministrazioni procedenti non possono utilizzare il Durc On Line
con validità prorogata.
L’Inps ha infine, precisato che le richieste
di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, nonché
quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria
(compresi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare,
ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015), dovranno essere
definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai Decreti ministeriali 30
gennaio 2015 e 23 febbraio 2016, ossia:
-
con l’emissione di un Durc On Line, ove
l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità;
-
con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito
dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza
di un Durc On Line con validità prorogata;
-
con l’emissione del Documento Verifica di
regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di
irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.
AI.mb