Provincia di Sondrio - Contratto Integrativo Provinciale 1° dicembre 2022 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - Accordo 26 gennaio 2023
Incremento di tutti i quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, determinando pertanto le condizioni per l’erogazione, nel corso del 2023, dell’EVR maturato nell’anno 2022, a livello territoriale, nella Provincia di Sondrio
Come noto (vd. Notizia n. 451 del 07/12/2022
di Linea diretta), l’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale
del 1° dicembre 2022, attuativo delle disposizioni dei CCNL 03 marzo 2022 e 04
maggio 2022, rispettivamente dell’industria e dell’artigianato edile, ha
disciplinato l’Elemento Variabile della
Retribuzione (EVR), inteso come premio di risultato di ammontare variabile,
correlato ai
risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione per le imprese del settore edile della Provincia di Sondrio,
prevedendo verifiche annuali di quattro parametri individuati a livello
provinciale (lavoratori iscritti in Cassa Edile, imprese iscritte in Cassa
Edile, monte salari e ore lavorate denunciati in Cassa Edile), che vengono
comparati su base triennale.
La verifica
relativa agli ultimi due periodi di riferimento (raffronto tra il triennio
2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019), il cui esito è stato ratificato
nel Verbale di Accordo sottoscritto in data 26 gennaio 2023 da ANCE Lecco
Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, FENEALUIL Alta Lombardia, Filca-CISL Sondrio
e Fillea-CGIL Sondrio, ha evidenziato l’incremento
di tutti i quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del
contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, determinando pertanto
le condizioni per l’erogazione, nel
corso del 2023, dell’EVR maturato nell’anno 2022, a livello territoriale,
nella Provincia di Sondrio.
Le singole imprese
potranno poi effettuare una verifica
su due parametri aziendali (ore denunciate nelle Casse edili e volume d’affari
IVA) secondo la procedura illustrata nel successivo paragrafo “Determinazione EVR aziendale–Procedura”,
per determinare se dovranno erogare l’EVR negli importi definiti a livello
territoriale, nella misura del 50%, o se non sono tenute ad erogarlo.
In assenza
di verifica aziendale, le imprese dovranno erogare l’EVR nelle misure definite
a livello provinciale.
Gli importi
dell’EVR, nelle misure ratificate dalle parti sociali con il Verbale di Accordo
del 26 gennaio 2023 ed indicate nelle tabelle riportate in calce (ridotte al
50% se l’eventuale verifica a livello aziendale di cui al successivo paragrafo
sopra citato ha evidenziato un solo parametro positivo), andranno corrisposti a
decorrere dalle competenze relative
al mese di febbraio 2023 e sino
a quelle relative al mese di dicembre 2023 ai soli lavoratori in forza nei singoli mesi.
Con le competenze del mese di febbraio 2023 dovrà essere erogato anche
l’EVR maturato dai singoli lavoratori nel mese di gennaio 2023.
Considerando tuttavia che la
dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 può essere presentata nel periodo 1°
febbraio 2023 – 1° maggio 2023, le imprese potrebbero non essere nelle
condizioni di effettuare la verifica dei parametri aziendali, e determinare
l’EVR effettivo da erogare a decorrere dal mese di febbraio 2023: l’accordo
prevede pertanto che le imprese che
intendano effettuare la verifica aziendale, e che nel mese di febbraio non
abbiano ancora presentato la dichiarazione annuale IVA, potranno cominciare ad
erogarlo nei mesi successivi, comunque entro e non oltre le competenze di
aprile 2023, unitamente agli arretrati dei mesi precedenti: a tal fine
andranno richiamati anche i dipendenti nel frattempo eventualmente cessati.
Agli operai
ed agli apprendisti operai l’EVR andrà
erogato mensilmente, su base oraria, per
le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di
173 ore mensili.
Agli impiegati
ed agli apprendisti impiegati l’EVR
verrà erogato, su base mensile, per le
sole mensilità ordinarie, in misura
piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente
lavorata, verrà erogato in quote giornaliere - fino a concorrenza dell’importo
mensile -, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate,
anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto
applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.
Per gli impiegati con rapporti a tempo parziale, tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al
tempo pieno.
Agli apprendisti che passeranno in qualifica
nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli
operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del
passaggio in qualifica.
L’EVR non ha
incidenza su alcuno degli istituti retributivi contrattuali (mensilità aggiuntive,
ferie, ecc.), ivi inclusi gli
accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile ed il trattamento di fine
rapporto.
