Nuove norme in materia di Cigo - D.L. n. 34/20 e D.L. n. 52/20 – Indicazioni operative Inps
Le novità riguardano la richiesta delle ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020
Con la Circolare n. 84 del 10/07/2020,
l’Inps ha fornito le indicazioni operative a seguito delle novità introdotte
dal D.L. n. 34/2020, nonché delle successive disposizioni derogatorie introdotte
dal D.L. n. 52/2020 in materia di ammortizzatori sociali per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, le novità che interessano il
trattamento di Cigo e l’assegno ordinario per COVID-19 riguardano la richiesta
delle ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020 e, in deroga a quanto disposto dal novellato art. 19 del D.L. n.
18/20, la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche
antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano
interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.
Le indicazioni dell’Inps riguardano inoltre
la regolamentazione del c.d. “periodo fruito”, la regolamentazione inerente la
trasmissione della domande di Cigo e di Assegno ordinario, i termini di
trasmissione delle domande e le risorse finanziarie.
In relazione alla possibilità di richiedere
un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19
nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
l’Inps ricorda che tale ulteriore periodo è precluso ai datori di lavoro che
non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane.
A tal fine, i datori di lavoro possono
chiedere, con apposita domanda, di completare la fruizione delle settimane
medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un
numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a
concorrenza del numero massimo di nove.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro
faccia richiesta di Cigo per completare la fruizione delle settimane già
autorizzate, i datori di lavoro sono tenuti ad allegare alla domanda un file
excel compilato secondo le istruzioni fornite con nota Inps n.
In generale, conferma l’Inps, non occorre
che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente
autorizzate, fermo restando che devono essere obbligatoriamente collocate tutte nel
periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
Come già precedentemente indicato, tutti i datori
di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di
ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020: in
ogni caso il trattamento non potrà essere riconosciuto, cumulativamente, oltre
le 18 settimane.
In merito all’istruttoria delle domande con
causale “COVID-19 nazionale”, essendo improntata alla massima celerità, le
aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento
e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la
sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso
all’imprenditore o ai lavoratori: l’azienda pertanto non deve allegare alla
domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari della
prestazione.
In relazione alla nuova regolamentazione
inerente alla trasmissione delle domande di Cigo e di assegno ordinario, l’Inps
evidenzia che, all’atto della presentazione della richiesta di concessione della
Cigo e dell’assegno ordinario, i datori di lavoro sono tenuti a compilare
l’apposito campo presente nel modello di domanda, che consente di dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di aver adempiuto all’obbligo di informazione
e consultazione sindacale, così come previsto dal novellato art. 19 del D.L. n.
18/2020, senza, comunque, dover presentare alcuna relativa documentazione
probatoria all’istituto.
La nuova disciplina inerente ai termini di
presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale”, per effetto della
quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attività lavorativa, ha altresì introdotto un regime decadenziale.
Al fine di consentire un graduale
adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di
prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio
2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge
n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza
dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel
periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere
inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto
diritto o con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono
presentare la domanda nelle modalità corrette e, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’errore.
In merito alle modalità di pagamento della
prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le
prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di
eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte
dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà
finanziarie dell’impresa.
Con riferimento al pagamento diretto, la
nota ricorda la possibilità di richiedere il pagamento diretto con anticipo del
40%, ed in questo caso il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15
giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione: l'INPS autorizza le
domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni
dal ricevimento delle domande.
In relazione alle misure di finanziamento
dei trattamenti di Cigo e Assegno Ordinario in esame, che rientrano nel regime
ordinario del D.Lgs. n.
L’Istituto ritiene opportuno ricordare che
le aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa con causale “Covid-19 nazionale”, avendo fruito
interamente delle 18 settimane, possono eventualmente fare ricorso alle
prestazioni a sostegno del reddito previsti dalla normativa generale, ferma
restando la disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.
In particolare, per quanto riguarda la Cigo,
le cause di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa devono essere
riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n.
In tal senso e a titolo meramente
esemplificativo, l’Inps ricorda che è possibile accedere alla Cigo per mancanza
di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il
determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti
dell’emergenza epidemiologica, nonché nel caso in cui la sospensione o la
riduzione dell’attività lavorativa avvenga per effetto dell’ordine della
autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita
causale rientrante nel novero dei c.d. “EONE” (eventi oggettivamente non
evitabili).
Tenuto conto del carattere eccezionale,
qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e
una delle suddette causali, la valutazione istruttoria non terrà conto della
sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità
dell’evento.
Per le domande in questione, si ricorda, non
si applicano tutti i principi derogatori previsti per la specifica causale
legata al COVID 19.
Si tratta degli obblighi relativi:
-
al versamento della contribuzione
addizionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi c.d.
“EONE”);
-
alla procedura sindacale di cui all’art. 14
del D.Lgs.
A tali periodi di Cigo, inoltre, si
applicano i limiti di fruizione delle 52 settimane nel biennio mobile, di 1/3
delle ore lavorabili, la durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi
nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) ed
il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni.
Infine, con particolare riferimento alla
possibilità per le imprese che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in
corso un trattamento di Cigs e che intendono sospendere tale programma a causa
dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza
epidemiologica e accedere al trattamento di Cigo per COVID 19, l’Inps ricorda
che la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con
causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.
In questo caso i datori di lavoro, potendo
usufruire - sempre a condizione di aver interamente fruito delle 14 settimane -
di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di
trattamento CIGO anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, devono
comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di
prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali informatici
indicati nella circolare Inps n. 47/2020, oggetto della Notizia
n. 150/2020 di Linea Diretta,
a cui si fa esplicito rinvio.
AI.mb