Verifica del Durc - D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto rilancio") – Messaggio Inps n. 2103/2020 – Comunicazione Cnce n. 722

L’INPS ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi

22 maggio 2020 - 264

Con l’allegato Messaggio n. 2103 del 21 maggio scorso, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla modifica, da ultimo introdotta dal D.L. n. 34/2020, c.d. “rilancio”, alla previsione contenuta nell’art. 103, comma 2, del Decreto n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), in materia di Durc.

L’Istituto ha, in primo luogo, ricordato le seguenti modifiche apportate all’istituto:

-       Art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” (il DURC, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 marzo 2020, è incluso tra tali documenti);

-       Art. 1, allegato (parte 2) della L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

-       Art. 81, comma 1 del D.L. n. 34/2020: ha aggiunto al comma 2 del suddetto art. 103 il seguente periodo: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

In ragione di tale ultima modifica, apportata dal D.L. n. 34/2020 (c.d. “rilancio”), l’Istituto ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Restano, pertanto, confermate le indicazioni già fornite dall’Istituto con il messaggio n. 1374/2020 (vd. notizie nn. 177 del 09/04/2020 e 179 del 10 aprile 2020 di “Linea Diretta”).

L’Inps ricorda quindi che alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.

Sottolinea peraltro che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

* * * * * * * * *

Si informa altresì che anche la CNCE, con la Circolare n. 722/2020 diramata a tutte le Casse Edili, richiamando il Messaggio Inps n. 2103 sopra citato ed allineandosi alle disposizioni dell’Istituto previdenziale, ha dato indicazione alle Casse stesse di procedere al rilascio dei Durc, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (D.M. 30 gennaio 2015 e D.M. 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza.

Anche le Casse Edili dovranno in tal caso tener conto della sospensione nel versamento dei contributi per i mesi di febbraio e marzo 2020, operata dall’Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020.

AI.mb