Nuove norme in materia di Cigo - D.L. n. 34/20 e D.L. n. 52/20 – Indicazioni operative Inps

Le novità riguardano la richiesta delle ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020

16 luglio 2020 - 342

Con  la  Circolare n. 84 del 10/07/2020, l’Inps ha fornito le indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2020, nonché delle successive disposizioni derogatorie introdotte dal D.L. n. 52/2020 in materia di ammortizzatori sociali per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

In particolare, le novità che interessano il trattamento di Cigo e l’assegno ordinario per COVID-19 riguardano la richiesta delle ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e, in deroga a quanto disposto dal novellato art. 19 del D.L. n. 18/20, la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.

 

Le indicazioni dell’Inps riguardano inoltre la regolamentazione del c.d. “periodo fruito”, la regolamentazione inerente la trasmissione della domande di Cigo e di Assegno ordinario, i termini di trasmissione delle domande e le risorse finanziarie.

 

In relazione alla possibilità di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, l’Inps ricorda che tale ulteriore periodo è precluso ai datori di lavoro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane.

 

A tal fine, i datori di lavoro possono chiedere, con apposita domanda, di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.

 

In tutti i casi in cui il datore di lavoro faccia richiesta di Cigo per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, i datori di lavoro sono tenuti ad allegare alla domanda un file excel compilato secondo le istruzioni fornite con nota Inps n. 2101/2020 (vd. Notizia n. 263/2020 di Linea Diretta, cui si fa esplicito rinvio per gli opportuni approfondimenti).

 

In generale, conferma l’Inps, non occorre che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, fermo restando che devono  essere obbligatoriamente collocate tutte nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

 

Come già precedentemente indicato, tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020: in ogni caso il trattamento non potrà essere riconosciuto, cumulativamente, oltre le 18 settimane.

 

In merito all’istruttoria delle domande con causale “COVID-19 nazionale”, essendo improntata alla massima celerità, le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori: l’azienda pertanto non deve allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.

 

In relazione alla nuova regolamentazione inerente alla trasmissione delle domande di Cigo e di assegno ordinario, l’Inps evidenzia che, all’atto della presentazione della richiesta di concessione della Cigo e dell’assegno ordinario, i datori di lavoro sono tenuti a compilare l’apposito campo presente nel modello di domanda, che consente di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver adempiuto all’obbligo di informazione e consultazione sindacale, così come previsto dal novellato art. 19 del D.L. n. 18/2020, senza, comunque, dover presentare alcuna relativa documentazione probatoria all’istituto.

 

La nuova disciplina inerente ai termini di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale”, per effetto della quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ha altresì introdotto un regime decadenziale.

 

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

 

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

 

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette e, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore.

 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

Con riferimento al pagamento diretto, la nota ricorda la possibilità di richiedere il pagamento diretto con anticipo del 40%, ed in questo caso il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione: l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.

 

In relazione alle misure di finanziamento dei trattamenti di Cigo e Assegno Ordinario in esame, che rientrano nel regime ordinario del D.Lgs. n. 148/2015, la copertura degli oneri è assicurata dalle rispettive gestioni finanziarie, mentre il finanziamento statale che prevede l’incrementato delle risorse finanziarie, per un importo pari a 11.599,1 milioni di euro per l’anno 2020, serve a garantire l’erogazione delle prestazioni che fanno eccezione alle regole ordinarie e, nel caso dei Fondi, anche quelle che non trovano capienza nella disponibilità finanziaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 148/2015.

 

L’Istituto ritiene opportuno ricordare che le aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “Covid-19 nazionale”, avendo fruito interamente delle 18 settimane, possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previsti dalla normativa generale, ferma restando la disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

 

In particolare, per quanto riguarda la Cigo, le cause di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa devono essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.

 

In tal senso e a titolo meramente esemplificativo, l’Inps ricorda che è possibile accedere alla Cigo per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica, nonché nel caso in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avvenga per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero dei c.d. “EONE” (eventi oggettivamente non evitabili).

 

Tenuto conto del carattere eccezionale, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e una delle suddette causali, la valutazione istruttoria non terrà conto della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento.

 

Per le domande in questione, si ricorda, non si applicano tutti i principi derogatori previsti per la specifica causale legata al COVID 19.

 

Si tratta degli obblighi relativi:

-       al versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi c.d. “EONE”);

-       alla procedura sindacale di cui all’art. 14 del D.Lgs. 148/2015, salvo quanto previsto per il settore edile dal comma 5 del medesimo articolo 14.

 

A tali periodi di Cigo, inoltre, si applicano i limiti di fruizione delle 52 settimane nel biennio mobile, di 1/3 delle ore lavorabili, la durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) ed il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni.

 

Infine, con particolare riferimento alla possibilità per le imprese che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di Cigs e che intendono sospendere tale programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica e accedere al trattamento di Cigo per COVID 19, l’Inps ricorda che la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

 

In questo caso i datori di lavoro, potendo usufruire - sempre a condizione di aver interamente fruito delle 14 settimane - di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento CIGO anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali informatici indicati nella circolare Inps n. 47/2020, oggetto della  Notizia n. 150/2020  di Linea Diretta, a cui si fa esplicito rinvio.

AI.mb