DPCM 26 aprile 2020 (Fase 2), analisi commentata di ANCE

Viene evidenziato come nel nuovo DPCM non risultano più espressamente contemplate come attività ammesse, previa comunicazione prefettizia, alcune attività

30 aprile 2020 - 225

In riferimento alla precedente Notizia n. 213 del 27/04/2020 di Linea Diretta, inerente l’emanazione del DPCM 26 aprile 2020 (Fase 2), si segnala che ANCE ha reso disponibile una prima analisi commentata del provvedimento.

 

In tale analisi viene evidenziato come nel nuovo DPCM non risultano più espressamente contemplate come attività ammesse, previa comunicazione prefettizia, le seguenti attività:

-   attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4 (art. 2, comma 3, DPCM 10 aprile 2020);

-   attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 2, comma 6, DPCM 10 aprile 2020);

-   le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (art. 2, comma 7, DPCM 10 aprile 2020).

 

Tale eliminazione potrebbe essere dovuta all’ampliamento dei Codici Ateco di cui all’Allegato 3 che, avendo consentito la ripresa di gran parte delle attività produttive industriali e commerciali, dovrebbero assorbire anche tali attività, in precedenza menzionate specificamente.

 

Ad ogni modo, l’ANCE sta monitorando la presenza di eventuali lacune di Codici afferenti attività funzionali a quelle dell’edilizia, al fine di segnalarle per la relativa integrazione. Ciò riguarda, ad esempio, l’attività di “noleggio di macchinari, attrezzature e beni materiali”, rientrante nel Codice Ateco 77.3, al momento non contenuto nell’Allegato 3.

 

A questo proposito si ritiene utile che le Imprese associate segnalino agli uffici dell’Associazione eventuali ulteriori lacune delle quali fossero o venissero a conoscenza.

 

In ogni caso ANCE rileva che ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del provvedimento, “… le imprese le cui attività sono comunque già consentite alla data del presente decreto (4 maggio), proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 (Protocolli di sicurezza)”.

 

Pertanto, anche in base a tale previsione, a parere di ANCE si può ritenere che, coloro che, alla data del 4 maggio, avessero già avviato, previa comunicazione prefettizia, lo svolgimento delle attività sopra menzionate, possano continuare a svolgerle anche successivamente a tale data.

 

Tra le disposizioni commentate si segnala inoltre, all’articolo 1, comma 1, lett. a) la previsione volta a consentire solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché spostamenti necessari per incontrare i congiunti.

 

Viene ribadito, inoltre, il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova attualmente, salvo che per esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Resta ferma la necessità di comprovare le esigenze che hanno motivato i suddetti spostamenti tramite apposita autocertificazione.

 

Altro aspetto su cui ANCE si sofferma è il chiarimento che le imprese, le cui attività non sono sospese, devono rispettare, sia i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (all. 6), sia, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali (all. 7).

 

Per il commento degli altri argomenti trattati e per ulteriori dettagli si rinvia al documento ANCE.

EM.mb