Mezzi pesanti - Calendario dei divieti di circolazione per l'anno 2024
I divieti riguardano i veicoli, adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t., inclusi i veicoli e trasporti eccezionali
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023, il decreto 13 dicembre 2023
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in oggetto.
I divieti riguardano i veicoli, adibiti al
trasporto di cose, aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t.,
inclusi i veicoli e trasporti eccezionali (anche se non adibiti al trasporto di
cose) per i quali è altresì necessario verificare eventuali ulteriori
limitazioni nelle autorizzazioni rilasciate dall’ente proprietario o
concessionario della strada.
La circolazione è vietata nei giorni festivi
e negli altri particolari giorni dell’anno 2024, elencati nell’allegato
A che è parte integrante del decreto ministeriale e
che si rende disponibile nel documento accluso in formato PDF.
Le limitazioni si applicano anche ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali la massa di
riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del
massimo carico sulla ralla.
Tra le esenzioni
dal divieto si segnalano (art. 7 del decreto) quelle:
-
per
i veicoli adibiti
ad alcuni servizi pubblici, anche
se circolano scarichi, quali – tra gli altri - pronto intervento per
fognature e spurgo pozzi neri, o altri servizi
pubblici finalizzati a
soddisfare esigenze
collettive urgenti, purché
muniti di idonea
documentazione comprovante la necessita;
-
per
i veicoli prenotati
per ottemperare all'obbligo
di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il
veicolo sia munito del foglio di
prenotazione e solo per il percorso
più breve tra la sede
dell'impresa intestataria del veicolo
e il luogo
di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo
dal percorso tratti autostradali;
-
per i veicoli che, a causa di urgenti e
comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con
sede fuori dal centro abitato in cui ha
sede l'impresa;
-
per i veicoli che compiono il percorso per
il rientro alle sedi,
principale o secondaria,
dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con
l'esibizione di un aggiornato
certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria ed
artigianato, nonché per il rientro alla residenza o
domicilio del conducente, purché tali veicoli non si
trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi o residenze al
momento dell'inizio del divieto e non
percorrano tratti autostradali.
Le Prefetture
possono autorizzare la circolazione in deroga ai divieti (artt. 9, 10 e 11 del
decreto) anche in altri casi, giustificati da motivi di assoluta e comprovata
necessità e urgenza, tra i quali:
-
trasporto di materiali e attrezzature
diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di
interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le
loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono
necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei
suddetti materiali e attrezzature;
-
trasporto di prodotti dell’industria a ciclo
continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di
distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali
prodotti; circolazione di veicoli
eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo
10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il
cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza
del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
-
altri casi singoli di comprovata e assoluta
necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze
particolari e specifiche.
Si segnala, infine, che l’art. 12 del
decreto individua le limitazioni al trasporto di merci pericolose nei periodi
di divieto, anche per limiti
di massa inferiori alla soglia di 7,5 t.
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del Codice
della Strada, chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 430 € ed
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della
carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.