Congedo COVID-19 e permessi retribuiti legge n. 104/1992 - Istruzioni Inps
Il congedo COVID-19 può essere fruito, per un periodo continuativo o frazionato, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni
Si informano le Imprese associate che l’Inps,
con la Circolare n. 81 del 08/07/2020,
ha diramato ulteriori istruzioni operative in merito alla fruizione del congedo
per emergenza COVID-19 e dei permessi di cui alla legge n.
Si rammenta,
innanzitutto, che il periodo in cui i lavoratori dipendenti del settore
privato, iscritti alla Gestione separata o autonomi iscritti all’Inps, possono
fruire del congedo COVID-19, previsto per la cura dei figli di età non
superiore a 12 anni (anche oltre tale limite di età per i genitori con figli
con grave disabilità), durante il periodo di sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, è stato esteso fino al 31 luglio 2020, ed è stato
aumentato da 15 a 30 il numero massimo di giorni fruibili durante tale periodo
per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
Il congedo
COVID-19 può essere fruito, per un periodo continuativo o frazionato, da uno
solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, e la
fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato
o non lavoratore.
Il D.L. “Rilancio”
ha inoltre previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore
privato di fruire, per i figli minori di anni 16, di ulteriori periodi di
astensione dal lavoro per l'intero periodo di sospensione delle attività
didattiche, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia altro genitore non
lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto
di lavoro: per tali periodi di astensione, non coperti da indennità e contribuzione
figurativa, le domande devono essere inoltrate ai soli datori di lavoro.
La domanda di
congedo COVID-19 può essere presentata da tutte le categorie lavorative
individuate a partire dal 29 marzo 2020, data di rilascio della specifica
procedura di presentazione telematica, per un massimo di 30 giorni nel periodo
dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di
astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché
non anteriori al 5 marzo.
Il decreto “Cura
Italia” dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali
periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti
dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni: tuttavia,
poiché dalla citata data del 29 marzo c.a. è stata rilasciata la procedura di
presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19, l’Inps precisa che
la conversione interessa solo le domande presentate prima di tale data dai
lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione interessa le
domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori
iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi.
Qualora fosse
stata presentata domanda di congedo parentale o di prolungamento dello stesso in
luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della
proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020), sarà possibile
presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della
precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo
parentale, senza necessità di formale comunicazione di annullamento della
domanda stessa.
In tal caso, i
lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di
lavoro, devono dare al proprio datore tempestiva comunicazione della
presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in
luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento dello
stesso, al fine della corretta corresponsione della relativa indennità del congedo
COVID-19, nonché al fine di consentire al datore stesso la rettifica dei flussi
Uniemens verso l’Istituto.
In alternativa al
congedo COVID-19, è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un
bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, anche, per l’iscrizione ai
centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo
complessivo di 1.200 euro (o 2.000 euro nel caso di lavoratori dipendenti ex
art. 25, comma 3, del D.L. n. 18/2020), ai sensi delle modifiche introdotte dal
decreto “Rilancio”.
La circolare in
oggetto evidenzia i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità tra le due
misure:
-
in assenza di qualsiasi domanda di bonus
presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30
giorni di congedo COVID-19;
-
in presenza di una o più domande di bonus
baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da
entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo
COVID-19;
-
in presenza di una o più domande di bonus
baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da
entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.
Il decreto c.d. “Rilancio”
ha previsto, inoltre, l’ulteriore incremento dei permessi retribuiti di cui
alla legge n.
I 12 giorni
possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma
restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista; tali
giornate sono fruibili anche ad ore.
Con riguardo alle
12 giornate fruibili tra maggio e giugno 2020 si applicano tutte le indicazioni
già fornite con la circolare n. 45/2020 (vd.
Notizia n. 152/2020 di Linea Diretta),
relativamente alle dodici giornate già previste dal D.L. n. 18/2020 per i mesi
di marzo e aprile 2020.
L’Inps fornisce
infine le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i
datori di lavoro per le quali, assieme a quant’altro non riportato nella
presente, si rimanda alla circolare in oggetto.
AI.mb