Provincia di Sondrio - Contratto Integrativo Provinciale 1° dicembre 2022 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - Accordo 26 gennaio 2023

Incremento di tutti i quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, determinando pertanto le condizioni per l’erogazione, nel corso del 2023, dell’EVR maturato nell’anno 2022, a livello territoriale, nella Provincia di Sondrio

31 gennaio 2023 - 57

Come noto (vd. Notizia n. 451 del 07/12/2022 di Linea diretta), l’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, attuativo delle disposizioni dei CCNL 03 marzo 2022 e 04 maggio 2022, rispettivamente dell’industria e dell’artigianato edile, ha disciplinato l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), inteso come premio di risultato di ammontare variabile, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per le imprese del settore edile della Provincia di Sondrio, prevedendo verifiche annuali di quattro parametri individuati a livello provinciale (lavoratori iscritti in Cassa Edile, imprese iscritte in Cassa Edile, monte salari e ore lavorate denunciati in Cassa Edile), che vengono comparati su base triennale.

La verifica relativa agli ultimi due periodi di riferimento (raffronto tra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019), il cui esito è stato ratificato nel Verbale di Accordo sottoscritto in data 26 gennaio 2023 da ANCE Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, FENEALUIL Alta Lombardia, Filca-CISL Sondrio e Fillea-CGIL Sondrio, ha evidenziato l’incremento di tutti i quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, determinando pertanto le condizioni per l’erogazione, nel corso del 2023, dell’EVR maturato nell’anno 2022, a livello territoriale, nella Provincia di Sondrio.

Le singole imprese potranno poi effettuare una verifica su due parametri aziendali (ore denunciate nelle Casse edili e volume d’affari IVA) secondo la procedura illustrata nel successivo paragrafo “Determinazione EVR aziendale–Procedura”, per determinare se dovranno erogare l’EVR negli importi definiti a livello territoriale, nella misura del 50%, o se non sono tenute ad  erogarlo.

In assenza di verifica aziendale, le imprese dovranno erogare l’EVR nelle misure definite a livello provinciale.

Gli importi dell’EVR, nelle misure ratificate dalle parti sociali con il Verbale di Accordo del 26 gennaio 2023 ed indicate nelle tabelle riportate in calce (ridotte al 50% se l’eventuale verifica a livello aziendale di cui al successivo paragrafo sopra citato ha evidenziato un solo parametro positivo), andranno corrisposti a decorrere dalle competenze relative al mese di febbraio 2023 e sino a quelle relative al mese di dicembre 2023 ai soli lavoratori in forza nei singoli mesi.

Con le competenze del mese di febbraio 2023 dovrà essere erogato anche l’EVR maturato dai singoli lavoratori nel mese di gennaio 2023.

Considerando tuttavia che la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2022 può essere presentata nel periodo 1° febbraio 2023 – 1° maggio 2023, le imprese potrebbero non essere nelle condizioni di effettuare la verifica dei parametri aziendali, e determinare l’EVR effettivo da erogare a decorrere dal mese di febbraio 2023: l’accordo prevede pertanto che le imprese che intendano effettuare la verifica aziendale, e che nel mese di febbraio non abbiano ancora presentato la dichiarazione annuale IVA, potranno cominciare ad erogarlo nei mesi successivi, comunque entro e non oltre le competenze di aprile 2023, unitamente agli arretrati dei mesi precedenti: a tal fine andranno richiamati anche i dipendenti nel frattempo eventualmente cessati.

Agli operai ed agli apprendisti operai l’EVR andrà erogato mensilmente, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili.

Agli impiegati ed agli apprendisti impiegati l’EVR verrà erogato, su base mensile, per le sole mensilità ordinarie, in misura piena nel caso di intera mensilità effettivamente lavorata, mentre, in caso di mensilità non interamente lavorata, verrà erogato in quote giornaliere - fino a concorrenza dell’importo mensile -, per le sole giornate di lavoro ordinario effettivamente prestate, anche parzialmente: a tal fine il valore giornaliero è stato ottenuto applicando convenzionalmente al valore mensile il divisore giornaliero 20.

