Congedo COVID-19 e permessi retribuiti legge n. 104/1992 - Istruzioni Inps

Il congedo COVID-19 può essere fruito, per un periodo continuativo o frazionato, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni

16 luglio 2020 - 341

Si informano le Imprese associate che l’Inps, con la Circolare n. 81 del 08/07/2020, ha diramato ulteriori istruzioni operative in merito alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e ampliati nella misura e nell’arco temporale di fruibilità dal D.L. n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”).

Si rammenta, innanzitutto, che il periodo in cui i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata o autonomi iscritti all’Inps, possono fruire del congedo COVID-19, previsto per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni (anche oltre tale limite di età per i genitori con figli con grave disabilità), durante il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, è stato esteso fino al 31 luglio 2020, ed è stato aumentato da 15 a 30 il numero massimo di giorni fruibili durante tale periodo per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Il congedo COVID-19 può essere fruito, per un periodo continuativo o frazionato, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il D.L. “Rilancio” ha inoltre previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di fruire, per i figli minori di anni 16, di ulteriori periodi di astensione dal lavoro per l'intero periodo di sospensione delle attività didattiche, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro: per tali periodi di astensione, non coperti da indennità e contribuzione figurativa, le domande devono essere inoltrate ai soli datori di lavoro.

La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata da tutte le categorie lavorative individuate a partire dal 29 marzo 2020, data di rilascio della specifica procedura di presentazione telematica, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo.

Il decreto “Cura Italia” dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni: tuttavia, poiché dalla citata data del 29 marzo c.a. è stata rilasciata la procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19, l’Inps precisa che la conversione interessa solo le domande presentate prima di tale data dai lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi.

Qualora fosse stata presentata domanda di congedo parentale o di prolungamento dello stesso in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020), sarà possibile presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di formale comunicazione di annullamento della domanda stessa.

In tal caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare al proprio datore tempestiva comunicazione della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento dello stesso, al fine della corretta corresponsione della relativa indennità del congedo COVID-19, nonché al fine di consentire al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto.

In alternativa al congedo COVID-19, è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, anche, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro (o 2.000 euro nel caso di lavoratori dipendenti ex art. 25, comma 3, del D.L. n. 18/2020), ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto “Rilancio”.

La circolare in oggetto evidenzia i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità tra le due misure:

-       in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;

-       in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;

-       in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

Il decreto c.d. “Rilancio” ha previsto, inoltre, l’ulteriore incremento dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992 (art. 33, commi 3 e 6) di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili per i lavoratori dipendenti del settore privato nei mesi di maggio e giugno 2020.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista; tali giornate sono fruibili anche ad ore.

Con riguardo alle 12 giornate fruibili tra maggio e giugno 2020 si applicano tutte le indicazioni già fornite con la circolare n. 45/2020  (vd. Notizia n. 152/2020  di Linea Diretta), relativamente alle dodici giornate già previste dal D.L. n. 18/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020.

L’Inps fornisce infine le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro per le quali, assieme a quant’altro non riportato nella presente, si rimanda alla circolare in oggetto.

AI.mb