DPCM 26 aprile 2020 (Fase 2), analisi commentata di ANCE
Viene evidenziato come nel nuovo DPCM non risultano più espressamente contemplate come attività ammesse, previa comunicazione prefettizia, alcune attività
In riferimento alla precedente Notizia
n. 213 del 27/04/2020 di Linea Diretta, inerente l’emanazione
del DPCM 26 aprile 2020 (Fase 2), si segnala che ANCE ha reso disponibile una
prima analisi commentata del provvedimento.
In tale analisi
viene evidenziato come nel nuovo DPCM non
risultano più espressamente
contemplate come attività ammesse, previa comunicazione prefettizia, le seguenti attività:
- attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché
delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e
delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale,
autorizzate alla continuazione, e dei servizi
di pubblica utilità e dei servizi
essenziali di cui al comma 4 (art. 2, comma 3, DPCM 10 aprile 2020);
- attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui
interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di
incidenti (art. 2, comma 6, DPCM 10 aprile 2020);
- le
attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni,
gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la
sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di
rilevanza strategica per l'economia nazionale (art. 2, comma 7, DPCM 10 aprile
2020).
Tale eliminazione potrebbe essere dovuta
all’ampliamento dei Codici Ateco di
cui all’Allegato 3 che, avendo consentito la ripresa di gran parte delle
attività produttive industriali e commerciali, dovrebbero assorbire anche tali attività, in precedenza menzionate
specificamente.
Ad ogni modo, l’ANCE sta monitorando la presenza di eventuali lacune di Codici afferenti attività funzionali a quelle dell’edilizia,
al fine di segnalarle per la relativa integrazione. Ciò riguarda, ad esempio,
l’attività di “noleggio di macchinari,
attrezzature e beni materiali”, rientrante nel Codice Ateco 77.3, al
momento non contenuto nell’Allegato 3.
A
questo proposito si ritiene utile che le Imprese associate segnalino agli
uffici dell’Associazione eventuali ulteriori lacune delle quali fossero o venissero
a conoscenza.
In ogni caso ANCE rileva che ai sensi
dell’articolo 2, comma 10, del provvedimento, “… le imprese le cui attività sono comunque già consentite alla data del
presente decreto (4 maggio), proseguono
la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 (Protocolli di
sicurezza)”.
Pertanto, anche in base a tale previsione, a
parere di ANCE si può ritenere che, coloro che, alla data del 4 maggio,
avessero già avviato, previa comunicazione prefettizia, lo svolgimento delle
attività sopra menzionate, possano continuare a svolgerle anche successivamente
a tale data.
Tra le disposizioni commentate si segnala
inoltre, all’articolo 1, comma 1, lett. a) la previsione volta a consentire
solo gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi
di salute, nonché spostamenti necessari per incontrare i congiunti.
Viene ribadito, inoltre, il divieto di
trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in
cui ci si trova attualmente, salvo che per esigenze
lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute nonché per il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Resta
ferma la necessità di comprovare le esigenze che hanno motivato i suddetti
spostamenti tramite apposita autocertificazione.
Altro aspetto su cui ANCE si sofferma è il
chiarimento che le imprese, le cui attività non sono sospese, devono rispettare,
sia i contenuti del Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus covid-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (all. 6), sia, per i rispettivi ambiti
di competenza, il Protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile
2020, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali (all. 7).
Per il commento degli altri argomenti
trattati e per ulteriori dettagli si rinvia al documento ANCE.
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