Per gli impiegati con rapporti a tempo parziale, tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno.

Agli apprendisti che passeranno in qualifica nel corso dell’anno, l’EVR verrà corrisposto nella misura prevista per gli operai ed impiegati a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del passaggio in qualifica.

L’EVR non ha incidenza su alcuno degli istituti retributivi contrattuali (mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), ivi inclusi gli accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

 

Determinazione EVR aziendale - Procedura

Come sopra anticipato, ogni impresa potrà procedere, a livello aziendale, alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

-    ore denunciate in Cassa Edile, raffrontando i trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019;

-    volume d'affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA, raffrontando gli stessi trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019.

Dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale: pertanto nella verifica si dovrà tener conto non solo delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Sondrio, ma anche di quelle denunciate presso altre Casse Edili.

A tal proposto si informa che, limitatamente a quanto attiene la verifica delle ore lavorate degli operai e denunciate alla locale Cassa Edile, la Cassa Edile  di Sondrio provvederà a fornire alle imprese ad essa iscritte i dati relativi alle ore lavorate denunciate alla Cassa stessa per le singole annualità di riferimento, determinate secondo l’esercizio di bilancio della Cassa Edile (dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo): tali dati verranno trasmessi automaticamente alle imprese tramite Pec, senza necessità di preventiva richiesta. 

Per le imprese con solo impiegati, in sostituzione del parametro delle ore denunciate in Cassa Edile la verifica andrà effettuata con riferimento alle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

 

Effettuata tale verifica:

-       qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda erogherà l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale;

-       qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’EVR potrà non essere erogato;

-       qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda potrà erogare l’EVR in misura pari al 50% di quella stabilita a livello provinciale.

Negli ultimi due casi previsti al paragrafo precedente, per poter beneficiare della riduzione/azzeramento dell’EVR, dovrà essere obbligatoriamente attivata la seguente procedura:

-    entro e non oltre il 31/05/2023 l’impresa renderà un'autodichiarazione (vd. fac-simile riportato in calce) all’Associazione di categoria di riferimento (ANCE Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Sondrio) e alla Cassa Edile di Sondrio, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali;

-    la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se da queste richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale: per gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

 

Trattamento contributivo e fiscale dell’EVR

L’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) deve essere assoggettato all’ordinaria contribuzione previdenziale ed assicurativa.

Ai fini fiscali, tale elemento, definito dall’Accordo Integrativo Provinciale 1° dicembre 2022 in attuazione delle deleghe conferite dai CCNL dell’Industria e dell’Artigianato edile, per espresse volontà delle parti sottoscrittrici e previsioni contrattuali costituisce premio di risultato di ammontare variabile legato ad incrementi in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione del settore edile della Provincia di Sondrio, in  conformità alle disposizioni dell’art. 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015 - così come modificata dall’art. 1, comma 160, della Legge n. 232/2016 -, e del D.M. 25 marzo 2016, erogato quindi in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015: in quanto tale, qualora sussistano tutte le condizioni previste dalla citata normativa, potrebbe essere assoggettato ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali all’Irpef, in misura del 10% (aliquota  ridotta al 5%, per il solo anno 2023, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - legge di bilancio 2023).

A tal fine, sia l’Accordo di rinnovo del Contratto integrativo provinciale del 1° dicembre 2022, sia l’Accordo 26 gennaio 2023 di verifica dei parametri territoriali sono stati regolarmente depositati telematicamente presso il Ministero del Lavoro.

Ciò premesso, alla luce delle pronunce dell’Agenzia delle Entrate in materia (in particolare le risposte agli interpelli nn. 205/2019 e 550/2020 e la RM n. 56/2020), per l’anno corrente si ritiene che non sussistano le condizioni per poter beneficiare del trattamento fiscale agevolato, e pertanto si consiglia alle imprese di assoggettare l’EVR erogato nel 2023 a tassazione ordinaria, unitamente ed in aggiunta alle competenze dello stesso anno.