Determinazione
EVR aziendale - Procedura
Come sopra
anticipato, ogni impresa potrà
procedere, a livello aziendale, alla verifica dei seguenti due parametri
aziendali:
- ore
denunciate in Cassa Edile, raffrontando i trienni 2022/2021/2020 e
2021/2020/2019;
- volume
d'affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA, raffrontando gli
stessi trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019.
Dovrà tenersi
conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo
complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello
territoriale: pertanto nella verifica si dovrà tener conto non solo delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Sondrio, ma
anche di quelle denunciate presso altre Casse Edili.
A tal proposto si
informa che, limitatamente a quanto attiene la verifica delle ore lavorate
degli operai e denunciate alla locale Cassa Edile, la Cassa Edile di Sondrio provvederà a fornire alle imprese ad essa iscritte i dati relativi alle ore lavorate
denunciate alla Cassa stessa per le singole annualità di riferimento,
determinate secondo l’esercizio di bilancio della Cassa Edile (dal 1° ottobre
al 30 settembre dell’anno successivo): tali dati verranno trasmessi
automaticamente alle imprese tramite Pec, senza necessità di preventiva
richiesta.
Per le imprese con
solo impiegati, in sostituzione del parametro delle ore denunciate in Cassa
Edile la verifica andrà effettuata con riferimento alle ore lavorate, così come
registrate sul Libro unico del lavoro.
Effettuata tale
verifica:
-
qualora
i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi
rispetto al triennio precedente, l'azienda
erogherà l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale;
-
qualora
entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR potrà non
essere erogato;
-
qualora
solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale,
l’azienda potrà erogare l’EVR in misura pari al 50% di quella stabilita a
livello provinciale.
Negli ultimi due
casi previsti al paragrafo precedente, per
poter beneficiare della riduzione/azzeramento dell’EVR, dovrà essere
obbligatoriamente attivata la seguente procedura:
- entro
e non oltre il 31/05/2023 l’impresa
renderà un'autodichiarazione (vd. fac-simile riportato in calce) all’Associazione di categoria di
riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Sondrio) e alla Cassa Edile di Sondrio, dandone
comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali;
- la
suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali
territoriali e, se da queste richiesto, attiverà un confronto con le stesse per
la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente
sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della
documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di
nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello
territoriale: per
gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del
triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su
biennio.
Trattamento contributivo e fiscale dell’EVR
L’Elemento
Variabile della Retribuzione (EVR) deve essere assoggettato all’ordinaria contribuzione
previdenziale ed assicurativa.
Ai fini fiscali,
tale elemento, definito dall’Accordo Integrativo Provinciale 1° dicembre 2022
in attuazione delle deleghe conferite dai CCNL dell’Industria e
dell’Artigianato edile, per espresse volontà delle parti sottoscrittrici e previsioni
contrattuali costituisce premio di risultato di ammontare variabile legato ad
incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione del settore edile della Provincia di Sondrio, in conformità alle disposizioni dell’art. 1,
commi 182 e ss. della Legge n.
A tal fine, sia
l’Accordo di rinnovo del Contratto integrativo provinciale del 1° dicembre
2022, sia l’Accordo 26 gennaio 2023 di verifica dei parametri territoriali sono
stati regolarmente depositati telematicamente presso il Ministero del Lavoro.
Ciò premesso, alla
luce delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate in materia (in particolare le
risposte agli interpelli nn.
L’Agenzia delle
Entrate ritiene infatti che i criteri di misurazione debbano essere definiti
con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non
ancora realizzatasi (non è ammissibile una determinazione “postuma”), e che
tale condizione non sussista qualora i premi di risultato siano erogati sulla
base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in
prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione
del raggiungimento dell’incremento: tale pare essere il nostro caso,
considerando che il Contratto Integrativo Provinciale è stato sottoscritto in
data 1° dicembre 2022 e che le verifiche hanno interessato un arco temporale
antecedente la data di sottoscrizione dell’Accordo (triennio 2022/2021/2020 su
triennio 2021/2020/2019 – esercizi di competenza Cassa Edile, con periodo
ultimo di verifica il mese di settembre 2022).
* * * * * * * * * * * * * * * * *
In calce alla
presente si riportano:
-
Tabelle degli importi dell’EVR, determinato
a livello provinciale, per i dipendenti delle imprese dell’industria edile e
dell’artigianato edile;
-
Fac-simile di autodichiarazione relativa ai
parametri aziendali.
