Verifica del Durc - D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto rilancio") – Messaggio Inps n. 2103/2020 – Comunicazione Cnce n. 722
L’INPS ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi
Con l’allegato Messaggio n. 2103 del 21 maggio scorso, l’Inps ha fornito chiarimenti
in merito alla modifica, da ultimo introdotta dal D.L. n. 34/2020, c.d.
“rilancio”, alla previsione contenuta nell’art. 103, comma 2, del Decreto n.
18/2020 (c.d. “Cura Italia”), in materia di Durc.
L’Istituto ha, in
primo luogo, ricordato le seguenti modifiche apportate all’istituto:
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Art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020: “tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020” (il DURC, come comunicato dall’Ufficio legislativo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 marzo 2020, è incluso tra
tali documenti);
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Art. 1, allegato (parte 2) della L. n.
27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni
e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
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Art. 81, comma 1 del D.L. n. 34/2020: ha
aggiunto al comma 2 del suddetto art. 103 il seguente periodo: “ad eccezione dei documenti unici di
regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile
2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
In ragione di tale
ultima modifica, apportata dal D.L. n. 34/2020 (c.d. “rilancio”), l’Istituto ha
chiarito che i DURC restano esclusi
dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n.
27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla
conservazione della validità dei medesimi.
Restano, pertanto,
confermate le indicazioni già fornite dall’Istituto con il messaggio n.
L’Inps ricorda quindi
che alle richieste di verifica della
regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano
gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23
febbraio 2016.
Sottolinea peraltro che, per effetto delle sospensioni degli
adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni
emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini
della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera
b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento
unico di regolarità contributiva (DURC)”, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in
forza di disposizioni legislative.
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Si informa altresì
che anche la CNCE, con la Circolare n.
Anche le Casse
Edili dovranno in tal caso tener conto della sospensione nel versamento dei
contributi per i mesi di febbraio e marzo 2020, operata dall’Accordo delle
parti sociali nazionali del 23 marzo 2020.
AI.mb