L’Agenzia delle Entrate ritiene infatti che i criteri di misurazione debbano essere definiti con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi (non è ammissibile una determinazione “postuma”), e che tale condizione non sussista qualora i premi di risultato siano erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento: tale pare essere il nostro caso, considerando che il Contratto Integrativo Provinciale è stato sottoscritto in data 1° dicembre 2022 e che le verifiche hanno interessato un arco temporale antecedente la data di sottoscrizione dell’Accordo (triennio 2022/2021/2020 su triennio 2021/2020/2019 – esercizi di competenza Cassa Edile, con periodo ultimo di verifica il mese di settembre 2022).

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

In calce alla presente si riportano:

-       Tabelle degli importi dell’EVR, determinato a livello provinciale, per i dipendenti delle imprese dell’industria edile e dell’artigianato edile;

-       Fac-simile di autodichiarazione relativa ai parametri aziendali.

 

 

 


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INDUSTRIA EDILE

 

Importi EVR da erogare nell’anno 2023 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Sondrio

 

OPERAI – Valori orari

 

LIVELLO

EVR ORARIO

4° - Operaio di 4° livello

0,26400

3° - Operaio specializzato

0,24520

2° - Operaio qualificato

0,22040

1° - Operaio comune

0,18840

Discontinui

0,16960

Discontinui con alloggio

0,15080

 

IMPIEGATI - Valori mensili/giornalieri

 

LIVELLO

EVR MENSILE

EVR GIORNALIERO

7° - Quadri e 1^ cat. Super

65,22840

3,26143

6° - 1^ categoria

58,70520

2,93527

5° - 2^ categoria

48,92080

2,44604

4° - Impiegati di 4° livello

45,66040

2,28303

3° - 3^ categoria

42,39840

2,11992

2° - 4^ categoria

38,15880

1,90795

1° - 4^ categoria 1° impiego

32,61440

1,63072

 

 

 

INDUSTRIA EDILE - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

(art. 44 D.Lgs. 81/2015)

Anno 2023

EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

0,19008

0,20592

0,22440

0,23760

0,17654

0,19126

0,20842

0,22068

0,15869

0,17191

0,18734

0,19836

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

46,96445

50,87815

55,44414

58,70556

42,26774

45,79006

49,89942

52,83468

35,22298

38,15822

41,58268

44,02872

32,87549

35,61511

38,81134

41,09436

30,52685

33,07075

36,03864

38,15856

27,47434

29,76386

32,43498

34,34292

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

2,34822

2,54391

2,77221

2,93528

2,11339

2,28950

2,49497

2,64173

1,76115

1,90791

2,07913

2,20144

1,64377

1,78076

1,94057

2,05472

1,52634

1,65354

1,80193

1,90793

1,37372

1,48819

1,62175

1,71715

 


 

INDUSTRIA EDILE - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (art. 43 D.Lgs. 81/2015)

Anno 2023

 

EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI

LIV.

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° e 7° sem. *

0,14326

0,15428

0,16530

0,17632

0,18734

0,19836

0,12246

0,13188

0,14130

0,15072

0,16014

0,16956

 

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI

LIV.

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° e 7° sem. *

24,80322

26,71116

28,61910

30,52704

32,43498

34,34292

21,19936

22,83008

24,46080

26,09152

27,72224

29,35296

 

EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI GIORNALIERI

LIV.

1° sem.

2° sem.

3° sem.

4° sem.

5° sem.

6° e 7° sem. *

1,24016

1,33556

1,43096

1,52635

1,62175

1,71715

1,05997

1,14150

1,22304

1,30458

1,38611

1,46765

 

* + 4° ANNO DAL 7° SEMESTRE E 1° ANNO DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

INDUSTRIA EDILE - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Anno 2023

EVR APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

0,18480

0,20592

0,22440

0,23760

0,17164

0,19126

0,20842

0,22068

0,15428

0,17191

0,18734

0,19836

 

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI MENSILI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

45,65988

50,87815

55,44414

58,70556

41,09364

45,79006

49,89942

52,83468

34,24456

38,15822

41,58268

44,02872

31,96228

35,61511

38,81134

41,09436

29,67888

33,07075

36,03864

38,15856

26,71116

29,76386

32,43498

34,34292

 

EVR APPRENDISTI IMPIEGATI – VALORI GIORNALIERI

LIVELLO

1° e 2° sem.