INDUSTRIA
EDILE
Importi
EVR da erogare nell’anno 2023 ai dipendenti delle imprese edili ed affini
Provincia di Sondrio
OPERAI – Valori orari
LIVELLO |
EVR ORARIO |
4° -
Operaio di 4° livello |
0,26400 |
3° -
Operaio specializzato |
0,24520 |
2° -
Operaio qualificato |
0,22040 |
1° -
Operaio comune |
0,18840 |
Discontinui |
0,16960 |
Discontinui
con alloggio |
0,15080 |
IMPIEGATI - Valori mensili/giornalieri
LIVELLO |
EVR MENSILE |
EVR GIORNALIERO |
7° -
Quadri e 1^ cat. Super |
65,22840 |
3,26143 |
6° - 1^
categoria |
58,70520 |
2,93527 |
5° - 2^
categoria |
48,92080 |
2,44604 |
4° -
Impiegati di 4° livello |
45,66040 |
2,28303 |
3° - 3^
categoria |
42,39840 |
2,11992 |
2° - 4^
categoria |
38,15880 |
1,90795 |
1° - 4^
categoria 1° impiego |
32,61440 |
1,63072 |
INDUSTRIA
EDILE - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(art.
44 D.Lgs. 81/2015)
Anno 2023
EVR APPRENDISTI
OPERAI – VALORI ORARI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
4° |
0,19008 |
0,20592 |
0,22440 |
0,23760 |
3° |
0,17654 |
0,19126 |
0,20842 |
0,22068 |
2° |
0,15869 |
0,17191 |
0,18734 |
0,19836 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° |
46,96445 |
50,87815 |
55,44414 |
58,70556 |
6° |
42,26774 |
45,79006 |
49,89942 |
52,83468 |
5° |
35,22298 |
38,15822 |
41,58268 |
44,02872 |
4° |
32,87549 |
35,61511 |
38,81134 |
41,09436 |
3° |
30,52685 |
33,07075 |
36,03864 |
38,15856 |
2° |
27,47434 |
29,76386 |
32,43498 |
34,34292 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° |
2,34822 |
2,54391 |
2,77221 |
2,93528 |
6° |
2,11339 |
2,28950 |
2,49497 |
2,64173 |
5° |
1,76115 |
1,90791 |
2,07913 |
2,20144 |
4° |
1,64377 |
1,78076 |
1,94057 |
2,05472 |
3° |
1,52634 |
1,65354 |
1,80193 |
1,90793 |
2° |
1,37372 |
1,48819 |
1,62175 |
1,71715 |
INDUSTRIA
EDILE - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (art. 43 D.Lgs. 81/2015)
Anno
2023
EVR
APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI
LIV. |
1° sem. |
2° sem. |
3° sem. |
4° sem. |
5° sem. |
6° e 7° sem. * |
2° |
0,14326 |
0,15428 |
0,16530 |
0,17632 |
0,18734 |
0,19836 |
1° |
0,12246 |
0,13188 |
0,14130 |
0,15072 |
0,16014 |
0,16956 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
LIV. |
1° sem. |
2° sem. |
3° sem. |
4° sem. |
5° sem. |
6° e 7° sem. * |
2° |
24,80322 |
26,71116 |
28,61910 |
30,52704 |
32,43498 |
34,34292 |
1° |
21,19936 |
22,83008 |
24,46080 |
26,09152 |
27,72224 |
29,35296 |
EVR
APPRENDISTI OPERAI – VALORI GIORNALIERI
LIV. |
1° sem. |
2° sem. |
3° sem. |
4° sem. |
5° sem. |
6° e 7° sem. * |
2° |
1,24016 |
1,33556 |
1,43096 |
1,52635 |
1,62175 |
1,71715 |
1° |
1,05997 |
1,14150 |
1,22304 |
1,30458 |
1,38611 |
1,46765 |
* + 4° ANNO DAL 7°
SEMESTRE E 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
INDUSTRIA
EDILE - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 45 D.Lgs. 81/2015)
Anno
2023
EVR APPRENDISTI
OPERAI – VALORI ORARI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
4° |
0,18480 |
0,20592 |
0,22440 |
0,23760 |
3° |
0,17164 |
0,19126 |
0,20842 |
0,22068 |
2° |
0,15428 |
0,17191 |
0,18734 |
0,19836 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° |
45,65988 |
50,87815 |
55,44414 |
58,70556 |
6° |
41,09364 |
45,79006 |
49,89942 |
52,83468 |
5° |
34,24456 |
38,15822 |
41,58268 |
44,02872 |
4° |
31,96228 |
35,61511 |
38,81134 |
41,09436 |