3° e 4° sem.

5° sem.

6° sem.

2,28299

2,54391

2,77221

2,93528

2,05468

2,28950

2,49497

2,64173

1,71223

1,90791

2,07913

2,20144

1,59811

1,78076

1,94057

2,05472

1,48394

1,65354

1,80193

1,90793

1,33556

1,48819

1,62175

1,71715

 

ARTIGIANATO EDILE

 

Importi EVR da erogare nell’anno 2023 ai dipendenti delle imprese edili ed affini Provincia di Sondrio

 

OPERAI – valori orari

 

Livello

Importo EVR orario

0,30645

0,28479

0,25610

0,21903

 

IMPIEGATI – Valori mensili/giornalieri

 

 

Livello

 

Importo EVR mensile

Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)

76,45840

3,82292

68,20320

3,41016

56,84160

2,84208

53,01520

2,65076

49,26880

2,46344

44,30600

2,21530

37,89200

1,89460


 

ARTIGIANATO EDILE - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Anno 2023

APPRENDISTI OPERAI – VALORI ORARI

 

Gruppo

1° sem

2° sem

3°, 4° sem

5°, 6° sem

7°, 8° sem

9°, 10° sem

0,21074

0,21644

0,22498

0,24492

0,25916

0,27340

 

Gruppo

1° sem

2° sem

3° sem

4° sem

5° sem

6°, 7° sem

8° sem

9° sem

0,19935

0,21074

0,21644

0,22498

0,23068

0,24492

0,25916

0,27340

 

Gruppo

1° sem

2° sem

3° 4° sem

5° e 6° sem

7° sem

8° sem

0,18951

0,19464

0,20232

0,22025

0,23305

0,24586

 

Gruppo

1° sem

2° sem

3° sem

4° sem

5° sem

6° sem

0,18951

0,19464

0,20232

0,21512

0,23305

0,24586

 


 

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PARAMETRI AZIENDALI E.V.R.

 

Carta intestata

 

                                                        Spett.le

                                                        ANCE LECCO SONDRIO

                                                        Pec: ance.leccosondrio@pec.ance.it

                                                                    Oppure            

Spett.le

CONFARTIGIANATO IMPRESE SONDRIO

Pec:  confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it

                                                        e

Spett.le

CASSA EDILE DI SONDRIO

Pec:  so00@infopec.cassaedile.it

 

Oggetto:Contratto integrativo provinciale Provincia di Sondrio 1° dicembre 2022 - E.V.R. anno 2022 – Erogazione 2023 – Autodichiarazione parametri aziendali

Con riferimento all’accordo 1° dicembre 2022 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per le imprese edili ed affini della Provincia di Sondrio, ed all’Accordo Provinciale 26 gennaio 2023 di verifica dei parametri territoriali, con il quale sono stati determinati gli importi dell’E.V.R. da erogare nel corso dell’anno 2023 a livello provinciale, la scrivente Impresa

D I C H I A R A

che la verifica dei parametri aziendali, raffrontando i trienni di riferimento 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019, ha dato il seguente esito [1]:

-       Ore denunciate in Cassa Edile / Ore lavorate registrate sul LUL (per imprese con solo impiegati)

r  POSITIVO

r  NEGATIVO

-       Volume di affari IVA

r  POSITIVO

r  NEGATIVO

e pertanto la nostra azienda

r  Nell’anno 2023 erogherà ai propri dipendenti l’E.V.R. in misura del 50% degli importi previsti a livello provinciale, in quanto solo uno dei due parametri è risultato positivo

r  Nell’anno 2023  NON erogherà l’E.V.R., in quanto entrambi i parametri sono risultati negativi

 

Luogo e data

Timbro e firma

 

………………………………

[1] barrare le caselle corrispondenti