3° |
29,67888 |
33,07075 |
36,03864 |
38,15856 |
2° |
26,71116 |
29,76386 |
32,43498 |
34,34292 |
EVR
APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI
LIVELLO |
1° e 2° sem. |
3° e 4° sem. |
5° sem. |
6° sem. |
7° |
2,28299 |
2,54391 |
2,77221 |
2,93528 |
6° |
2,05468 |
2,28950 |
2,49497 |
2,64173 |
5° |
1,71223 |
1,90791 |
2,07913 |
2,20144 |
4° |
1,59811 |
1,78076 |
1,94057 |
2,05472 |
3° |
1,48394 |
1,65354 |
1,80193 |
1,90793 |
2° |
1,33556 |
1,48819 |
1,62175 |
1,71715 |
ARTIGIANATO
EDILE
Importi
EVR da erogare nell’anno 2023 ai dipendenti delle imprese edili ed affini
Provincia di Sondrio
OPERAI – valori orari
Livello |
Importo
EVR orario |
4° |
0,30645 |
3° |
0,28479 |
2° |
0,25610 |
1° |
0,21903 |
IMPIEGATI
– Valori mensili/giornalieri
Livello |
Importo EVR mensile |
Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese
convenzionali) |
7° |
76,45840 |
3,82292 |
6° |
68,20320 |
3,41016 |
5° |
56,84160 |
2,84208 |
4° |
53,01520 |
2,65076 |
3° |
49,26880 |
2,46344 |
2° |
44,30600 |
2,21530 |
1° |
37,89200 |
1,89460 |
ARTIGIANATO EDILE - APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Anno 2023
APPRENDISTI
OPERAI – VALORI ORARI
Gruppo |
1° sem |
2° sem |
3°, 4° sem |
5°, 6° sem |
7°, 8° sem |
9°, 10° sem |
3° |
0,21074 |
0,21644 |
0,22498 |
0,24492 |
0,25916 |
0,27340 |
Gruppo |
1° sem |
2° sem |
3° sem |
4° sem |
5° sem |
6°, 7° sem |
8° sem |
9° sem |
2° |
0,19935 |
0,21074 |
0,21644 |
0,22498 |
0,23068 |
0,24492 |
0,25916 |
0,27340 |
Gruppo |
1° sem |
2° sem |
3° 4° sem |
5° e 6° sem |
7° sem |
8° sem |
3° |
0,18951 |
0,19464 |
0,20232 |
0,22025 |
0,23305 |
0,24586 |
Gruppo |
1° sem |
2° sem |
3° sem |
4° sem |
5° sem |
6° sem |
3° |
0,18951 |
0,19464 |
0,20232 |
0,21512 |
0,23305 |
0,24586 |
FAC-SIMILE
AUTODICHIARAZIONE PARAMETRI AZIENDALI E.V.R.
Carta intestata
Spett.le
ANCE
LECCO SONDRIO
Pec:
ance.leccosondrio@pec.ance.it
Oppure
Spett.le
CONFARTIGIANATO
IMPRESE SONDRIO
Pec: confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it
e
Spett.le
CASSA EDILE DI SONDRIO
Pec: so00@infopec.cassaedile.it
Oggetto:Contratto integrativo provinciale Provincia
di Sondrio 1° dicembre 2022 - E.V.R. anno 2022 – Erogazione 2023 –
Autodichiarazione parametri aziendali
Con riferimento all’accordo 1° dicembre 2022
di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini
della Provincia di Sondrio, ed all’Accordo Provinciale 26 gennaio 2023 di
verifica dei parametri territoriali, con il quale sono stati determinati gli
importi dell’E.V.R. da erogare nel corso dell’anno 2023 a livello provinciale,
la scrivente Impresa
D I C H I A R A
che la verifica dei parametri aziendali,
raffrontando i trienni di riferimento 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019, ha dato
il seguente esito [1]:
-
Ore denunciate in
Cassa Edile / Ore lavorate registrate sul LUL (per imprese con solo impiegati)
r POSITIVO
r NEGATIVO
-
Volume di affari
IVA
r POSITIVO
r NEGATIVO
e pertanto la nostra azienda
r Nell’anno 2023 erogherà ai propri dipendenti l’E.V.R. in
misura del 50% degli importi previsti a livello provinciale, in quanto solo
uno dei due parametri è risultato positivo
r Nell’anno 2023 NON
erogherà l’E.V.R., in quanto entrambi i parametri sono risultati negativi
Luogo e data
Timbro e firma
………………………………
[1] barrare le caselle corrispondenti